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domenica 9 settembre 2007

Bigino sugli aiuti di Stato (al funzionamento, in particolare)



Leggendo il documento di cui a questo blog, ho sentito il bisogno di ripassare i concetti chiave della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ho trovato una rassegna molto curata e ben navigabile sul sito della Regione Abruzzo. Si può consultare anche il sito dell'IPI.
Cito le definizioni che mi mancavano.
Gli aiuti di Stato a finalità regionale
Per Aiuto di Stato si intende ogni possibile beneficio (iniezioni di capitale, garanzie, prestiti, profitti degli investimenti ecc.) conferito con un atto pubblico, di qualunque forma, ad un'impresa operante sul mercato.
Gli aiuti di stato, salvo deroghe, sono vietati dall'art. 87, paragrafo 1 del Trattato, volto a tutelare il regime di concorrenza nei mercati dell'Unione Europea. Nel campo di applicazione di tale articolo non rientrano gli aiuti di esigua entità (cosiddetti "aiuti de minimis"), che non hanno alcun potenziale effetto sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri.
Gli Aiuti di Stato ammessi si dividono in Aiuti regionali, Aiuti orizzontali (Ricerca, Ambiente, Occupazione, Formazione Professionale) ed Aiuti settoriali (Pesca, industria carbonifera, produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato, Costruzione navale, Trasporti);
Gli aiuti di Stato a finalità regionale sono aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate particolari circostanze, di aiuti al funzionamento (cioè all'attività corrente) delle imprese. Essi sono destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali; sono considerati del pari aiuti a finalità regionale gli aiuti alle piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate superiori a quelli consentiti in altre zone.

L'aiuto al funzionamento
Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. Questo tipo di aiuti può tuttavia essere concesso, in via eccezionale, alle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87 del Trattato CE, paragrafo 3, lettera a), qualora si giustifichino in base alla natura e all'intensità del loro contributo allo sviluppo regionale. Gli aiuti al funzionamento, concessi sotto forma di esenzioni fiscali o di riduzione degli oneri sociali, sono decrescenti e limitati nel tempo.
Aiuti al funzionamento non decrescenti e non limitati nel tempo possono essere accordati in via eccezionale alle regioni ultraperiferiche o scarsamente popolate. In tal caso, l'obiettivo è di compensare:
  • una parte dei sovraccosti per il trasporto delle merci all'interno dei confini nazionali. Gli aiuti vengono allora calcolati sulla base del chilometraggio (il percorso più diretto tra il luogo di produzione e quello di commercializzazione) e/o del peso della merce trasportata utilizzando il mezzo di trasporto più economico. Essi non possono costituire in nessun modo sovvenzioni all'esportazione né rappresentare restrizioni all'importazione;
  • i sovraccosti dell'attività economica delle regioni ultraperiferiche, occasionati dai seguenti fattori: lontananza, insularità, superficie ridotta, rilievo e clima difficili, dipendenza economica da un numero esiguo di prodotti.

Gli aiuti al funzionamento sono di norma vietati, dunque. E' importante che il sostegno pubblico ai sistemi di garanzia non vada a configurare aiuti di tale specie.

Luca

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