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venerdì 26 febbraio 2010

Banca popolare di garanzia: nodi da sciogliere sulla via della liquidazione coatta



Sul Mattino di Padova di ieri è comparso un articolo a tutta pagina sulla Banca popolare di garanzia, segnalato da un gentile visitatore. Lo spunto della notizia è l'esposto presentato da un'azienda che aveva ottenuto da BPG una fideiussione, costituendo un pegno di denaro. A seguito del commissariamento, la società ha chiesto di estinguere la fideiussione e la restituzione del pegno, che però non è avvenuta. Ora si ritrova creditrice della liquidazione coatta.
Nell'esposto, e nell'articolo, si stigmatizza anche il cambio di trattamento dei fondi DOCUP della Regione Veneto iscritti come patrimonio nella domanda di autorizzazione, e successivamente riclassificati dalla Vigilanza a debito per la mancanza dei requisiti di piena disponibilità e assenza di vincoli (vedi ns post sulla comunicazione in materia della Banca d'Italia, con link al documento). Questa incertezza ha falsato la rappresentazione in bilancio della consistenza patrimoniale della Banca.
Nel riferire la notizia, non do ragione o torto all'azienda che ha fatto l'esposto, non ho gli elementi per farlo. Anzi, prendo decisamente le distanze dalle accuse mosse agli organi che hanno seguito la fase di commissariamento della Banca, intervenuti in una situazione non più recuperabile, e alla Banca d'Italia, per i motivi che ho già detto in altri interventi.
L'episodio però richiama i confidi (in particolare i 107) ad essere molto attenti ai dettagli dei contratti e dei rapporti con gli enti pubblici, che possono essere fonte di un interminabile contenzioso.

Luca

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43 commenti:

Oracolo ha detto...

Secondo me l'attenzione dovrebbe essere dei clienti a dare pegni ai confidi 107...

Sapio ha detto...

I fondi First possono essere portati a PV ?
A Firenze qualcuno ha detto di avere questa intenzione.
Circa i Docup invece, l'anno scorso, la Regione Toscana voleva utilizzarli per ricapitalizzare Fidi Toscana.
Anche la regione Sicilia mi pare si sia posto il problema con esito negativo: i fondi Docup sono dati ai Confidi in amministrazione, onde essere erogati direttamente alle imprese. Non possono far parte del PV perché andrebbero a coprire tutte le passività del Confidi, anche quelle originate da attività diverse dalle agevolazioni concesse alle imprese (gettoni, spese varie, consulenze etc. etc. etc.)

Oracolo ha detto...

Sapio,
Non tutti i fondi Docup sono eguali. Nel momento della trasformazione in Banca di garanzia, ICNE si era fatta rilasciare una liberatoria dalla Regione Veneto (vedi riquadro in basso a sx nell'articolo). Tale liberatoria dichiarava essere tali fondi "acquisiti a titolo definitivo nel patrimonio della società e nella piena e libera disponibilità della stessa".
In base a tale liberatoria tali fondi erano stati iscritti a PV, e così apparivano nella domanda di autorizzazione a Banca d'Italia, che autorizzava. Salvo cambiare idea.
Ma senza quei fondi la banca non avrebbe raggiunto il patrimonio di vigilanza, e non avrebbe nemmeno dovuto essere autorizzata.
Questo è il senso della critica a Bankit espressa nell'articolo

sorriso amaro ha detto...

L'enorme senso di tristezza che emerge dalla lettura dell'articolo è che BPG, di fatto, sarebbe "saltata" per un'interpretazione normativa "difforme" sull'imputazione a bilancio dei fondi docup.

Luca ha detto...

Sorriso amaro: temo che siamo arrivati a testare la vera natura di quei fondi, dato che ci sono delle perdite esuberanti da coprire. Si poteva evitare la liquidazione mantenendoli nel patrimonio? Tra poco avremo i dati per sciogliere anche questo dilemma. Troppo tardi, ahimé.

Oracolo ha detto...

Sorriso amaro: la situazione era già difficile prima. Si è trattato di un colpo di grazia o di eutanasia? Non lo so, ma il malato ha smesso di sperare.

sorriso amaro ha detto...

Sono certo che i problemi di BPG siano grandi e di diversa natura. Quello che stupisce è che la Regione Veneto abbia normativamente ed in via esplicita configurato quelle risorse come imputabili a PV e BI, invece, l'abbia, "a posteriori", clamorosamente smentita. Quando ero un giovane studente di giurisprudenza mi avevano insegnato che esiste (forse) la certezza del diritto e che sussiste sempre una gerarchia delle fonti. Non sapevo che BI avesse potestà normativa su questa materia...Voi che ne pensate?

sorriso amaro ha detto...

Sono certo che i problemi di BPG siano grandi e di diversa natura. Quello che stupisce è che la Regione Veneto abbia normativamente ed in via esplicita configurato quelle risorse come imputabili a PV e BI, invece, l'abbia, "a posteriori", clamorosamente smentita. Quando ero un giovane studente di giurisprudenza mi avevano insegnato che esiste (forse) la certezza del diritto e che sussiste sempre una gerarchia delle fonti. Non sapevo che BI avesse potestà normativa su questa materia...Voi che ne pensate?

Tito ha detto...

La regione Veneto al convegno di Firenze ha anche pubblicamente ammesso di non conoscere a fondo Basilea 2 e di fondare la propria attività di supporto, lato garanzia, attraverso il sistema confidi.
Ma il problema non e' solo di strategia consapevole o no della regione, ne solo del computo a pv di poste di bilancio.
E' anche di chi si e' mosso forse con troppa disinvoltura trascurando che un'impresa, anche quella di garanzia, e' un sistema di valore e di valori, lavoratori compresi.
ma forse siamo nell'epoca in cui si puo' dire e fare tutto e il contrario di tutto, tanto poi c'è la prescrizione.....

anarchico ha detto...

Per il futuro (i.e. per i confidi che hanno intenzione di farlo) Banca d'Italia ha emanato apposita comunicazione di chiarimento che i fondi Docup non possono costituire PV (e spega perché).
Non ricordo in dettaglio la comunicazione, ma mi sembra (lo sottolineo) di ricordare che i fondi, anche se provenienti dalle Regioni, sono in realtà della UE e quindi le Regioni non posso autorizzare chicchessia a trattenerseli e imputarli al titolo che + preferisce, perché quei foni non sono di proprietà delle Regioni [Lapalisse in confronto era un dilettante !!!].
Rilevo solo che questo chiarimento è intervenuto molto dopo che BPG ra stata autorizzata.

Sapio ha detto...

Io ricordo, a differenza di quello che dice l'articolo, che BPG fu autorizzata SENZA Fondi Docup. Quando si trovò in difficltà chiese di utilizzarli e le fu negato. E' diverso da quello che raccontano. Prego Claudio D' Auria che sa come andarono le cose di intervenire e chiarirci.
Comunque per il futuro niente Fondi Docup e similia nel PV.

Sergio ha detto...

Domanda: secondo voi i Fondi Ex Docup 1994-1999 possono rientrare nel PV?

Oracolo ha detto...

Però stiamo andando fuori tema... la notizia nuova è che non stanno restituendo i pegni.

Nic&Gabri ha detto...

La vicenda BPG e del pegno riguarderebbe un contratto complesso dove, da quanto si può sommariamente capire dalle notizie di stampa, la somma veniva conferita da Cogefin a BPG sia quale pegno (controgaranzia) sia quale penale da pagare a Polis in caso di mancato acquisto degli immobili da parte di Cogefin e dalla stessa affittati.
Vista la complessità dell'operazione sarebbe necessario leggere attentamente il contratto per capire le reali finalità perseguite.
Comunque sotto il profilo di attenuazione del rischio per Cogefin forse sarebbe stato meglio conferire in pegno titoli (senza mandato a vendere) anziché denaro.
Allo stato stante il provvedimento di liquidazione coatta, le somme date in pegno non possono essere restituite e bisognerà attendere la liquidazione dell'eventuale attivo. La procedura è disciplinata in parte dalla legge fallimentare, in parte in numerose leggi speciali.

Sapio ha detto...

Pegno di Titoli senza mandato a vendere? E in caso di escussione del pegno come poteva BPG rientrare?

Gigi ha detto...

Ogni tanto una banca che fallisce non fa male...(salvo ai poveri dipendenti, che non voglio assolutamente offendere). Dovrebbe far pensare che prima di portare qualche milione di euro in deposito ad una banca (sia a pegno che su un libretto di risparmio) bisognerebbe valutare a quale banca si porta. "Chi è causa del suo mal pianga se stesso" dice l'adagio. Ora Cogefin ha i suoi problemi per rivedere il dané prestato a BPG e ben gli sta. Il Guido Carlo Coggiola Pittoni, seppur laureato alla Bocconi, avrà pur deciso di farsi fare la fidejussione da BPG piuttosto che da un'altra banca e di depositare fruscianti milioni di euro in base a qualche criterio. E forse avrà scelto la banca che gli costava meno (e non ha guardato alla solidità, altrimenti forse avrebbe scelto qualche banca un po' più affidabile, che so Intesa, Unicredit, Montepaschi). Io se c'avessi milioni di euro non li presterei alla prima Banca Popolare di Garanzia che passa. Ma purtroppo non li ho...

Nic&Gabri ha detto...

Sapio: con procedura esecuriva mobiliare.

Nic&Gabri ha detto...

... escludendo convenzionalmente la procedura di vendita alternativa cui agli artt. 2796-2797 c.c. (esecuzione espropriativa privata).

Oracolo ha detto...

Premesso che non sono un legale, la cosa che mi riesce strana da capire, è che coloro che chiedono la restituzione di un pegno si debbano mettere in fila con gli altri creditori: enel, telecom, fornitori, dipendenti, ecc.
Le garanzie si mettono a conto d'ordine, non a stato patrimoniale. Chi costituisce un pegno non sta "prestando" soldi alla banca, ma costituendo una garanzia presso la banca.
Non confonderei il fatto che il signor Pittoni ha versato anticipatamente N anni di commissioni, per una garanzia che dopo un anno non vale più nulla, con la restituzione del pegno a garanzia una volta restituita la fidejussione.
Per il recupero della quota di commissioni non goduta si deve sicuramente mettere in fila con gli altri creditori.
La mancata restituzione del pegno da parte del commissario deve essere interpretata come un indice della gravità del dissesto, o non c'è legalmente quella separazione tra patrimonio e garanzie ricevute che io mi immagino.

Luca ha detto...

Oracolo: anch'io non sono un legale, ma se ho capito bene il pegno di denaro si è tradotto in un deposito (vincolato) presso la BPG. Quindi la banca "tratteneva" in pegno un'attività finanziaria di proprietà del cliente che era una propria passività. Questo dà la massima copertura alla banca: non c'è bisogno di nessuno scarto cautelativo - o haircut che dir si voglia perché se deve rivalersi sul cliente compensa con il proprio debito. Non copre il cliente, che è proprietario di un credito verso la banca.

Nic&Gabri ha detto...

L'art. 83 TUB stabilisce che dalla data di insediamento degli organi liquidatori e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. Dal termine indicato si producono poi gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.
Quindi per l'eventuale restituzione della somma costituita in pegno bisognerà comunque attendere l'esito della procedura di liquidazione.
La modalità della restituzione dipenderà poi dalla natura giuridica del pegno regolare o irregolare che sia.
Quello irregolare ricorre quando è stato espressamente conferito al creditore il potere di disporre della somma data in pegno.
In quello irregolare, a differenza del regolare si ha il passaggio di proprietà al creditore della somma costituita in pegno.
Per cui in quest'ultimo caso la somma data in pegno entra nel patrimonio del creditore e per ottenerne la restituzione si dovrà concorrere con gli altri creditori in caso di fallimento.
Relativamente al caso BPG diventa pregiudiziale la lettura e interpretazione del contratto di pegno.

Oracolo ha detto...

Un sincero grazie a tutti. Questo blog è prezioso...

Claudio D'Auria ha detto...

Sapio mi ha chiesto un intervento su questo post; raccolgo l'invito, seppure con un certo ritardo, solo per dire che non è che la Banca d'Italia cambia idea a secondo di come ci si sveglia la mattina, ma in base a dati di fatto oggettivi.
La computabilità dei fondi DOCUP in sede di autorizzazione fu un errore, probabilmente indotto dall'allora vertica di BI, ilq uale si fidava molto del Presidente (Ciampicali, ex Capo UIC, poi deceduto) e dell'AD di BPG Paolillo (ex Banca Popolare di MI, poi passato alla corte nerazzurra di Moratti). Da un punto di vista tecnico, chi curò la pratica era sin d'allora dubbioso su tale computabilità.
I dubbi sono divenuti praticamente certezza qualche tempo dopo, allorquando risultò evidente che la Regione Veneto non poteva disporre di fondi nominalmente non suoi, a meno che i programmi non si fossero esauriti e che da qualche parte risultasse che la Regione non doveva restituire i fondi medesimi alla UE. Questa non era la situazione di BPG.
Ciò detto, smetterei di pensare che BPG è fallita per colpa della Banca d'Italia. E' fallita a motivo della gestione allegra del Direttore Generale, per le politiche aggressive, non supportate da sufficiente patrimonio (tra l'altro con coefficiente all'8% perchè non si voleva aspettare la procedura per diventare 107).
Se la BI ha una colpa è solo che non la doveva autorizzare sin dall'inizio. Ma, purtroppo, quell'autorizzazione fu figlia di argomentazioni che poco avevano a che fare con le valutazioni di tipo tecnico.

Luca ha detto...

Marco lex: grazie del documento, che chiarisce i punti tecnici sollevati nella discussione. Mi chiedo però se lo posso lasciare pubblico: temo di violare un obbligo di riservatezza della procedura concorsuale.

Nic&Gabri ha detto...

Grazie Marco lex.
Il contratto è estremamente chiaro nella definizione del pegno come irregolare e del passaggio in proprietà a BPG della somma bonificata con potere di disporne liberamente, come avevamo supposto.
Allo stato BPG avrebbe l'obbligo giuridico di restituire l'importo. In concreto bisognerà però attendere l'esito della procedura di liquidazione e, previo riconoscimento del credito da parte degli organi liquidatori, sperare nella sussistenza di un attivo patrimoniale da liquidare in concorso con gli altri creditori.

Luca ha detto...

Marco lex aveva pubblicato due commenti fa il testo del contratto di pegno di cui si è discusso qui sopra. Ho verificato gli aspetti legali e ho ritenuto opportuno toglierlo, perché chi lo ha inserito come commento nel blog non si è qualificato e non sappiamo se può disporne pubblicamente. Manca comunque il consenso dei soggetti interessati, stante la natura privata dell'atto.
Grazie agli amici che mi hanno dato immediata assistenza per dirimere la questione delicata.

irene ha detto...

La gestione dei fondi DOCUP non riguarda esclusivamente il PV, ma molto piu' concretamente e' risultata essere la causa principale del mancato pagamento ai dipendenti dei compensi di novembre dicembre e 13 mensilita'.
Pare infatti che a causa dell'imputazione contabile piu' o meno corretta di tali fondi, il denaro nelle casse di BPG (tutto e non solo quello dei fondi Docup) non sia di fatto disponibile neanche per i dipendenti che sono creditori privilegiati.
Gli Avv. Liquidatori hanno comunicato che il bando della matassa potra' essere sciolto solo da Banca d'Italia a cui e' stata presentata un'istanza al fine di ottenere l'autorizzazione al regolamento dei crediti privilegiati. Gli Avv. liquidatori stessi hanno confermato la loro impossibilita' di decidere autonomamente considerando che tali prassi e' obbligatoria e disciplinata nel TUB.
Detto questo, relativamente alla gestione delle risorse umane, si fa sempre piu' consistente l'ipotesi che contrariamente a quanto applicato (ccnl terziario), BPG avrebbe dovuto applicare il ccnl del credito.
La conferma di tale ipotesi aprirebbe uno scenario di contenziosi non del tutto sottovalutabili.
Questo punto ha poco a che vedere con la squallida fine di BPG, in quanto tale scenario si sarebbe potuto presentare ugualmente se i vertici dell' azienda, nonostante le vane promesse, non avessero a un certo punto sostituito il contratto applicato.
Il quesito che vorrei porre e' il seguente:
la scelta del tipo di contratto del lavoro da applicare al mondo dei 'confidi e derivati' e' oggi sufficientemente chiara e intuibile; data la sottile differenza tra il classico confidi, i nuovi ibridi e le banche? Esiste la consapevolezza dell'impatto economico dell'applicazione di un contratto non conforme, in termini di rischi operativi? Ho la sensazione che fino a poco tempo fa si parlasse solo di perdite su crediti e che sia giunto il momento di allargare lo sguardo ed affrontare, possibilmente prevenire le perdite operative, argomento che le banche conoscono molto bene!!

coggiola pittoni ha detto...

essendo direttamente interessato ho letto attentamente tutti i commenti che ho apprezzato moltissimo. Purtroppo tra tante persone intelligenti che, pur con opinioni diverse, dibattono con cognizione di causa vi è sempre l'idiota tale "Gigi".Poveretto tu non sbaglierai mai perchè di soldi non ne farai mai con quella testa

Luca ha detto...

Oh, una piccola flame war anche su aleablog. Come sempre nasce da riferimenti a persone fuori luogo e dalle repliche. Se ne può fare a meno senza che la discussione perda di interesse.

coggiola pittoni ha detto...

Grazie Luca. Per quelli interessati alla questione sappiate quanto segue: a fine maggio comunico per vie brevi al funzionario che mi seguiva in BPG che avevo intenzione di estinguere parte delle fidejussioni di lì a pochi giorni. Fu allora che venni a sapere del commissariamento. Comunico la cosa per iscritto al commissario che il 19 giugno 2009 risponde ....omissis... con riferimento alla Vostra richiesta........ Vi informiamo che è stato "temporaneamente" sospeso ogni atto nei confronti della clientela..................Non appena possibile sarà nostra premura ripristinare la consueta operatività...............
Immediatamente scrivo al commissario che "è mio dovere sapere per informare gli organi societari se la somma data in pegno da Cogefin ha subito alcun riflesso negativo dall'andamento generale della banca".
In data 1 luglio 2009 il commissario risponde che "la somma data in pegno...... non ha subito alcun riflesso negativo dall'andamento generale della banca"
Ai primi di ottobre dopo ripetuti scambi di corrispondenza intimiamo al commissario di preparare il bonifico a fronte della immediata restituzione delle fidejussioni. Il resto non posso dirlo perchè segreto agli atti dell'esposto in Procura. Ma Vi assicuro che c'è da rabbrividire. E questo è un commissario nominato su indicazione della Banca d'Italia!!!!!!!!!!!!

Luca ha detto...

Grazie della testimonianza. Con l'occasione noto che la sua replica precedente, riletta, eccede in animosità

coggiola pittoni ha detto...

mi spiace

coggiola pittoni ha detto...

Ma se si chiede la restituzione del pegno con contestuale restituzione delle garanzie ad un commissario pubblico ufficiale nominato su indicazione della Banca d'Italia durante il periodo di commissariamento e quando il commissario per iscritto dichiara che la somma non ha subito alcun riflesso negativo dall'andamento generale della Banca la quale, anzi, di lì a poco sarebbe tornata ad operare normalmente, ed all'atto della intimazione della restituzione, con contestuale consegna delle fidejussioni alla presenza della totale liberatoria del garantito finale, il commissario con dichiarazioni scritte completamente false prende tempo, si trincea dietro pareri legali mai chiesti e, comunque, mai pervenuti sino ad arrivare a portare la Banca in LCA questo che reato penale è?????
Qui non si tiene conto, per mancanza di informazione, che la restituzione delle somme è stata chiesta molti mesi prima della messa in LCA ed il sospetto (per me certezza), che la Procura dovrà chiarire è che sin da subito non si volevano restituire quei soldi per utilizzarli poi in LCA.
Ora si potrà discutere all'infinito su vari temi, pegno regolare, irregolare etc. etc. ma è il comportamento durante il commissariamento che è scandaloso.
Tra Voi noto bravi giuristi; mi sanno dire se durante il periodo di commissariamento, allorquando sia i comunicati di Banca d'Italia sia la corrispondenza scritta del commissario, ripetuta, dichiarava che la Banca sarebbe di lì a poco tornata ad operare normalmente, ed anzi il commissario si rendeva disponibile per iscritto alla restituzione delle somme a fronte della restituzione delle fidejussioni, ripeto durante il periodo di commissariamento queste somme andavano restituite.
Non sono un giurista ma trovo, da uomo della strada, sconvolgente che un pubblico ufficiale per mesi con scuse degne di un imbonitore da circo, non restituisca i soldi pur dichiarando che tutto va bene solamente perchè sa, al contrario, che tutto è già stato compromesso e quindi ti tira in lungo dal 1 luglio 2009 al 17 dicembre 2009 quando candidamente ti comunica che la banca è stata posta, il giorno prima, in LCA.
Poi non vorrei fosse una anonimia, ma il presidente della Banca tale Ciampicali non è lo stesso personaggio che fece perdere somme ingenti all'UIC quando era direttore generale investendo in un fondo altamente speculativo LTCM ubicato in paradisi fiscali che poi è saltato?. Allora, vigente il governo Prodi e ministro dell'economia Carlo Azelio Ciampi, nel consiglio direttivo dell'UIC vi erano Mario Draghi, Lamberto Dini, Guido Maria Rey ed il governatore di BI, Antonio Fazio più altri illustri.
Chi dovrà pagare pagherà a costo di metterci 20 anni

Luca ha detto...

Lascio ai bravi giuristi i commenti tecnici. Riguardo alle affermazioni sull'ex presidente della BPG: Guido Carlo, a che giova il risentimento verso persone decedute? La fa stare meglio?

coggiola pittoni ha detto...

Non lo sapevo. Mi spiace

coggiola pittoni ha detto...

E non sapevo, nella foga, che si dice omonimia e non anonimia

ah ah ah ha detto...

Forza Coggiola Pittoni, riduci in mutande l'ex commissario fascista......

coggiola pittoni ha detto...

Perchè i commissari sono tutti fascisti?

Ex dipendente ha detto...

Tutti non so, ma quello sia per il baffetto che per il suo modo di fare direi decisamente di si......non ha fatto altro che intimorirci e, scusate il termine, prenderci per il culo!!!

Nic&Gabri ha detto...

Sig. Coggiola Pittoni, umanamente ci dispiace della situazione BPG e delle ripercussioni subite. Le sue specifiche domande, però, non possono trovare una risposta, soprattutto in questa sede, non idonea. Al contrario, comunque, sarebbe un grave errore farlo sia perché noi non conosciamo i fatti, sia per l'assenza di un valido contraddittorio tra tutti i soggetti interessati. Ci sono poi ulteriori motivi ostativi rinvenibili nel segreto istruttorio e nelle ragioni di riservatezza.
Ad ogni modo, sul piano puramente astratto ci piacerebbe offrirle alcuni spunti di riflessione, avulsi dalla situazione BPG.
L'amministrazione straordinaria ex artt. 70 e seg TUB è una procedura temporaneamente sostitutiva dell'impresa (che si attua sotto la supervisione di un organo pubblico di controllo), attraverso cui si devono prioritariamente perseguire vari obiettivi, quali l'accertamento della situazione aziendale (anche patrimoniale), la rimozione delle irregolarità e, soprattutto, la ricerca e la valutazione di valide soluzioni che possano condurre al superamento dello stato di crisi.
Naturalmente tale attività richiede anche tempo e non è detto che possa evitare una successiva liquidazione coatta.
Comunque, i poteri e le facoltà attribuite ex lege ai commissari straordinari sono definite nell'art. 72 TUB (salvo specifiche limitazioni e cautele gestorie imposte con provvedimento ad hoc dalla Banca D'Italia).
In buona sostanza i loro poteri sono quelli dei disciolti organi amministrativi: quindi, con la possibilità di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (come quella degli ex amministratori) perseguendo, però, le imprescindibili particolari finalità cui all'art. 72 TUB.
Poteri gestori che, dovendo mirare anche alla finalità di risanamento aziendale (varie possono essere infatti le alternative), sono caratterizzati dalla cosiddetta discrezionalità amministrativa, comunque più ampia di quella tecnica.
Lo stato di insolvenza di una impresa bancaria, poi, non si identifica in genere con una mera carenza di liquidità (fase precedente), ma necessita dell'assenza di successive prospettive di ripresa (valutata anche in base all'assenza di valide soluzioni che possano ragionevolmente far superare la crisi) legittimanti l'inevitabile apertura della procedura di liquidazione coatta.

coggiola pittoni ha detto...

grazie infinite per il chiarimento. Rapportato al mio caso rafforza la mia convinzione. Ad una richiesta fatta al commissario per un atto di normalissima amministrazione, quale quello di restituire un pegno a fronte della restituzione delle fidejussioni, richiesta reiterata più volte lo stesso avrebbe dovuto replicare dichiarando ed esplicitando che non intendeva agire per una di quelle ragioni di cui fate cenno nelle Vostre considerazioni. Al contrario sono successe cose che il segreto istruttorio mi impone di tacere.
Grazie comunque

coggiola pittoni ha detto...

una questione che è posta anche da altri nelle mie stesse condizioni. Una volta messa la BPG in LCA o al momento dell'accertamento dello stato di insolvenza della banca le fidejussioni che fine fanno? Mi spiego; coloro che hanno le fidejussioni ed i cui clienti sono in "bonis" come la Cogefin in teoria non possono escutere le fidejussioni perchè nnon ne hanno titolo. Possono richiedere al cliente di sostituire le fidejussioni, quindi in sostanza il garantito se la deve vedere con il suo cliente. Se questi non è in grado di sostituire le fidejussioni, può il garantito insinuarsi in qualche modo nel fallimento? I liquidatori cosa possono o debbono fare, ripeto di fronte a garantiti che sono "in bonis"?

Nic&Gabri ha detto...

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http://www.tribunale-milano.net/documenti/Documentazione/Studi_giuridici/relazioneDottCenati%20.pdf