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martedì 23 febbraio 2010

Confidi di 2° livello e contributi ai fondi interconsortili



Ho ricevuto, e pubblico volentieri, un quesito da Silvio Marchini, di Confapi Lombarda Fidi:
Vorrei sottoporre un quesito in merito al calcolo del contributo da liquidare ogni anno al Fondo interconsortile. Come lei sa perfettamente, tale contributo viene calcolato, in percentuale fissa, sullo stock di garanzie rilasciate ed erogate nell´anno. Se in prima battuta appare assai semplice determinare tale importo per i Confidi di primo livello, alcuni dubbi sorgono sul calcolo delle garanzie rilasciate dai Confidi di livello secondo. Entrando più nel dettaglio, questi ultimi si ritrovano a calcolare tale onere sia su garanzie dirette o co-garanzie, che a me pare totalmente corretto, sia su controgaranzie che gli stessi operatori rilasciano a favore di confidi di primo livello. Se calcolare il contributo per le prime tipologie di servizi, in quanto autonomi, parrebbe corretto, per converso mi pare che calcolare il contributo su una controgaranzia produca una sorta di duplicazione. Mi spiego meglio ipotizzando un caso scuola, e quindi portiamo l´esempio all´estremo:
-se il confidi primo livello concede garanzia 100% pagherà una certa quota al fondo interconsortile, se in un momento successivo chiederà al confidi di secondo livello una controgaranzia, poniamo il 50%, anche quest´ultimo pagherà una quota al fondo interconsortile. Ipotizziamo che si paghi un Euro per ogni punto percentuale di garanzia rilasciata, in questo caso il Fondo incasserà 150 Euro.
Ma vediamo, quindi, il paradosso:
-se nello stesso esempio di prima il confidi di primo livello rilasciasse una garanzia di solo il 50%, e il confidi di secondo livello una garanzia del rimanente 50%, vi sarebbe la stessa copertura del finanziamento cioè 100%, identico il rischio sia per il confidi di primo livello, sia per quello di secondo livello, ma a differenza del primo esempio il Fondo incasserebbe solo 100 Euro anziché 150.
Non ho una risposta sicura sul caso specifico. Mi viene da osservare che un'analogo trattamento non di favore si produce a livello di assorbimento patrimoniale quando un confidi di secondo grado 107 contro-garantisce un confidi di primo grado 106: la contro-garanzia non riduce i requisiti minimi per la banca erogatrice. Il trattamento "paradossale" evidenziato dal dott. Marchini confermerebbe che il nuovo quadro normativo del settore confidi (L 326/2003 e Basilea 2) di fatto scoraggia le strutture a due livelli.

Luca

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14 commenti:

Sapio ha detto...

Temo di non aver afferrato bene. Il Confidi di primo livello deve pagare solo sulla quota di rischio trattenuta al netto della quota trasferita, quindi 100-50=50. Deve pagare su 50.
Troppo facile ? E' un problema normativo?

bartolo mililli ha detto...

Buongiorno a Tutti! Prima di poter contribuire alla discussione chiedo a Silvio di ipotizzare (per entrambi i casi da lui previsti) quale prestazione di servizio si attendenderebbe dal fondo interconsortile prescelto in caso di escussione per insolvenza del socio, sia dal lato confidi di primo grado che dal lato confidi di secondo grado.

Pierpaolo Arzarello ha detto...

Mi sono trovato ad affrontare il problema fin dall'emanazione della legge quadro confidi (D.L. 269/2003).
Purtroppo la duplicazione esiste ma non mi sono mai sentito di far calcolare ai confidi di secondo grado il contributo dello 0,5 per mille solo sulla quota delle garanzie "nette".
La normativa prevede che i confidi, sia di primo che di secondo grado, effettuino il calcolo sulle garanzie rilasciate nell'anno. Dal tenore letterale della norma non c'è scampo. Ritengo che non si possa applicare il principio generale del divieto di duplicazione delle imposte in quanto non si trata di un'imposta ma di un contributo erogato a fronte delle prestazioni erogate dal fondo interconsortile.
Quindi, come rilevato giustamente dall'amico Bartolo Mililli, si tratta di un contributo che viene versato al fondo di garanzia interconsortile a fronte di una prestazione che viene o verrà erogata sia al primo che al secondo grado. Pensiamo ad esempio alla fornitura di servizi per l'iscrizione 107 (art. 1, comma 882, Legge 296/2006).... il secondo grado non chiederà la fornitura di servizi al netto di quelli già erogati al 106

Sapio ha detto...

E' il primo grado che dovrebbe pagare commissioni nette, non il secondo grado. Però se non sono commissioni commisurate al rischio netto ma alla semplice erogazione lorda, allora ...... doppia commissione.

Gigi ha detto...

Bisogna distinguere bene i due casi:
- nel primo c'è una controgaranzia: questo significa che il confidi di primo grado garantisce la banca al 100% dall'insolvenza del confidi e il confidi di secondo grado garantisce l'insolvenza del confidi di primo grado per un importo pari al 50% della eventuale esposizione del confidi decotto in seguito al default dell'impresa.
- nel secondo caso c'è una co-garanzia ed il confidi di secondo livello di fatto eroga una garanzia diretta all'impresa: qui mi pare tutto più semplice.
Per questo non sono confrontabili sono due cose completamente diverse.
Nel merito del pagamento sono pienamente d'accordo, ma senza remore, con quanto detto da Arzarello (richiamando correttamente Mililli). Nel caso della controgaranzia ho maggiore protezione del credito (lato banca) ma questo significa maggiore esposizione del sistema confidi (primo + secondo livello). Quindi un maggior rischio gravante sul sistema confidi (default impresa + default confidi di primo livello). Senza entrare nella natura giuridica-economica del contributo (commissione, riassicurazione, imposta..., etc.) mi pare corretto che venga pagato di più nel primo caso che nel secondo.
Solo un dubbio: siamo sicuri che debba essere pagato sul novero dei finanziamenti garantiti nell'anno di riferimento (flusso) piuttosto che sullo stock in essere a fine esercizio?
La 326/03 dice all'art. 13 c. 22 "I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato." E' chiaro che il versamento è annuo, ma il calcolo, secondo me va fatto sullo stock ("complessivamente garantiti") e non sui finanziamenti garantiti durante l'anno (flusso). A meno di interpretazioni ufficiali che a me non risultano (mi sfugge qualcosa?).

Pierpaolo Arzarello ha detto...

Purtroppo si: sfuggono le modifiche intevenute alla legge quadro. Il testo attuale del comma 22 è il seguente:
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0.5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.
Il presente comma prima modificato dall'allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, é stato, poi, così modificato dall'art. 11, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con decorrenza dal 15.05.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:
"22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0.5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.".

Gigi ha detto...

Grazie.
Faccio l'avvocato del diavolo.
Se per "finanziamenti erogati" si intendessero solo i crediti per cassa e non i crediti di firma allora i confidi di secondo di livello sarebbero salvi, nel caso di controgaranzie.
Mi sfugge ancora qualcosa? Avvocati (veri), giuristi, dite qualcosa....

Luca ha detto...

Si sa molto poco dei fondi interconsortili. Nel caso del Trentino - Alto Adige, si è creata un'entità che fa congiuntamente il contro-garante (in Alto Adige) e il service provider (in Trentino). Un altro busillis è se il Fondo interconsortile che fa garanzie sia un intermediario finanziario da iscrivere all'elenco generale, o all'elenco speciale se ha attività sopra i 75 milioni. Qui hanno deciso che fosse necessario.
Posso dire la mia? Questo istituto è nato per un disegno ambi(multi)-valente. Lo Stato voleva un canale di alimentazione parafiscale del Fondo centrale Pmi, i confidi hanno preferito tenere il controllo di questo flusso di risorse, ed ecco l'idea dei fondi interconsortili. Ne sono nati dei più vari (territoriali, associativi, etc.). Mi pare impossibile che raggiungano la massa critica per fare garanzie di secondo livello (a questo punto dovrebber anche dotarsi di un'organizzazione autonoma in qualche modo). Possono essere un utile pool di risorse per finanziare progetti comuni nel campo della formazione, consulenza a progetti di innovazione organizzativa / informatica.
Quanto all'applicazione dell'aliquota contributiva dello 0,5 per mille, penso che si debba far riferimento allo stock delle garanzie in essere. Sarebbe però opportuno chiarire i termini precisi (consistenza al 31/12, media, e altro)

Gigi ha detto...

E se i confidi canalizzassero tutti i contributi in un unico fondo interconsortile che fungesse da garante di ultima istanza dei confidi (tipo fondo interbancario di tutela dei depositi) con norme e regole ben chiare, per evitare il moral hazard? Fantascienza?
Se lo hanno fatto le banche perché no i confidi?

Luca ha detto...

I confidi non raccolgono depositi, non ci sono contraenti deboli da tutelare e rassicurare. In teoria le banche (soggetti danneggiati dall'eventuale insolvenza) dovrebbero essere in grado di valutarne il rischio. Inoltre i confidi non hanno i mezzi delle banche, soprattutto quelli che si dovrebbero richiamare in caso di emergenza.
Inoltre il sistema dei confidi dovrebbe darsi una struttura di auto-regolamentazione e vigilanza per monitorare i beneficiari della garanzia.
Caro Gigi, non è meglio cominciare da qualcosa di più semplice?

Gigi ha detto...

1) E' vero, non ci sono contraenti deboli, ma sarebbe una ulteriore rete di protezione (e nei sistemi finanziari non ce ne sono mai abbastanza).
2) In teoria, professore, in pratica ogni tanto ci si sbaglia, anche di grosso, o avviene qualcosa di non previsto (cigno nero).
3) Il fatto che i confidi non abbiano mezzi, significa che hanno bisogno di una rete o deleghiamo tutto al settore pubblico?
4) L'autoregolamentazione e la vigilanza non sono cose cattive: sicuramente è complicato mettere in piedi il tutto, ma il sistema confidi dovrebbe pensarci (altrimenti che sistema è?). Inoltre, a noi piacciono le cose complicate (come dicono i manager che vogliono motivare i collaboratori.... challenging?)
5) E, infine, professore, se certe provocazioni non le lanciamo qui, dove, mi si permetta, c'è l'avanguardia di chi "pensa" (e fa) attorno ai confidi, dove dovremmo lanciarle? Chi, se non questo blog, può permettersi di stimolare i confidi a muoversi, agire, migliorare se stessi e quello che fanno?

Luca ha detto...

Gigi: le provocazioni sono sempre benvenute, e anche le sottolineature di quanto siano opportune. Lanciamo pure l'appello al "sistema confidi" (ricordo tra l'altro una proposta simile di rete di sicurezza fatta dall'amico Roberto Villa). Vediamo se qualcuno risponde.

giovanni ha detto...

Ma se un confidi non fa parte di alcun fondo interconsortile e deve versare tale contributo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come deve procedere?

Luca ha detto...

Il contributo nel caso detto dovrebbe affluire al fondo centrale di garanzia per le pmi gestito dal Mediocredito centrale. Non ho esperienza diretta. Qualcuno ne sa di più?