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lunedì 9 maggio 2011

Centrale dei rischi: aggiornamento (anche) delle segnalazioni su garanzie

La Banca d'Italia ha pubblicato oggi un aggiornamento delle istruzioni in materia di Centrale dei rischi. Alcune riguardano le garanzie ricevute e quindi i confidi. Le riassumo con qualche mia sottolineatura.
Tra le modifiche evidenziate, ho notato a pag. 1.4 quelle sul trattamento ai fini della normativa su privacy e banche dati: non occorre chiedere il consenso degli interessati alla trasmissione dei dati (né da parte delle banche segnalanti, né della Banca d'Italia); i clienti possono ancora chiedere alla Banca d'Italia la "visura" della loro situazione, ma non possono chiedere la rettifica di eventuali informazioni non corrette; sono tenute a divulgare la situazione CeRi anche le banche che sulla base della stessa rifiutino un fido al cliente; i gruppi bancari possono far circolare le informazioni di ritorno tra entità del gruppo stesso.
Le esposizioni riclassificate a ristrutturate o a sofferenza devono essere comunicate in CeRi entro 3 giorni lavorativi dalla delibera. Inoltre (pag.11.12) "Gli intermediari devono informare per  iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci  illimitatamente responsabili)  la prima volta che lo 
segnalano a sofferenza".
A pag. 11.3 si aggiunge che "sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito".
Noto a pag. 11.14 (paragrafo su Garanzie ricevute) che tra le posizioni da segnalare sono aggiunte "le garanzie ricevute dai “Fondi di garanzia” (ad es. “Fondo di garanzia per le  PMI” istituito con legge 23.12.96 n. 662 e “Fondo di credito per i nuovi nati”, istituito con D.L. 29.11.2008, n. 185)" nonché "le contro-garanzie a prima richiesta". Non ci sono più alibi per omettere il censimento di queste coperture, perdendo il relativo effetto di di attenuazione del rischio (cosa che ahimè pare sia successa).
Restiamo in argomento.
A pag.11.23 nel paragrafo 8. Censito collegato, si prevede:
La variabile di classificazione censito collegato consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti. 
La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento: - garanzie ricevute,  ove deve essere indicato il codice CR del soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia; - crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari  - debitori ceduti,  ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cedente; - crediti ceduti a terzi,  ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cessionario.   In particolare, nelle categorie di censimento  garanzie ricevute  e  crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti,  la variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore non rilevato quando il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento, nonché, limitatamente alle garanzie ricevutequando la garanzia sia stata rilasciata a favore di una pluralità di soggetti e nel caso di controgaranzie.  
Pertanto si chiarisce che sulle contro-garanzie prestate ad una banca da un confidi di secondo grado, così come sulle garanzie di portafoglio come le tranched cover, si può lasciare in bianco l'indicazione del soggetto beneficiario.
Con queste modifiche, la Banca d'Italia riuscirà ad acquisire e a redistribuire informazioni più precise sulle esposizioni garantite dai confidi. Questo andrà prima di tutto a beneficio del sistema bancario e dei confidi 107. Sarà interessante vedere quanto le informazioni sulle garanzie erogate dai 107 collimano con quelle, speculari, sulle stesse garanzie viste come "ricevute" dalle banche. La doppia segnalazione è un costo, ma in questa prima fase è anche un utile riscontro della coerenza delle rispettive rilevazioni. L'upgrade delle procedure di estrazione ai fini CeRi servirà alle banche per soddisfare gli oneri di comunicazione previsti dalle convenzioni confidi, sia in termini di accuratezza che di tempestività (e anche per il flusso da confidi 107 a banche)
La CeRi diventerà più efficace anche per monitorare l'operatività con i 106. Potrebbe diventare la principale fonte statistica sulle esposizioni creditizie dei confidi "minori", senza introdurre alcun onere di segnalazione a carico di questi ultimi. C'è soltanto il problema del non censimento delle esposizioni individuali sotto i 30.000 euro, che ha un'indubbia rilevanza per le operazioni con piccole imprese.
Chissà che il connubio tra regole di segnalazione e buone prassi sancite dalle convenzioni non riporti sotto controllo le informazioni utili a banche, confidi, supervisori per controllare meglio il rischio di credito. Stampa questo post

2 commenti:

Claudio D'Auria ha detto...

Grazie Luca, post molto interessante. Direi che emerge un'attenzione crescente della Banca d'Italia al fenomeno della garanzia e alla realtà dei confidi.
Ritengo pertanto che il rapporto confidi 107-Banca d'Italia deve sempre più ispirarsi a criteri di sana colaborazione e non ad anacronistiche contrapposizioni.

garibaldino ha detto...

Questo è il post giusto dove parlare di soglia minima.
Sarebbe utile che se una posizione nasce come sopra soglia, poi anche al momento in cui diventa sottosoglia io possa continuare a contribuire e ad usufruire della Ce.Ri.
Cosa ne pensate?