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lunedì 17 ottobre 2011

Confidi e requisiti di capitale: per quattro dati ci si mangia lo sconto retail

A quanto ho appreso da fonti interne al settore, diversi confidi 107 segnalano le esposizioni a rischio credito come corporate (peso 100%) e non retail (peso 75%). Perché?
L'inclusione nel portafoglio retail è subordinata al rispetto di plafond di fatturato ed esposizione creditizia totale, nonché di requisiti di forma giuridica e granularità del portafoglio. Tutti requisiti che i confidi (a partire da quelli dell'artigianato e del commercio) soddisfano per la stragrande maggioranza dei loro soci. Ma che non sempre sono n grado di documentare in questa fase di avvio a regime dei sistemi informativi.
Morale: lo "sconto" del 25% sui requisiti, ottenuto con impegno e fatica a Basilea e Bruxelles, va a farsi benedire.
Per fortuna le banche hanno avuto più tempo per attrezzarsi e non perdono questa facilitazione.
Possibili rimedi: AssoConfidi, nel pacchetto di semplificazioni normative che sta trattando con la Banca d'Italia, pare abbia inserito la richiesta di trattare "d'ufficio" le garanzie confidi come retail, documentando semmai le pratiche da trattare come corporate.
Mah. Siamo nel 2011. Stiamo parlando di 4-5 campi dell'anagrafica clienti, dell'esposizione individuale, del dato di fatturato dell'ultimo bilancio. I confidi 107 li hanno quei dati, vorrei vedere il contrario. E allora perché non li usano? Può andar bene essere prudenti, auto-imponendosi coefficienti più elevati. Ma con l'ossessione che c'è per il core tier 1 e il surplus capital, perché perdere l'occasione di mostrare una più adeguata copertura dei rischi? Stampa questo post

13 commenti:

Dario Boilini ha detto...

E' anche vero che quei 4-5 dati sono pubblici o facilmente rintracciabili in archivi pubblici e si potrebbero / dovrebbero applicare le normative relative ai dati già in possesso della pubblica amministrazione

Anonimo ha detto...

Dario, i confidi dovrebbero averli con un schiocco di dita, perché sono dati di procedura crediti. Il fatto che non è così riflette una mancanza di lavoro preparatorio alla trasformazione in 107. Comunque l'importante è che si stanno facendo dei passi avanti.

Sapio ha detto...

I dati di cui si parla non sono rintracciabili in archivi pubblici. Es i dati creditizi riguardano l'esposizione totale del gruppo prenditore nei confronti del gruppo creditore erogante o garante. Nel 99,99% dei casi il gruppo erogante è il solo confidi ma il gruppo prenditore deve essere stato perimetrato in procedura gruppi (che bisogna avere anche se è raro affidare gruppi). Così il rapporto esposizione singola/totale esposizioni. E' ricostruibile solo dall'interno dell'erogante.

guglielmotellblog ha detto...

Riguardo al plafond di fatturato occorre anche tenere conto della data di aggiornamento del dato di bilancio. Non vi è una precisa indicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza in merito, ma una prassi bancaria di considerare l'aggiornamento valido entro i 18/24 mesi.
Personalmente, riguardo a quanto proposto da AssoConfidi, mi sembra la classica formula semplificativa di una materia più complessa e seria che merita senza dubbio una maggior attenzione e sensibilità.

Stefano

Sapio ha detto...

Il plafond di fatturato non c'entra col 75%. La formula normale (non retail col 75%) dell'assorbimento K è funzione del fatturato con 3 scalini: fino a 5 ME di fatturato, fra 5 e 50 ME, oltre 50 ME. Il fatturato è ovviamente quello esposto nel bilancio usato per il rating che può risalire fino a 18 mesi prima.
Nel caso del retail (altre esposizioni retail) che rispondono ai requisiti ricordati nel precedente posto la formula del K non dipende più dal fatturato (R fisso)che deve essere ovviamente inferiore a 50 ME. Il debito del gruppo prenditore deve essere inferiore o uguale ad 1 ME.

Sapio ha detto...

Per comodità dei lettori riporto le condizioni dettate da BdI (circ. 263/2006)affinchè una esposizione sia ponderata al 75% in quanto retail:
"Rientrano in questo portafoglio le esposizioni non garantite che soddisfano le seguenti condizioni: a) l’esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese; b) l’esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) non supera l’1 per cento del totale del portafoglio; c) il totale degli importi dovuti alla banca (o al gruppo bancario) da un singolo cliente (o da un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro. Si calcolano a tal fine anche le esposizioni scadute."
Il problema non è il fatturato (basta che sia inferiore a 50 ME) ma l'esposizione verso il gruppo (giuridico o economico). La perimetrazione dei gruppi prenditori è una attività molto complessa ed onerosa. Basta pensare che una esposizione piccola verso una aziendina dell'indotto Fiat potrebbe non essere considerabile retail causa appartenenza al gruppo economico (non giuridico) Fiat.

Anonimo ha detto...

Definizione di PMI: fatturato non superiore a 5 milioni e non a 50 milioni di euro.

(Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione I, Paragrafo 3 e Titolo II, Capitolo 1,Parte Seconda, Sezione II, par. 5)

Nelle regole di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è previsto un trattamento di favore per i crediti erogati alle imprese di piccola e media dimensione rispetto a quello dettato in via generale per le esposizioni verso imprese, in virtù delle caratteristiche economiche e del complessivo profilo di rischio delle aziende in parola.

In materia, è stato chiesto se la normativa contenga una definizione di “piccola e media impresa” (PMI) ovvero se l’individuazione di queste ultime sia rimessa ai singoli intermediari.

Nel paragrafo 3 del Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione I, vengono definite PMI le imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro. Tale definizione si applica esclusivamente ai fini dell'individuazione delle esposizioni classificabili nel portafoglio al dettaglio delle banche che utilizzano il metodo standardizzato.

Sapio ha detto...

Purtroppo la confusione viene dalle varie definizioni in uso di PMI. A livello comunitario (cfr Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003) la definizione dovrebbe essere questa:
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano
meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

La formula dell'assorbimento di capitale in Basilea è differenziata per fatturato: imprese sotto i 5 ME, imprese fra 5 e 50 ME ed imprese sopra i 50 ME

Anonimo ha detto...

Per i Confidi che utilizzano il metodo standardizzato la ponderazione al 75% (portafoglio al dettaglio) è riservata alle esposizioni verso PMI con fatturato annuo fino a 5 milioni di euro.
Quindi per i Confidi che utilizzano il metodo standardizzato la soglia di fatturato è unica: 5 milioni di euro.
Ci sono poi due limiti (1 milione di euro e l'1% del portafoglio al dettaglio) per l'importo dell'esposizione verso il singolo cliente o gruppo di clienti connessi.

Anonimo ha detto...

... quindi fa specie che non si qualifichino come tali le esposizioni retail per la difficoltà di associare via sistema informativo un dato di fatturato.

Sapio ha detto...

L'esposizione di 1 ME deve essere calcolata sommando quella di TUTTO il gruppo bancario nei confronti di TUTTO il gruppo prenditore. E' la difficoltà di perimetrare il gruppo prenditore che crea problemi. Occorre un sw apposito ed una fatica bestiale.

Anonimo ha detto...

Anche questo è vero. Però lo si deve fare per la normativa sui grandi rischi, vero? Che ci voglia una fatica bestiale a metter mano ai dati sulle garanzie l'ho toccato com mano in questi giorni lavorando a un resoconto ICAAP.

Sapio ha detto...

Come abbiamo detto e ridetto qui il problema delle garanzie è gravissimo perché occorre sventrare e rifare i sistemi vintage ancora in uso presso gli intermediari. Non conosco banche che riescono a valorizzare, ai fini dell'assorbimento, le garanzie ricevute, eccezion fatta per le ipotecarie su immobili abitativi. Anche qui il problema nasce dal fatto che ci sono garanzie generiche (coprono tutte le esposizioni), specifiche (coprono solo una esposizione specifica) e semispecifiche che coprono alcune esposizioni e non altre ed a volte parzialmente. Allora occorre, in sede di calcolo dell'assorbimento, creare tutta una strategia di priorità e suddivisione delle esposizioni assegnando ad alcune quote di garanzia, quote persino variabili nel corso della vita dell'esposizione in funzione dell'evoluzione delle altre esposizioni. Beh è troppo lungo. Comunque nessuno lo fa.