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venerdì 23 dicembre 2011

Fondo centrale: chiarimento sull'intimazione al debitore inadempiente

Ricevo dall'help desk MCC notizia di una circolare operativa che chiarisce le condizioni di validità dell'intimazione o diffida di pagamento al debitore da allegare alla richiesta di attivazione della garanzia diretta o controgaranzia a prima richiesta. Troverete la circolare in questa pagina.
Cito dal comunicato:

Le Disposizioni Operative prevedono che “In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti (soggetti finanziatori) devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali”.
Ciò posto, emerge che l’”intimazione di pagamento” per essere definita tale e riconosciuta ai successivi effetti dell’attivazione della garanzia ed efficacia della stessa, deve imprescindibilmente avere ad oggetto l’intimazione dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati.

In tal senso, pertanto, non è considerata valida ai fini della garanzia del Fondo, perché non in linea con quanto prescritto dalle Disposizioni Operative, la diffida di pagamento nella quale viene intimato di pagare le sole rate rimaste insolute oltre interessi, pur preannunciando, in caso di riscontro negativo, l’avvio delle azioni legali di recupero.
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30 commenti:

enrico ha detto...

Non l'ho ancora letta tutta ma... ne vogliamo parlare ? Vogliamo parlare dei termini PERENTORI che gli sono associati ? Vogliamo approfondire la capziosità e l'inutilità della cosa ? Vogliamo dire che questa circolare è già vecchia (perché si sono dimenticati di includere dentro la proposta transattiva) ? Vogliamo dibattere ? No. Non vogliamo. E' tutto tempo perso.... Buon Natale a tutti i partecipanti al blog !!!

Anonimo ha detto...

(Controgaranzia a prima richiesta: Banca - Confidi – Fondo di Garanzia)
Poniamo che:
1) l'Istituto Finanziatore non effettui l'intimazione (come da circolare) entro 12 mesi dalla data della prima rata insoluta, ma successivamente;
2) il medesimo Istituto chieda l'escussione al Confidi;
3) il Confidi a causa della mancata osservanza - da parte dell'Istituto di Credito - della circolare(e quindi della disposizione del Manuale Operativo Fondo PMI), ha perso la controgaranzia del Fondo PMI;
Domanda:
il Confidi potrà eccepire il mancato rispetto della norma del Manuale Operativo Fondo PMI e non liquidare la garanzia in favore dell'Istituto di Credito?
La logica potrebbe essere: inefficacia della Controgaranzia (rilasciata da MCC in favore del confidi) = inefficacia della garanzia (rilasciata dal confidi in favore della banca).

Anonimo ha detto...

@Anonimo: occorre vedere cosa prevedono in materia le convenzioni tra banca e confidi.

Anonimo ha detto...

@Enrico: conoscendo la sua competenza in materia, prendo sul serio le critiche da lei espresse in più occasioni sulle condizioni di inefficacia della contro-garanzia del Fondo Centrale. Però, mi meraviglia il fatto di non sentire altre voci critiche sull'argomento nel mondo confidi.

Anonimo ha detto...

Nell'eventualità che la convenzione – tra banca e confidi – taccia sul punto, il confidi potrebbe comunque eccepire il mancato rispetto del Manuale Operativo. Invero, quando un'azienda è ammessa all'intervento del Fondo PMI, l’ammissione viene comunicata all'istituto di credito, il quale conosce dell’operazione di controgaranzia fin dall'origine. Ciò, implicherebbe giocoforza il rispetto – e per il confidi e per la banca – della parte III del Manuale Operativo. In particolare, faccio riferimento all'art. 12.1., che impone a carico del soggetto finanziatore, l'avviamento dell'intimazione di pagamento entro 12 mesi dalla data della prima rata insoluta (v. 12.1.:”… , DEVONO essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, … inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente … l’intimazione del pagamento … entro 12 mesi dalla data di inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, …”).

Anonimo ha detto...

Le disposizioni del fondo della sez. III valgono nel rapporto Fondo - Confidi. Eventuali obblighi previsti a carico di parti terze (es. 12.1) devono essere contrattualmente previsti in convenzione Confidi - Banca. Che la banca sia a conoscenza della presenza della controgaranzia non è sufficiente e non vuol dire assolutamente nulla; le disposizioni a carico delle singole parti devono essere formalizzate in modo preciso e puntuale. Ai signori che si arrampicano sugli specchi per cercare di tappare i buchi delle convenzioni ricordo che ci sono in ballo milioni di euro......
Colgo e rilancio l'invito di Enrico, che ben conosco, di rendere pubblici i dati relativi alle garanzie confidi inefficaci per inefficacia della controgaranzia. Oggi tanti confidi sono pieni di controgaranzie inefficaci e non lo dichiarano. A bilancio una garanzia in sofferenza continua ad essere valorizzata come controgarantita anche se a priori si sa già che la controgaranzia ha perso di validità per il mancato rispetto di alcuni articoli previsti. E se la convenzione Banca - Confidi non prevede nulla a tutela di quest'ultimo allora la situazione diventa molto critica.
Le società di rating dovrebbero anche tener conto di questo.
Attenzione a questo gioco.....
Ci sono decine di posti di lavoro in ballo

Anonimo ha detto...

Ad avviso di chi scrive, non è così certo che le disposizioni della parte III del Manuale Operativo valgano nei soli rapporti tra Fondo e Confidi, poiché potrebbero - il condizionale è d'obbligo - guardare anche a un rapporto trilaterale (Fondo – Confidi – Banca). A riguardo, si veda, infatti, la disposizione 14.1., della medesima parte del Manuale, che consente ai soggetti finanziatori l'attivazione diretta del Fondo, nella circostanza in cui l'escussione della garanzia del confidi non sia andata a buon fine. In tal caso, se non è stata rispettata la tempistica prevista dall'art. 12.1. (da coordinare con l'art. 14.4), il Gestore probabilmente non liquiderà in favore del soggetto finanziatore, l'importo dovuto dal confidi.

vincenzo ha detto...

Come tutti gli addetti ai lavori abbiamo capito il "Fondo" ha davvero toccato il fondo. Mi chiedo come bisogna formulare una intimazione se già chiediamo all'impresa di pagare tutto (rate scadute, interesi, mora e capitale residuo). A mio modesto parere questa non si chiam intimazione ma di risoluzione contrattuale. Il codice civile non parla di indicare nell'intimazione (art. 1454) il cappitale rsiduo ecc.
Sembra che ci sia un disegno di qualche furbetto, per far si che non vengano liquidate le perdite. Una istituzione fonda la sua autorevolezza se non cerca mezzucci. La mancanza di serietà del Fondo avrà un solo effetto: le banche non la utilizzeranno più ne come garanzia diretta ne come controgaranzia, con il risultato di aumentare il credit cranch. Siamo nelle mani di Passera a cui stasera scriverò una mail, nella sepranza che venga ripristinato lo stato di diritto.

Anonimo ha detto...

@Vincenzo: vedo che anche lei, come Enrico, ha opinioni molto critiche sul funzionamento del Fondo centrale. Il Fondo pare invece godere di consensi amplissimi (direi unanimi, se non fossi contraddetto dalle vostre opinioni dissonanti). Il rifinanziamento del Fondo disposto con il decreto "salva Italia" è forse la decisione più forte presa dal nuovo governo in materia di credito alle Pmi, e riguarda proprio il dicastero presieduto dal Ministro Passera.
Penso che si debba affrontare il problema con obiettività.

vincenzo ha detto...

Caro professore, io non ho mai detto che il Fondo non serva, serve moltissimo. Per questo mi inc...arrabbio, quando questo strumento dopo qualche anno di gestione abbastanza corretta, scivola inesorabilmente verso il modo di fare dell'italietta. Le segnalo che a tutt'oggi il gestore del Fondo è indietro nella liquidazione delle perdite di circa 9 mesi ( mi consta personalmente ) e alla domanda del "leggero" ritardo rispetto ai tempi stabiliti per regolamento, la risposta e che i dipendenti sono in pochi e le richieste sono moltissime.

Anonimo ha detto...

A) I testi di Convenzione devono prevedere l'obbligo per la Banca finanziatrice di rispettare la normativa di settore contenuta nelle disposizioni operative del FCGPMI.
B) L'escussione della garanzia del Confidi deve avvenire gioco forza in un momento successivo all'esperimento da parte della Banca dei primi atti monitori.

enrico ha detto...

Cerco di offrire il mio contributo su varie osservazioni, ovviamente dal mio punto di vista e secondo la mia opinione.

1. il Fondo serve moltissimo (altro che) ma sono bravissimi a far vedere quanto garantiscono ed a concedere la ponderazione zero. Sono pessimi quando è il momento di pagare.

2. il fatto che ci siano poche voci dissonanti non è perché 'tutto va bene, madama la marchesa', ma piuttosto dal fatto che si preferisce tacere per non divulgare ai quattro venti che, in ciascun bilancio, chi + e chi -, c'è un grosso problema (cosa ci sia da vergognarsi, poi, non lo capisco; più le voci si levano alte e più forse si può fare massa critica per far capire come NON si gestisce un servizio del genere).

3. Le controgaranzie che sono documentalmente 'inefficaci' devono essere cancellate dai bilanci. Chi non lo fa, fa un falso. Se vuoi mantenerne gli effetti, occorre combattere con le armi della negoziazione (se sei bravo e finché vale) o con le armi del diritto.

4. Le regole della controgaranzia non si applicano direttamente alle banche. Non c'è verso: non esiste, nella controgaranzia, rapporto diretto tra banca e Fondo. Delle due l'una: o le trasferisci in blocco nelle convenzioni (e tutti i più grandi e più sapienti confidi lo fanno, chi meglio e chi peggio) o ... ti attacchi al tram in corsa, nel senso che se la banca ti fa perdere una controgaranzia, la banca la devi pagare lo stesso, ma il rimborso non lo ricevi (poi ... tra il dire ed il fare ...).

Ne avrei altre, ma concludo. Il Fondo di Garanzia è un (il ?) problema, perché è del tutto privo di controllo di legittimità da parte delle strutture dello Stato su quello che fa o non fa, su quello che produce o non produce, su come lo fa o non lo fa e come lo produce o non lo produce.

Ma il problema ancor più grosso è la cultura che alberga all'interno (non di tutti, per carità): mentre uno strumento del genere dovrebbe caratterizzarsi per la 'affidabilità', la cultura che si è andata sviluppando è invece quella di cercare qualsiasi argomento pur di non pagare o comunque di ritardare il pagamento. E chi è intriso di questa cultura, ne ha dettato le regole (quelle che vedete pubblicate in Gazzetta Ufficiale).

Se si cambia questa cultura, allora, forse, si può iniziare a ragionare ed a cambiare le regole.

Ovviamente tutto questo è la mia opinione, e null'altro.

enrico ha detto...

Scusate ... aggiungo un piccolo pezzo, visto che molti l'hanno citato.

Sempre mia opinione: il c.d. Manuale Operativo è una cosa che, giuridicamente, non vale nulla. E' solo un vademecum interno.
Ciò che vale è solo ciò che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Badate ... non sempre le due cose coincidono.

Felice ha detto...

Non sarei pienamente d'accordo con l'ultimo punto, atteso che il Manuale Operativo è un ALLEGATO al decreto 23 settembre 2005 (Ministero delle Attività Produttive), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 3-10-2005, Serie Generale-n.230.
Pertanto non dovrebbe costituire solo un vademecum interno.
Felice

vincenzo ha detto...

Condivido interamente il post di Enrico, aggiungo, sale sulla ferita, che il dialogo tra Gestore e utenti (banche, confidi) è inesistente e quando qualcuno di noi si avventura in un confronto (tra l'altro con istuttori delle pratiche, che non fanno altro che applicare direttive impartite) troviamo una certa arroganza.
Anche la procedura non permette nessun intervento ed è quanto meno arcaica (le comunicazioni di integrazioni e correzioni avvengono con fax!!!! nessuno ha detto loro che esiste uno strumento chiamato PEC?). Ultima considerazione nel Comitato del Fondo siedono anche rappresentanti delle associazioni di categoria .........ma!

enrico ha detto...

@Felice.

Perdonami se insisto, ma non è così. Basterebbe dire che il Manuale Operativo è composto di 445 pagine, mentre il provvedimento da te citato è ben più corto. Il Manuale Operativo è (vorrebbe essere) un 'copia e incolla' ad uso interno, solo che non è perfettamente riuscito.
Un esempio ? Guarda il provvedimento che tu citi, Parte III^, lett. D, punto 15.5 e mettilo a confronto con la stessa cosa che trovi nel Manuale Operativo (cioè a pag. 45 dell'ultima versione). Trovi che sia identico ?

Felice ha detto...

@Enrico
Ho conoscenza del fatto che non vi sia una "perfetta" coincidenza tra l’Allegato pubblicato in Gazzetta ed il Manuale Operativo, tuttavia - e ti prego di scusarmi se insisto pure io -, sussistendo comunque una pubblicazione ufficiale, riterrei un'estremizzazione asserire che il Manuale Operativo non valga nulla giuridicamente.
Altro è - a mio modesto avviso - analizzare anomalie, contraddizioni ed incertezze del documento di cui si discorre.

enrico ha detto...

@Felice. La cosa bella di questo blog è che si 'scontrano' opinioni diverse e sono entrambe libere di esistere. Per me il Manuale non ha valore giuridico. Per te si.
Mi limito però ad osservare che quando i dipendenti di MCC chiedono al Comitato di ratificare acriticamente (senza tenere nella benché minima considerazione le osservazioni del confidi ed anzi raccontandole al Comitato in maniera diversa o comunque difforme da come sono pervenute) l'inefficacia di una controgaranzia, tali dipendenti lo fanno sulla base del Manuale e non sulla base di quello che è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
A quel punto il confidi si vede negati rimborsi che possono valere anche centinaia di migliaia di euro.
E allora si ripropone la domanda di partenza: quel Manuale è 'legge' o non vale niente ? E qui registriamo le nostre due opinioni: per te è legge, per me no.

Andrea ha detto...

Avete notizia di azioni legali attivate da confidi su singole posizioni?

Anonimo ha detto...

Il FCG è validissimo come proposta ma la gestione è al pari di qualunque altra struttura pubblica. Lo Stato non paga nessuno e il f.do non fa eccezioni. Il messaggio è chiaro:
-alimentiamo il fondo;
-trasferiamo rischi (da intendersi sofferenze quasi certe....) da banche a stato attraverso i confidi,
- puliamo i bilanci
- non paghiamo
- nel frattempo speriamo che qualcosa succeda

La confusione nelle regole fa parte del gioco, altrimenti sarebbe tutto troppo semplice e veloce.

C'è qualcuno del FCG che ha voglia di fare un commento?

Felice ha detto...

@Enrico
Ti prego di scusarmi se hai trovato i miei interventi cattedratici! Era mia intenzione solo esprimere delle modeste opinioni.
Al contempo, evidenzio che il problema ultimo da te posto, non toglie - a mio modestissimo avviso - valore giuridico al Manuale, poiché quest'ultimo scaturisce pur sempre dal testo pubblicato in Gazzetta.
Peraltro, avendo riguardo ai rimborsi, succede anche che vengano negati sulla base di regole non scritte neppure nel Manuale!!!
In tal caso l'unica tutela per i confidi è rappresentata dal ricorso al giudice. Tuttavia tale cammino è inopportuno atteso che buona parte dell'operatività di diversi confidi, risulta controgarantita da MCC.

enrico ha detto...

@Felice. Non c'è / c'era nulla di cattedratico e non devi scusarti di nulla. Registravo solo una diversità di opinioni, che va sempre bene perché arricchisce.

Quanto al Manuale, legge o non legge, ti offro un altro spunto.

Il Fondo è espressione dello Stato; il Comitato ne è 'l'amministratore delegato'; MCC è il 'dipendente'. Poiché però, dove c'è lo Stato (la P.A.) tutto si deve svolgere rigidamente secondo norme di legge in modo tale da evitare 'abusi', da che mondo e mondo il gestore gestisce e si limita ad eseguire gli ordini ricevuti. Al limite li critica. Al limite non li esegue (prestando il fianco a sanzioni disciplinari), ma certamente non può inventarsi ordini propri di sana pianta e poi eseguirli, senza che il Comitato lo sappia oppure, saputolo, ratifichi ex post.

Ti sembra che sia questo quello che succede al Fondo di Garanzia ?

E, come dici tu stesso, se quanto sopra accade, non c'è altra strada che il ricorso al giudice ... che è esattamente quello che accade e sta accadendo.

Felice ha detto...

Ed il giudice sarà chiamato ad applicare le norme del Manuale Operativo secondo la migliore e più coerente interpretazione.
Perciò solo, ad avviso di chi scrive, il Manuale ha una "minima" valenza normativa.

Convengo con te sul fatto che la diversità di opinioni arricchisce, ed, aggiungo, è assai stimolante soprattutto quando scaturisce da persone preparate.

A questo punto introdurrei un argomento nuovo e cioè il concetto di inadempimento previsto dal punto 12.2. del Manuale (sempre parte III), rubricato "revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi".

enrico ha detto...

No Felice. Sbagli. Il giudice, se è riuscito a capire qualcosa di questa materia, applica quello che c'è scritto in Gazzetta Ufficiale e non quello che sta sul Manuale Operativo.
Ma parliamo del 12.2 o 15.2. vogliamo parlarne ? e parliamone allora.
1) se la banca 'può' revocare, allora vuol dire che può anche non farlo: come si fa a dire (dopo ... però) che c'è un termine è perentorio, se tutto è retto dal verbo 'può' ? Allora scrivi 'deve' !!! o no ?!
2) e perché mai il termine è di soli 30 giorni ? a cosa serve (visto che esiste un termine di prescrizione di 10 anni per recuperare il credito) ? ovviamente serve a fregare la gente e consentire di dichiarare inefficaci le controgaranzie ... Solo che non potevano permettersi di scrivere 'entro 1 settimana', perché sennò rischiavano il ridicolo....
3) e soprattutto, perché il termine massimo è 'entro i 30 dalla scadenza' ? se la linea è scaduta, vuol dire che il rapporto è finito, cessato, kaputt .. e percio: non c'è nulla più da revocare !!! per giunta, se il credito non è stato rimborsato, il debitore che non ha pagato è "in mora ex sé" (cioè senza neppure bisogno che la banca glielo scriva !!!) e non serve nemmeno nè una formale costituzione in mora e neppure una diffida.
Domanda: ma chi ha scritto questa roba senza senso ?

Felice ha detto...

Il giudice applicando il Manuale, applica quanto c'è scritto in Gazzetta Ufficiale, perché il primo costituisce un complemento del secondo.

In relazione al punto 12.2., io ero addirittura arrivato a prendere in considerazione che il termine di un mese - e mi collego al tuo punto 3) -, potesse essere antecedente la scadenza; ciò - è evidente - con tutti i relativi problemi!!!

enrico ha detto...

La regola (chiamarla norma, mi pare di fare un insulto alle norme ... vere) è, come tante altre, scritta male.
Ad ogni buon conto, si può certamente revocare prima della scadenza. Ma i 30 giorni, come interpretati dal Fondo, vuol dire che il termine ultimo per la revoca è di massimo 30 gg. dopo la scadenza.

Felice ha detto...

Invece pare che il Fondo, interpreti la disposizione considerando i 30 giorni antecedenti la scadenza!!!
Peraltro la revoca prima della scadenza, deve necessariamente trovare fondamento in una "giusta causa". E' evidente che se non sussiste una giusta ragione per revocare, il provvedimento bancario avrà i caratteri dell'arbitrarietà e dell'imprevedibilità, e dovrà - in sede giudiziale - considerarsi illegittimo con tutte le conseguenze del caso.

enrico ha detto...

Mi sento di escludere (con un margine di sicurezza pari al ... 100%) una simile interpretazione. Se così non fosse, e quindi intende interpretare i 30 gg come 'prima della scadenza', come dicono a Roma vuol dire che << quarcuno sta a prova' a ffa' er furbo.. >>.

Felice ha detto...

L'unico modo per fare chiarezza, è chiedere a MCC un'interpretazione autentica!

Anonimo ha detto...

Leggevo con attenzione tutti i commenti e mi è sorto un dubbio:
l'art. 12.2. del Manuale Operativo (rubricato: revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi) quando recita "FERMO RESTANDO IL TERMINE DI CUI AL PUNTO 12.1 (cioè 12 mesi)..." cosa intende dire?!