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lunedì 12 marzo 2012

Eurofidi: Il TAR della Lombardia annulla il bando della CCIAA di Bergamo

Il TAR della Lombardia, sede di Milano, ha accolto con sentenza del 10/3/2012 il ricorso presentato da Eurofidi contro la Camera di commercio di Bergamo volto a far annullare il bando per l'assegnazione di integrazioni ai fondi rischi dei confidi operanti nella Provincia 
Il Bando si ricollegava alla deliberazione n. 129 del 22.7.2010, con la quale la Camera di Commercio di Bergamo, “ritenuto di avviare un’iniziativa tesa a rafforzare il fondo rischi dei confidi operanti in provincia in modo da ampliare la loro capacità di concedere garanzie a favore delle imprese bergamasche” ha approvato il “bando di concorso per contributi per il rafforzamento del fondo rischi dei consorzi fidi” mettendo a disposizione per l’esigenza € 1.000.000.La sentenza segue quella del 24/08/2011 della sezione di Brescia dello stesso TAR, che ancora aveva dato ragione a Eurofidi avverso la CCIAA di Bergamo, sul ricorso relativo alla deliberazione giuntale n. 355 del 20 settembre 2010 relativa a un intervento straordinario di importo pari a € 1.000.000 per sostenere il sistema di liquidità delle imprese attraverso il rafforzamento del fondo rischi dei consorzi fidi.
La sentenza di Milano, entra nel merito dei criteri "territoriali". Le motivazioni accolgono le ragioni di Eurofidi. Cito dei passaggi:
Quanto al merito del ricorso, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 2, della L. n. 280/1983 con riferimento alla previsione di bando di cui al punto 2 “Soggetti ammissibili” a norma del quale “sono beneficiari i consorzi fidi in possesso dei seguenti requisiti: … essere espressione, affiliato o fare capo ad associazioni di categoria rappresentate nel Cnel; avere realizzato nel corso del 2009 un volume di operazioni garantite a favore di imprese con sede legale od operativa in provincia di Bergamo pari ad almeno il 10% dell’ammontare complessivo delle garanzie in essere al 31 dicembre 2009, oppure avere sede operativa o unità locale (regolarmente iscritte al Registro delle imprese) in provincia di Bergamo da almeno 15 anni alla data di approvazione del presente bando; non aver ricevuto contributi camerali nell’anno 2010” [...]

Con riferimento al primo requisito, è palese la lesione in capo a quei soggetti che pur avendo sede nella provincia ed operando in favore di imprese locali, non vantano la permanenza prescritta nel territorio della provincia, pur essendo da tempo presenti e operanti (nel senso, TAR Lombardia, Brescia, n. 1742/2011), così come non è dato comprendere come tale irragionevole prescrizione determini un miglior perseguimento delle finalità individuate dal bando.
Quanto al secondo requisito, risultano penalizzati i soggetti che pur vantando un elevato importo in termini assoluti di garanzie prestate in favore di imprese locali, qualora siano di grandi dimensioni e con operatività diffusa su tutto il territorio nazionale, non riescono a caratterizzarsi per una qualificata presenza sul territorio pari al 10% del loro volume totale nonostante vantino volumi specifici, in termini assoluti, di tutto rilievo.
Quanto al censurato riferimento al CNEL, deve rilevarsi l’assoluta mancanza di un nesso di strumentalità del chiesto requisito al fine perseguito.
In ogni caso deve rilevarsi che l’atecnicità della terminologia utilizzata (“essere espressione, affiliato o far capo…”) consente di ritenere soddisfatto il requisito sul presupposto che il ricorrente è socio di un ente (Fincredit Confai) a sua volta organismo di altro Ente (Confai) rappresentato in seno al CNEL.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Ricordiamo che rimane aperto un procedimento analogo (Eurofidi vs CCIAA di Perugia) presso il TAR dell'Umbria (vedi post ricco di commenti, per parte mia non ho da aggiungere commenti nuovi). Mi piacerebbe che si trovasse il modo di uscire da questa guerra per l'acqua a tutto campo, dagli esiti alterni.
Sì, ma come?

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1 commento:

enrico ha detto...

Circa l'esito della vicenda si può dire ... ampiamente previsto e "Honni Soit Qui Mal Y Pense" (fermo restando che la CCIAA potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato e quindi ogni commento potrebbe risultare prematuro).

Circa l'auspicio di Luca, direi che la risposta è semplice (sempre tuttavia tenendo conto che non si può vietare ad una CCIAA di mettere dei soldi a disposizione): comincino a scrivere le delibere in maniera onesta e trasparente e non soltanto per elargire surrettiziamente favori ai soli noti a livello locale.

Se invece l'auspicio di Luca è o vorrebbe essere diretto ad evitare le c.d. elargizioni a pioggia, che alla fine servono a poco, la ricetta è molto più complicata. Direi che un primo, timido, passo dovrebbe spettare ai confidi stessi, convincendosi che è ora di favorire le aggregazioni. Ma la momento lo 'bollo' così: irrealizzabile.