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martedì 24 aprile 2012

Conversione decreto-legge 24/3/12 n.29: tre emendamenti sui confidi

Il dott. Arzarello (che ringrazio per il lavoro di analisi) mi segnala tre emendamenti (più uno segnalato da Mauro) alla legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29. Li trovate nella bozza di legge di conversione sul sito del Senato in questa pagina. Il decreto-legge 29 è quello stesso che sana l'abolizione delle commissioni sui fidi (di cui a questo post).
Anche il Governo tecnico si trova costretto a frequenti ritocchi di norme precedentemente emanate. Pensate che il decreto-legge in fase di conversione concerne disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Bene, dopo il preambolo veniamo agli emendamenti sui confidi.
Sono quattro, e riguardano:

1) introduzione di un TAEG massimo sulle operazioni con garanzia confidi; è all'esame della Commissione Industria Commercio e Turismo;
2) ulteriori modiche al Decreto Salva Italia (art. 39, comma 7, del D.L. 201/2011) in materia di partecipazione al capitale dei confidi di soci non Pmi; è stato classificato improponibile;
3) ulteriori modifiche al comma 881 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) che consentiva l’imputazione al patrimonio dei fondi rischi costituiti con contributi pubblici;  è stato classificato improponibile;
4) proroga degli effetti dell'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riformulava la previsione di cui al punto precedente sempre al fine di facilitare (o forzare) l'imputazione di fondi pubblici a patrimonio;  è stato classificato improponibile.

Sul punto 1 (TAEG massimo),  l'emendamento 1.16 (Bonfrisco, Legnini, Tancredi)  IN ESAME è così formulato:
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) ciascuna operazione di finanziamento garantita dai Confidi nei confronti delle imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione non può determinare un TAEG superiore al 5% del corrispondente TEGM in vigore».
Commento: si vorrebbe introdurre un limite antiusura più basso per i prestiti a Pmi garantiti dai confidi, in deroga al limite assoluto dell'8% (di scarto tra TAEG e TEGM, tasso effettivo gloable medio rilevato dalla Banca d'Italia) previsto dal Decreto sviluppo del maggio 2011; mi sembra evidente l'errore di scrittura, ovvero lo scambio tra le preposizioni "al" e "del". Io leggerei "non può determinare un TAEG superiore del 5% al corrispondente TEGM in vigore".
La richiesta è legittima, ma temo sia pure inefficace. Non mi sembrano tempi in cui il trattamento di una garanzia confidi può essere condizionato ex lege.

Sul punto 2 (soci non Pmi) riporto la precisa ricostruzione del dott. Arzarello; l'emendamento 1.104 (Legnini, Sangalli => IMPROPONIBILE ) porterebbe alla seguente formulazione dell'art. 39, comma 7, D.L. 201/2011 (l'ultimo post sul tema è questo):
7. In materia di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale sociale dei  confidi  e  delle  banche  di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 di  cui  ai  commi  29  e  32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare in qualità di Soci sovventori come definiti all’articolo 4 della Legge n. 59/1992, anche  in  deroga alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti pubblici e privati, purche' i Confidi siano costituiti in forma di Società Cooperativa e le piccole e  medie  imprese  socie  e  i liberi professionisti soci dispongano almeno dei due terzi della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la  nomina  dei  componenti  degli organi  che  esercitano  funzioni  di  gestione  e  di   supervisione strategica  sia  riservata  all'assemblea. Tale  disposizione si applica anche ai confidi  costituiti  tra  liberi  professionisti  ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive modificazioni.
Si corregge il D.L 201 riconducendo la partecipazione dei soci "laici" ai confidi agli schemi previsti nel diritto delle cooperative (e limitatamente ai confidi costituiti come cooperative), ovvero la figura dei Soci sovventori e le connesse limitazioni ai poteri di governo (si alza a 2/3 la quota minima dei diritti di voto controllati dai soci Pmi).

Sul punto 3 (conversione fondi pubblici in capitale) l'emendamento 1.105 (Legnini, Sangalli, Bonfrisco  => IMPROPONIBILE ) prevede:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 3 della legge 27 gennaio 2012. n. 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tali contributi, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, sono comunque attribuiti al patrimonio dei Confidi"».
Ecco il testo vigente del comma 881 (ai tempi ne avevo parlato in questo post):
881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
L'emendamento oggi in discussione sembra ribadire un concetto (i confidi possono portare i contributi ricevuti a incremento del patrimonio), ma rende ancora più generica e sfocata una norma già ricca di forzature discutibili (l'attribuzione a Patrimonio di vigilanza, senza vincolo di destinazione).
Anche l'emendamento 1.106 (Legnini; Sangalli, Bonfrisco  => IMPROPONIBILE) relativo al punto 4 (proroga della facoltà di portare fondi rischi a capitale) ha un intento simile. Eccone il testo:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "alla data del 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2011";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma alla data del 31 dicembre 2011, possono essere portati nelle riserve, senza vincoli di destinazione, valide per il computo del Tier 1 Ratio, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"».

Ritocchini e rammendini, come al vecchio cappotto del racconto di Gogol. Servirebbe un cappotto nuovo. Forse i confidi e i loro referenti parlamentari hanno letto il racconto: il protagonista, impiegato della burocrazia zarista, convinto dal sarto, si fa confezionare un cappotto nuovo, ma un rapinatore glielo porta via. Alla fine muore per il dispiacere e diventa un fantasma.
Anche il sarto-legislatore non ha più voglia di fare ritocchi e rammendini al cappotto della normativa confidi esistente. Tre emendamenti su quattro sono stati respinti (probabilmente perché fuori tema rispetto alla norma in conversione). Vediamo cosa accadrà al punto sul TAEG.
E se cambiassimo il protagonista del racconto?




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8 commenti:

Mauro ha detto...

Se capisco bene il materiale pubblicato sul sito tuttavia l'allarme sembrerebbe rientrato.
Nessuno dei tre emendamenti figura, infatti, tra gli emendamenti accolti e il secondo e il terzo risultano addirittura classificati tra gli "Improponibili".
Noto però che vi era in realtà un quarto emendamento (disattento Pierpaolo!!) teso a estendere a tutto il 31 dicembre 2011 gli effetti della vecchia Legge Finanziaria che consentiva di portare a patrimonio di vigilanza dei Confidi i contributi pubblici iscritti a bilancio al 30 giugno 2007.
A mio avviso sarebbe stata buona cosa che venisse approvato.
Invece anche per questo emendamento il giudizio è di "improponibilità".
Lo trovate qui.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=657658&idoggetto=682078

Anonimo ha detto...

Grazie, Mauro degli aggiornamenti e delle precisazioni. Sul quarto emendamento che ci è sfuggito, non sono d'accordo con te, come non lo ero nel 2007: non si interviene col machete su una materia che tocca regole di vigilanza prudenziale, norme (UE, nazionali e regionali) sui fondi pubblici e diritto societario.
Il lobbyismo, nella sua versione deteriore, si fa forte di promesse di questo tipo: arrivo io, picchio i pugni sul tavolo, fanno quello che gli chiedo senza tante storie. Sono promesse mantenibili soltanto quando c'è confusione nel processo legislativo. Gli intendimenti positivi di queste pennellate alle norme sono meglio perseguibili con interventi coordinati e concordati.
Non intendevo lanciare allarmi, ma soltanto rimarcare la farraginosità (e la ripetitività) degli interventi sul processo legislativo in materia di confidi, che cercano di sopperire a carenze del modello gestionale (norme su patrimonializzazione) e malfunzionamenti del mercato (TAEG massimo). C'è un altro motivo di perplessità: il processo di attuazione della riforma del TUB (DL 141/2010) pare incagliato. Il MEF non ha ancora chiuso la consultazione sul secondo decreto correttivo (che dovrebbe chiarire se la famosa soglia dei 75 milioni sarà innalzata o no); il processo di costituzione dell'Organismo confidi minori è insabbiato. Abbiamo rinunciato a riformare il sistema? Ci dobbiamo accontentare di ritocchini e rammendini proposti e subito ritirati in quanto improponibili?

Mauro ha detto...

Caro Luca,
condivido quanto dici: ovvio che leggi organiche, chiare e stabili siano meglio di ritocchi al margine confusi e contraddittori.
Ma sul punto specifico (liberare dai vincoli di destinazione i contributi pubblici già a bilancio dei Confidi) continuo a ritenere che si possa e si debba intervenire.
Sarebbe una misura semplice e a costo zero per alzare la patrimonializzazione dei Confidi. Avrebbe un contenuto di "generalità" e non capisco quali contraddizioni potrebbe creare.
Tra l'altro, alcune regioni (Lazio) hanno già approvato una norma del genere e sarebbe meglio una norma nazionale e appunto generale anziché la solita confusione
Ciao

Anonimo ha detto...

@Mauro: mi risulta che là dove Ente pubblico e Confidi si sono messi d'accordo, i fondi pubblici sono stati girati a patrimonio. E' una cosa che è meglio fare consensualmente, curando gli aspetti giuridici di ogni situazione specifica. Se ci si accorda, non serve una norma nazionale. Se non ci si accorda, è soltanto un motivo di contenzioso in più.
E sarebbe ora di affrontare il problema dell'adeguatezza patrimoniale dei confidi in profondità, come aspetto dell'equilibrio gestionale, non come attività di fund raising. E anche se l'unica strada fosse quella del fund raising, occorre organizzarsi meglio.

Riccardo ha detto...

Anche in Sardegna, nella recente manovra 2012, e' avvenuto il riconoscimento a patrimonio dei fondi regionali post 30/06/2007.
A questo punto, visto l'interesse per questo intervento, e vista la - commentata - poca chiarezza normativa, vi domando:
- quale impatto vedete in termini di aiuto di Stato?
- l'eliminazione dei vincoli di destinazione elimina gli obblighi di rendicontazione vs la regione, previsti dalle originarie norme di assegnazione?

Anonimo ha detto...

@Riccardo:
- impatto ai fini degli aiuti di Stato? Speriamo che nessuno sollevi la questione in sede europea. Si dovrebbe dimostrare che l'aiuto non è al funzionamento dei confidi, ma viene ristornato alle Pmi con interventi soggetti a un regime d'aiuto ammesso (de minimis o regolamento generale di esenzione); l'altra strada è dimostrare che la Regione fa un investimento in capitale proprio a condizioni di mercato: buona fortuna a chi dovesse dimostrarlo.
- obblighi di rendicontazione? Mah, se si è raggiunto un accordo sul lasciare i soldi come riserva patrimoniale, non si può fare un accordino ulteriore per definire gli obblighi di rendicontazione? Penso che sarebbe opportuno rendicontare l'utilizzo sul precedente intervento con vincolo di destinazione, l'emergere di un avanzo, e la ridestinazione dell'avanzo a patrimonio. Non so però che cosa si aspetta eventualmente la Commissione europea.

Sapio ha detto...

dalla repubblica del 28/04 pg. 7 : In dirittura di arrivo è anche la riforma del sistema degli incentivi alle imprese, dove coesistono oltre cento tipologie solo a livello nazionale, poi ci sono quelli regionali. Un sistema largamente inefficiente che nessuno più difende. Il numero degli incentivi sarà dimezzato e l'obiettivo è quello di rendere il sistema degli incentivi il più possibile automatico, RIDUCENDO I MARGINI DI INTERMEDIAZIONE POLITICA.

Riccardo ha detto...

Grazie Luca, sul profilo Aiuto di Stato scrivi esattamente ciò che pensavo.