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sabato 6 luglio 2013

Fondo centrale di garanzia: le regole del "Piano della trasparenza" recepite nella modulistica

Riporto anche questo comunicato in materia di "trasparenza" dei benefici ottenuti e trasferiti grazie alla garanzia del Fondo centrale. Ho sottolineato le richieste più pregnanti (che riguardano informazioni di non facile verificabilità). La dichiarazione sul corretto censimento dell'operazione ai fini dell'assorbimento patrimoniale può invece essere verificata attraverso le segnalazioni di Centrale Rischi (che però il Gestore non vede, o no?).

Con la circolare 648/2013 si comunica l’avvio dell’operatività del “Piano della Trasparenza” i cui contenuti sono stati già comunicati con la circolare del Gestore n. 638 dell’11 marzo 2013.

La circolare specifica che è stata aggiornata la modulistica utilizzata per le richieste di ammissione al Fondo, inserendo una sezione nella quale i Soggetti richiedenti dovranno comunicare:
  • se hanno tenuto conto o meno della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell’assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo;
  • il vantaggio riconosciuto all’impresa attraverso la garanzia del Fondo, tramite la scelta di una o più opzioni tra quelle di seguito indicate, espresse in termini di:
    • tasso d’interesse finito, con indicazione della riduzione, espressa in punti percentuali, e, in caso di Controgaranzia, anche in termini di condizioni economiche applicate per il rilascio della garanzia, con indicazione della riduzione, espressa in punti percentuali;
    • maggior volume di credito concesso.

Analogamente a quanto già previsto per la comunicazione delle condizioni economiche applicate al finanziamento, le suddette informazioni devono essere comunicate in sede di richiesta di ammissione e, in caso di domande presentate prima della delibera dei soggetti finanziatori o dell’eventuale erogazione, devono essere successivamente confermate o rettificate in sede di comunicazione dell’avvenuta concessione o perfezionamento dell’operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d’ammortamento) o dell’avvenuta erogazione dell’operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d’ammortamento e per le operazioni finanziarie di durata superiore a 18 mesi).
Poiché, in ultima istanza, saranno determinanti le informazioni comunicate in sede di concessione, perfezionamento o erogazione dell’operazione, non saranno rilevanti eventuali difformità tra le comunicazioni in sede di domanda e quelle successive.
La circolare evidenzia, inoltre, gli obblighi cui i Soggetti richiedenti dovranno adempiere entro e non oltre il 31 dicembre 2013 e cioè:
  • adeguare la modulistica - intesa come fogli informativi o moduli di richiesta del finanziamento in caso di Garanzia diretta e moduli di richiesta della garanzia in caso di Controgaranzia - inserendo l’esplicita indicazione circa la possibilità per le imprese clienti di richiedere l’intervento del Fondo, specificando che il soggetto richiedente opera con il Fondo e che, in caso di richiesta da parte dell’impresa cliente, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia;
  • inserire nella home page del proprio sito un banner del Fondo denominato “Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)”, con il rimando, tramite link, al sito www.fondidigaranzia.it.

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui ai due precedenti punti, il Gestore potrà effettuare un monitoraggio i cui esiti saranno presentati al Comitato di gestione.

Circolare MCC n. 648 del 5/07/2013
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4 commenti:

Sapio ha detto...

Non esiste l'agevolazione in termini di maggior volume erogato. L'agevolazione può consistere solamente in una riduzione di tasso applicato.

Anonimo ha detto...

Non esiste, ma si può dichiarare che c'è.
Sullo stile "Guardi, solo perché è lei, with a little help from Fondo Pmi".

Sapio ha detto...

E' con il trucco del maggior volume erogato che l'agevolazione dello Stato sparisce cammin facendo e NON arriva alle imprese.
Il credito c'è. Basta che le imprese lo paghino secondo il proprio profilo di rischio con il tasso finito risk adjusted. E sul tasso finito bisogna agevolarle.

Anonimo ha detto...

Just for info.
Venerdì scorso in GU è stato pubblicato il decreto sulle garanzie di portafoglio.