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martedì 3 dicembre 2013

Fondo centrale di garanzia: circolare su procedure di liquidazione delle perdite e contenzioso tra banche/confidi e Gestore

Riporto anche l'avviso del Gestore del Fondo Centrale abbinato a quello del precedente post, che riguarda un tema più delicato: la procedura di liquidazione delle perdite da parte del Fondo e le azioni legali (richieste di decreti ingiuntivi e citazioni in giudizio) intraprese in tale ambito per fare pressione sul Gestore da parte delle banche e dei confidi beneficiari delle garanzia pubblica.

Con la circolare 656 del 2/12/2013 Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale comunica le istruzioni per una rapida e corretta definizione del procedimento di liquidazione della perdita  e per evitare l’ingiustificato aggravio per le risorse erariali derivante dalla proposizione di azioni giudiziarie prima del termine di conclusione del procedimento.
Nel dettaglio, al fine di consentire una rapida definizione del procedimento di liquidazione della perdita da parte BDM-MCC ritiene rammentare che:
 
  • è necessario presentare la richiesta di attivazione della garanzia completa di tutti gli atti e documenti previsti dalle vigenti Disposizioni operative (cfr. parte II, paragrafi H.3.3, per la garanzia diretta, e parte III, paragrafi H.2.7 e H.4.3, per la controgaranzia);
  • laddove la documentazione risulti carente e non sia completata entro i 3 mesi successivi dalla ricezione della relativa richiesta di integrazione documentale da parte del Gestore, la richiesta di attivazione è improcedibile e decade di ufficio (cfr. paragrafo H.3.4 per la garanzia diretta, e paragrafo H.4.4 per la controgaranzia);
  • la richiesta di integrazione documentale da parte del Gestore interrompe il termine di 90 giorni previsto per il procedimento di liquidazione della perdita.

Il Gestore segnala inoltre che si sono ravvisati casi sempre più frequenti di modalità di escussione della garanzia indebite e incompatibili con le prescrizioni delle vigenti Disposizioni operative.

In particolare, è stato rilevato che taluni soggetti richiedenti, nelle more della definizione del procedimento di liquidazione della perdita e senza attendere la conclusione dell’accertamento istruttorio ed il conseguente provvedimento di liquidazione della perdita medesima (che rende il credito certo, liquido ed esigibile), hanno avviato una procedura monitoria, chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo, ovvero hanno notificato una citazione in giudizio nei confronti del Gestore.

Al riguardo, il Gestore rammenta che, ai sensi delle vigenti Disposizioni operative, in caso di inadempimento dell’impresa debitrice, il soggetto richiedente deve innanzitutto avviare le procedure di recupero, mediante l’invio a mezzo di raccomandata a.r. di una lettera di intimazione di pagamento indirizzata al beneficiario finale inadempiente e per conoscenza al Gestore, e poi, trascorsi 60 giorni dalla suddetta intimazione senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell’impresa, attivare la garanzia del Fondo mediante raccomandata a.r. da trasmettere entro 120 giorni dall’invio dell’intimazione medesima, pena la inefficacia della garanzia prestata dal Fondo.

I soggetti richiedenti sono richiamati pertanto ad un’attenta valutazione sull’opportunità di proporre nei confronti del Gestore le iniziative giudiziarie sopra richiamate, che comportano un ingiustificato aggravio per le risorse erariali, ed a fornire ai propri legali di fiducia istruzioni precise in ordine al funzionamento della garanzia del Fondo, con particolare riguardo alla natura pubblica della garanzia prestata ed alle regole speciali cui la stessa è assoggettata, nonché di porre in essere le iniziative ritenute opportune per consentire, dopo la liquidazione della perdita, le attività surrogatorie del Gestore e tutelare le ragioni di credito del Fondo, come chiarito con Circolare n. 620 del 25 maggio 2012.

Circolare n. 656 del 2/12/2013
Circolare n. 620 del 25/05/2012
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1 commento:

Unknown ha detto...

MCC si lamenta perché le banche cominciano a fargli causa. Amici che lavorano nei confidi di varie regioni mi raccontano fatti vari, alla luce dei quali mi domando:
1. Perché invece di lamentarsi il Gestore non paga più sollecitamente? Se un riassicuratore internazionale facesse questo riscontro fiscale su ogni richiesta di intervento su un claim, uscirebbe dal mercato in due mesi.
2. Forse i ritardi sono dovuti a procedure non del tutto efficienti. Ma allora perché, se non sono organizzati, non pensano ad organizzarsi per rispondere in tempi ...non biblici ? Mi raccontano di domande inevase da 24 mesi!
3. Perché si appellano al senso civico dei loro garantiti per evitare spese legali a carico dello Stato? Il contratto di servizio novennale prevede che il RTI con leader MCC si tenga a carico tutte le spese giudiziarie e quindi non c'e' nessun aggravio per le risorse pubbliche, ma semmai il Gestore guadagna di meno (perché devono pagare onorari per eventuali legali che devono incaricare).