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giovedì 6 febbraio 2014

Banca d'Italia: resoconto della consultazione sul bilancio degli intermediari non bancari (tra cui i confidi 107) e nuove istruzioni

Sul sito Banca d'Italia è disponibile da due settimane il Resoconto della consultazione sul Bilancio degli Intermediari non bancari, avviata nel settembre 2013. E a tempo di record la Vigilanza ha pubblicato anche la versione aggiornata delle Istruzioni per la redazione del bilancio.
Assoconfidi aveva presentato questo documento, e molte delle sue osservazioni sono state recepite o autorevolmente chiarite. Buon segno: i tavoli tecnici dell'Associazione intersettoriale cominciano a funzionare bene, con i contributi giusti.
Riporto alcuni dei punti oggetto di interlocuzione (prima il quesito e sotto la risposta, tra [] i miei commenti):

  • distribuzione temporale per durata residua delle attività e passività finanziarie (Rischio di liquidità), se debbano essere riportate, nell’ambito delle garanzie escutibili, solo quelle associate a sofferenze e se la fascia temporale in cui si ritiene avvenga l’escussione possa essere determinata in base a una valutazione del Confidi o se possibile sulla base di criteri storico statistici.
    • per tutte le garanzie rilasciate (e non solo per quelle associate a posizioni in sofferenza) occorre fare riferimento alla probabilità di escussione delle garanzie, utilizzando un approccio simile al “delta equivalent value” previsto per le opzioni. Le modalità di determinazione delle fasce temporali in cui avverrà l’escussione sono rimesse alla responsabile autonomia degli intermediari che redigono il bilancio [ci vorrebbe un modello previsionale che simula le escussioni attese per fasce temporali]
  • Assoconfidi ha chiesto di includere in calce alle tabelle di stato patrimoniale le informazioni sulle garanzie rilasciate e su quelle ricevute per rappresentare in modo più significativo l’operatività dei Confidi.
    • i principi contabili internazionali non prevedono una nozione di attività “fuori bilancio” da rappresentare nello schema di stato patrimoniale dopo le attività e le passività, così come è previsto nella disciplina di bilancio ai sensi del D.lgs. 87/92 che fa riferimento alle direttive contabili. Pertanto, la presente richiesta non può essere accolta. Si osserva altresì che la nota integrativa è il luogo ove fornire ulteriori dettagli informativi rispetto a quanto previsto dagli schemi di bilancio contemplati dagli IAS/IFRS
  • Assoconfidi e Commerfin, con riferimento alle “garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall’intermediario con tali garanzie, e le perdite coperte dall’intermediario segnalante non possono superare l’importo del fondo monetario”, hanno osservato che sarebbe opportuno indicare in bilancio, oltre all’ammontare del fondo monetario, anche l’importo:
  • 1) delle garanzie rilasciate sottostanti al fondo monetario;
    2) degli impegni a rilasciare garanzie connesse con il fondo monetario.
    • richiesta accolta, precisando che  a) l’ammontare delle garanzie rilasciate connesse con i fondi monetari è richiesto nella Tabella D.4 “Garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite: ammontare delle attività sottostanti” della nota integrativa; b) il dettaglio degli impegni a rilasciare garanzie è indicato, nel testo finale del provvedimento, nella Tabella D.1 “Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni”.
  • Assoconfidi, con riferimento alle garanzie rilasciate segmentate nelle perdite, che prevedono un “cap” nel valore garantito, ha chiesto di indicare nella tabella in questione sia il valore netto sia quello lordo delle garanzie rilasciate, al fine di avere un’informativa anche sulle garanzie che sono state integralmente “svalutate”, cioè aventi un valore netto pari a zero.
    • richiesta accolta,  la tabella è stata modificata prevedendo l’indicazione del valore lordo delle garanzie e delle connesse rettifiche di valore. Il valore netto si ha per differenza.
Il tema delle garanzie cappate torna anche in un quesito di Commerfin:
  • Commerfin ha chiesto se nel caso delle “garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall’intermediario con tali garanzie, e le perdite coperte dall’intermediario segnalante non possono superare l’importo del fondo monetario”, occorra considerare l’ammontare delle garanzie rilasciate oppure l’importo del fondo monetario, ai fini del calcolo del volume di attività finanziarie (necessario per verificare le condizioni di iscrizione nell’Albo Unico degli intermediari finanziari).
    • qui la Vigilanza non si è pronunciata, trattandosi di argomento che esula dalla consultazione 
[A me risultava che le garanzie cappate entrassero per l'intero valore dei finanziamenti sottostanti garantiti, ma non solo per il cap, almeno nel caso di esposizioni in bonis; invece, rispondendo a un quesito sulla rilevazione delle garanzie in corso di escussione (Tabella D.5) Banca d'Italia ha accettato l'interpretazione secondo cui il valore nominale (lordo) coincide col cap, e il valore netto con il cap diminuito delle rettifiche di valore => la questione forse è da chiarire] 
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1 commento:

Unknown ha detto...

A 'Bbanchita', e facce sapé comm'avimme 'a trattà 'sti cappature!