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lunedì 3 marzo 2014

Fondo centrale Pmi: attivata la limitazione alla contro-garanzia su confidi locali in Abruzzo

Una mail mi informa della Circolare  n. 664 del 3 marzo 2014 con la quale Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale informa che l’intervento del Fondo nella Regione Abruzzo è stato limitato, a far tempo dal 28 febbraio 2014, con riferimento alle operazioni di importo pari o inferiore a € 100.000,00, alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti nel registro delle imprese di una o più Province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede legale e/o operativa.

La suddetta limitazione è stata stabilita, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  dalla delibera della Conferenza Unificata n. 8 del 6 febbraio 2014,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014, che ha preso atto della delibera della Regione Abruzzo n. 800 del 4 novembre 2013.


Quindi (me ne rendo conto soltanto oggi) nella delibera della Regione c'è una doppia restrizione:
  • di forma di intervento (controgaranzia);
  • di localizzazione dell'intermediario (soltanto confidi con sede almeno operativa in Abruzzo).
Percepisco un sostanzioso rischio che qualcuno (banche o confidi non abruzzesi) faccia ricorso all'Autorità garante della concorrenza, al TAR, alla Presidenza della repubblica, come è avvenuto in passato per molto meno. 
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9 commenti:

Roberto Cappelloni ha detto...

Perché parlare di concorrenza e ricorsi al TAR, etc. etc. Il punto è definire una volta per tutte cos'è e che ruolo gioca un Confidi. Se il Confidi è quel soggetto che ho prima studiato e poi conosciuto sul campo, che affianca l'impresa, la conosce, la supporta con consigli nelle decisioni, specialmente finanziarie, dovrebbe essere una norma di legge che stabilisca la necessità di almeno una sede operativa in loco.

Vecchioanarchico ha detto...

Si parla di concorrenza e ricorsi semplicemente perche' e' vietato imporre simili limitazioni. Prima ce ne facciamo una ragione (tutti) e meno affoghiamo i Tar con delle scemenze inutili, firmate da burocrati regionali insipienti, a loro volta convinti dal parto di menti private molto ristrette. Scusate lo sfogo, ma e' esattamente cosi'.

Anonimo ha detto...

@Roberto, mi associo a VecchioAnarchco, non entro nel meriti, dico di un rischio legale che in passato si è materializzato.
PS: Srgm ha sedi operative un Abruzzo?

Roberto Cappelloni ha detto...

Perché a norma di legge le BCC hanno un ambito territoriale delimitato e invece questo principio per i confidi non dovrebbe considerarsi valido? L'esperienza ci insegna che per svolgere bene il suo lavoro per un confidi è fondamentale avere con l'impresa socia un rapporto di prossimità, altrimenti si fa un altro mestiere. Ovviamente questo è il mio personalissimo pensiero.

Anonimo ha detto...

Roberto, ripeto, qui stiamo parlando di aspetti normativi: la legge quadro non delimita la competenza territoriale dei confidi (lo fa per le misteriose banche cooperative di garanzia, che sono un tertium genus rispetto a 106 e 107), e atti amministrativi possono essere impugnati se lesivi delle norme sulla concorrenza.
Detto questo, puoi tranquillamente sostenere la causa della limitazione della competenza territoriale, ma oggi non è statuita, né rispettata come uso corrente.

Roberto Cappelloni ha detto...

Credo che richiedendo la norma la presenza di sedi operative tenda proprio a non limitare ad alcuno la possibilità di sviluppare lavoro nella specifica area territoriale. Aggiungo che questo va nella direzione del mio maturato concetto di confidi: un soggetto competente e presente che assiste l'impresa nell'individuare la migliore condizione di accesso al credito (possibilità, quantità e qualità). La ringrazio per il sempre puntuale contraddittorio.

Anonimo ha detto...

Nel merito quello che dici è giusto, poi si potrebbe discutere se l'iscrizione in CCIAAA di una sede operativa sia sufficiente ad avere presenza e assistenza all'impresa (anche a distanza si può fornire con i mezzi che abbiamo oggi).
Giusto per ampliare il commento, osservo che la regola di limitazione alla controgaranzia e di territorialità per l'accesso al Fondo dovrebbe essere uniforme nelle diverse regioni (mentre ci sono comportamenti divergenti).

Roberto Cappelloni ha detto...

Sperando di non annoiare, torniamo a quanto scritto nel primo commento: "Il punto è definire una volta per tutte cos'è e che ruolo gioca un Confidi". Qual è il confidi ottimale... già che se ne parli, male non è! Una sede operativa può non essere sufficiente ad avere la prossimità di cui si diceva, ma è già qualcosa. Per quanto riguarda l'assistenza a distanza, anche qui per esperienza personale e diretta, grande attenzione alle nuove teconologie, ma qui abbiamo zone in cui non prendono neanche i telefoni, non parliamo delle connessioni internet e il target d'impresa che spesso assistiamo ha ancora bisogno di presenza quasi domiciliare (proprio oggi ho verificato delle condizioni di c/c e sbf che definirle da capestro è essere gentili). Sui comportamenti divergenti fra regioni anche qui bisogna intendersi, qualche tempo fa era in voga il federalismo, ora vedremo che si intende per riforma del Titolo V, in ogni caso l'Italia è sempre stretta e lunga. Un caro saluto.

Unknown ha detto...

'Nu juorno me jucaie palle e palluccie
'Nu juorno me jucaie palle e palluccie
rint'a 'nu vecariello
rint'a 'nu vecariello
rint'a 'nu vecariello stritto e luongo