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sabato 8 marzo 2014

Fondo centrale Pmi: da lunedì 10 marzo operativo il nuovo portale

Venerdì 8 marzo ho ricevuto da Help Desk MCC questa comunicazione (nel testo trovate anche il link ai documenti scaricabili):

Agli operatori di finanza agevolata registrati presso l’Area Promozione e Assistenza Commerciale ed agli operatori abilitati all’utilizzo della piattaforma web di MCC

Inviamo le informazioni operative sul nuovo Portale FDG in funzione dal lunedì 10 marzo 2014.

Indice del documento
1. Credenziali per soggetti richiedenti e per soggetti finanziatori
2. Compilazione della richiesta di accesso
3. Le nuove funzioni della scrivania elettronica: “l’elenco pratiche” e l’“agenda”
4. Alcune indicazioni sull’“Elenco pratiche”
5. Alcune indicazioni sull’“Agenda”
6. Inserimento nel Portale della documentazione acquisita dal soggetto richiedente in fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia
7. Funzioni attive per le operazione congelate prima del 10 marzo
8. Requisiti minimi per l’utilizzo del Portale FDG
In appendice: “STATI LAVORO” DELLE PRATICHE NEL PORTALE FDG

Nel secondo documento allegato si fornisce un riepilogo delle comunicazioni da e verso il Gestore, con indicazione del mittente, del destinatario e delle modalità di invio.

Buon lavoro
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CUSTOMER CARE AGEVOLAZIONI

Il Gestore tiene un passo da escursionista allenato, i confidi preparino gli scarponi e lo zaino.

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10 commenti:

Fabio ha detto...

Avevo promesso di intervenire per commentare ed esprimere il mio pensiero relativamente agli interessanti interventi e argomenti dell’evento Confires del 27 Febbraio. Ho perso l’occasione. Detto questo, eccoci al nuovo portale e alle nuove disposizioni operative, di questo Fondo che ogni giorno assume sempre più importanza. Un Fondo che fa bene (per chi ne accede, imprese, Banche e Confidi) e che fa male (per chi ne resta fuori, e, parlando di Confidi, ne subisce anche l’intervento in garanzia diretta). Che sta da una parte prontamente rispondendo alla stretta creditizia verso le PMI e, dall’altra, inizia forse a preoccupare per la dimensione che potrebbe assumere e per quanto potrebbe costare (e quindi, si cerca di “scoraggiarne l’abuso”). Mi fermo qui e vediamo cosa succederà da oggi 10 Marzo. In questo primo commento, parlo della controgaranzia e di Confidi. Farò poi un separato commento sulla garanzia diretta (non subito, magari fra un paio di giorni). Bene, da oggi 10 Marzo come Confidi non potremo più caricare sul portale finanziamenti che le Banche hanno già deliberato con garanzia Confidi. Non basta più, la delibera deve essere condizionata all’ottenimento della garanzia (controgaranzia) del Fondo. Se le Banche non hanno ancora deliberato, dovremo stare attenti a come delibereranno, pena l’inefficacia della controgaranzia. Dovremo altresì stare attenti che le Banche non eroghino prima dell’ottenimento della controgaranzia, pena di nuovo l’inefficacia della controgaranzia. Risultato: per quanto mi riguarda, non rilasceremo più garanzie alle Banche fino all’ottenimento della controgaranzia (troppo alto il rischio d’inefficacia per un’erogazione da parte della Banca prima dell’effettivo ottenimento della controgaranzia).
Detto questo, pongo due domande:
1) il D.M. 27/12/2013 siamo sicuri che si riferisce indistintamente a tutte le forme d’intervento in garanzia e quindi, oltre alla garanzia diretta, anche alla controgaranzia?
2) è legittima la disposizione operativa e cioè, può una disposizione operativa (ovvero, un D.M.) spostare diritti da un soggetto (il Confidi) ad un altro (la Banca)?
Veniamo alla prima domanda. La lettura dell’art. 4 del D.M. 27/12/2013, pare riferirsi chiaramente alla garanzia diretta (…… Le richieste di garanzia riferite a operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della stessa richiesta di garanzia sono improcedibili e sono respinte d’ufficio dal Gestore del Fondo, salvo che le operazioni stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia del Fondo). Leggere in tali parole, senza ombra di dubbio, l’estensione alla controgaranzia, può essere opinabile.
E veniamo alla seconda domanda. Il Fondo ha due linee d’intervento, in garanzia diretta e in controgaranzia. Legittimati ad accedere alla seconda linea d’intervento (e quindi, a chiederne l’intervento), sono solo i garanti delle Banche (tipicamente i Confidi). Parlando di Confidi, la scelta autonoma oggi (o meglio, fino a ieri) del Confidi, se controgarantirsi o meno, può creare benefici anche per le Banche garantite (riferendomi ad una delle forme di controgaranzia, quella a prima richiesta). In ogni caso si tratta di un effetto di una scelta che fino a ieri adottavano i Confidi e che da oggi adotteranno solo le Banche. Bene, ai Confidi non sarà più consentito di scegliere come mitigare il proprio rischio di credito (con il Fondo di Garanzia, con il FEI, con un Confidi di secondo grado, o altro), lo decidono le Banche. Lo decidono sempre è in ogni caso, perché se attuano una delibera condizionata, obbligano il Confidi ad accedere alla controgaranzia del Fondo. Al contrario, se le Banche deliberano senza tale condizione, di fatto impediscono al Confidi l’accesso alla controgaranzia, in quanto inefficace. Nel secondo caso, potremmo paralare di veri e propri danni, sia in termini di assorbimento patrimoniale che di potenziali perdite (maggiori).
Grato se a fronte di questo commento, possa svilupparsi un dibattito.

Anonimo ha detto...

Caro Fabio, ti avevo risposto con un lungo commento che per una svista ho cancellato prima di inviarlo. Ti dirò più sinteticamente la mia opinione. La nuova regola di ammissione delle pratiche (non deliberate dalla banca o con delibera condizionata all'ammissione al Fondo) risponde probabilmente a problemi riscontrati nella garanzia diretta (invio indiscriminato di pratiche che la banca avrebbe comunque deliberato, o fissazione delle condizioni in delibera senza scontare il beneficio della garanzia del Fondo, se arriva). La regola non è pensata per la controgaranzia, tant'è che il Gestore ha poi precisato il 9 gennaio che non importa che la garanzia confidi sia deliberata con o senza condizione. L'impatto sul confidi è un problema che non hanno considerato. Tu evidenzi il rischio per il confidi di mettersi nelle mani delle banche, per cui la banca gli fa assumere il rischio ma può bloccare l'accesso alla controgaranzia o esperirlo in maniera invalida, per cui il confidi rimane scoperto. Penso che il confidi debba aggiornare le convenzioni con le banche per isolare un rischio del genere. Forse dovrà adeguarsi, e prendere delibere di garanzia condizionate all'ammissione al Fondo, come farà la banca. In questo modo la controgaranzia apparirà ancor di più una via alternativa (più lunga e complicata) alla garanzia diretta.
Se fossi nei confidi, coglierei l'occasione di questo intoppo prodotto dalla nuova regola per rilanciare con forza la proposta di controgaranzie "per portafogli" che tu hai sostenuto in un commento qui, e che anche Assoconfidi sta portando avanti. Occorre differenziare garanzie dirette e controgaranzie, e per le seconde andare su soluzioni di cui sia dimostrata la maggior efficienza, sia in termini di costi operativi, sia in termini di miglior selezione delle aziende effettivamente bisognose, e di contenimento dei tassi di default realizzati al di sotto delle medie per classi di rating.

Fabio ha detto...

Caro Luca. Come sai, è un invito a nozze la sollecitazione a chiedere con forza la controgaranzia di portafoglio. Detto questo, non vedo un problema di convenzioni con le Banche, per quanto mi riguarda, in quanto dobbiamo automaticamente adeguarci alle nuove disposizioni e quindi, così abbiamo operato e di fatto il rischio lo abbiamo gestito e immediatamente superato. I ritardi nelle erogazioni valgono per noi e per le Banche, in quanto se si è pronti prima, non si potrà in ogni caso erogare fino all'ammissione da parte del Fondo (che è si veloce oggi, ma in ogni caso si dovrà attendere, fosse anche un solo gorno). Detto questo, resta il fatto che si tolgono legittimi diritti ad un soggetto per disposizione operativa (o D.M., a seconda delle interpretazioni) e questo a mio avviso non è possibile. Se non è possibile, si supera prima la problematica e quindi si prosegue il cammino (la garanzia di portafoglio). Per capirci, non ha senso gestire una delibera di una Banca condizionata per un'impresa che potrebbe risultare non ammissibile: di fatto, nessuno potrà dargli credito e garanzia (chi si "rimangia" una delibera condizionata se non riducendo notevolmente il rischio di credito?). Al contrario, quei Confidi ora impegnati a raggiungere plafond con il FEI, potrebbero trovarsi in maggiore difficoltà a fronte di imprese sicuramente ammissibili alla garanzia del Fondo, in quanto la Banca, preferendo presumibilmente la ponderazione zero, delibererà con la controgaranzia (o la garanzia diretta?). In pratica, potrebbe aumentare l'afflusso di pratiche al Fondo. Il tutto, con Confidi "passacarte". Che senso ha? Ripeto, è legittimo?

Anonimo ha detto...

Caro Fabio, per rispondere alla domanda "E' legittimo?" ci vuole un giurista, di quelli bravi (forse VecchioAnarchico ha un parere sull'argomento).
Se ci fosse un luogo di confronto fra Gestore, banche e confidi forse le norme nuove produrrebbero meno effetti di disturbo perché verrebbero fuori più ponderate e condivise. Peraltro, se gli interessi di fondo sono divergenti e si usano le norme per spostare benefici e convenienze da una parte all'altra, il confronto è escluso in partenza.

Vecchioanarchico ha detto...

Il professore chiama e il vecchioanarchico risponde. E' legittimo ? Che domanda ...certo che no. Ma e' la domanda in se' che e' sbagliata. La domanda giusta e': e' corretto scrivere delle regole in questo modo ? E la risposta e' la stessa. No.
Ma dico di più. Quella rilevata da Fabio e' una minuzia rispetto a tutto cio' che di scorretto (illegittimo, illogico, ingiusto, incostituzionale) e' possibile rilevare qui e la' nelle varie regole del Fondo. E' un florilegio di ...errori (vogliamo definirli con questo eufemismo ?).
Vi do 3 esempi prendendo spunto dagli ultimi avvenimenti.

Vecchioanarchico ha detto...

Il decreto del fare modifica l'art. 13 del dm 248/1999 dicendo (lasciando chiaramente intendere) che il processo di approvazione delle regole non può cominciare all'interno del comitato, ma deve essere un processo veramente legislativo. Per fare ciò, tutto e' rimesso ad un decreto attuativo.
Bene, a fronte di tale norma di legge (decreto del fare) uno logicamente si attenderebbe di vedere il Ministero che prende le regole in uso, le rimastica, le esamina, toglie gli errori, corregge le forzatura, ecc. ecc. e le ri-emana, con i controlli di legittimità del caso, attraverso un vero decreto (e non attraverso un allegato ad un decreto, cosa ben diversa). Fatto? Ovviamente no.
Come hanno invece attuato il decreto del fare ? Hanno inserito nel dm di dicembre, all'art. 1, le "definizioni" nelle quali, ad un certo punto c'e' scritto che le vecchie condizioni di ammissibilita' e disposizioni generali adesso si chiamano 'disposizioni operative'.
Cioe' io Stato ti dico nel 2013 che devi scrivere le regole in una certa maniera e tu cosa fai ? Alla fine del 2013 prendi le regole vecchie, del 2011, gli cambi nome e fai vedere che hai attuato la norma del Parlamento. Secondo voi e' corretto ? Secondo me no.

Vecchioanarchico ha detto...

Secondo esempio (qui e' più opinabile, ma ve lo dico lo stesso). La norma del decreto del fare sull'erogazione (cioe' non si garantiscono operazioni già erogate). E' stata attuata come tutti sanno: erogazione solo dopo la delibera del comitato di gestione, sia in garanzia che in controgaranzia. Ce n'era necessità ? Secondo me no.
Ma tutto dipende a cosa mira la norma dello Stato (la famosa 'ratio').
Secondo me la norma mira ad evitare operazione truffaldine, cioè mira ad impedire che si garantisca credito gia' in essere, non garantito, non appena si scoprono segnali di debolezza, facendo finta di imbastire una nuova operazione, stavolta pero' garantita (io ne ho scoperte qualche decina e ....si scoprono, ve l'assicuro).
Se e' così, c'era bisogno di introdurre quella limitazione (erogazione solo dopo la delibera del comitato) ? Non era più logico dire ...occhio che se fate i furbi, quando l'operazione si deteriora, il gestore vi controlla quando (la data) avete erogato ogni singolo euro e se scopriamo che avete erogato prima di chiederci (non prima della nostra delibera, ma prima di chiederci) la garanzia, non vi paghiamo.
Non era più facile ?
E magari aggiungevano: ...e se ci accorgiamo che avete provato a tirarci un 'pacco', non solo non vi diamo più la garanzia, ma vi denunciamo anche alla procura, visto che qui e' in gioco denaro pubblico.

Vecchioanarchico ha detto...

Terzo esempio. Estensione del termine per l'avvio delle procedure di recupero da 30 giorni a 3 mesi (sacrosanto, e ancora troppo breve, a mio modesto avviso, ma comunque...). Come si modifica questo termine in maniera corretta?
Si parte dalla modifica dell'art. 13 dm 248/1999 (come modificato dal decreto del fare), si redige una modifica delle regole attraverso un nuovo decreto ministeriale, si pubblica in GU, e si attende che entri in vigore.
Questo lo insegnano al liceo. Non c'e' neppure bisogno dell'università.
Ma qualcuno l'ha vista realizzata in questo modo? Io no e sospetto che sia stata modificata come segue.
Si prende la versione in word delle disposizioni operative, si modifica un termine perentorio (stavolta in maniera estensiva ...per fortuna), salva ed esci, converti in .pdf, crea nuova versione del documento, danne notizia in una e-mail, metti un link alla nuova versione del documento e... Voila', il gioco e' fatto.
Vi sembra corretto ? A me no. E va avanti così almeno dal 2005.
La domanda e': chi controlla ?
Saluti a tutti.

Anonimo ha detto...

@VecchioAnarchico, il nuovo Governo potrebbe passare dalla modifica dei file word con salvataggio in pdf richiamato nel DM alla menzione nelle slide proiettate in split screen in televisione (nuova Gazzetta ufficiale).
Comprendo le tue perplessità sul processo di normazione, avremmo tanto da guadagnare se tutto fosse più lineare.

Vecchioanarchico ha detto...

Ne sono convinto, Professore.
Il fatto è che, proprio mediante interventi realizzati in questa maniera (sia per contenuto che per forma), ci si sente autorizzati a dichiarare inefficaci garanzie e controgaranzie su operazioni di finanziamento andate in default, operazioni sia chiaro del tutto legittime e corrette, provocando pregiudizi quantificabili in centinaia di migliaia di euro (se non milioni, su tutto il sistema).
E' per questo motivo che ho detto a Sapio, in altri commenti, che non mi imbarco in attività para-lobbistiche, perché secondo me manca la volontà di base. Come diceva (in tutt'altro contesto) Giovanni Falcone, siamo al cospetto di "menti raffinatissime".