aleablog

sabato 30 gennaio 2016

Aggiornamenti al censimento domande 106 e al portalino

Prosegue il riassetto tra i confidi, vigilati e non. La Banca d'Italia sta istruendo le domande di iscrizione al nuovo albo 106. E si allunga la lista dei confidi che non hanno presentato domanda perché non potevano, o hanno deciso di non farlo. Una rivoluzione nell'elenco (e futuro albo) dei confidi vigilati.

Le domande di iscrizione stanno impegnando massicciamente la struttura del Servizio intermediari finanziari. Le filiali territoriali della Banca d'Italia sono state coinvolte per poter mettere in parallelo le molte attività istruttorie che questo processo comporta. Per gli esiti c'è da aspettare qualche mese.

Nel 2015 sei confidi iscritti sono stati cancellati dall'elenco 107. Continueranno ad operare (se mi sbaglio correggetemi) come confidi minori. Eccoli, con i mesi di de-iscrizione:


Confidi Mutualcredito (Pescara), attualmente 107, ha avviato la fusione con Fidindustria Puglia (che non era iscritto all'elenco speciale) nel nuovo Confidi Adriatico, iscrivendo all'Albo 106. In Veneto si sono aggregati due 107 del terziarioTerfidi Veneto è stato incorporato in Fidi Impresa&Turismo Veneto.
Ai blocchi di partenza anche il nuovo Confidi Trentino Imprese che incorpora Confidimpresa nella Cooperativa artigiana di garanzia e il Confidi Systema! della Lombardia, che si presenterà ufficialmente il 15 febbraio a Milano.
Fusione anche tra Ascomfidi Piemonte e Confidi CTS della Valle d'Aosta nell'Ascomfidi Nord-Ovest.

Il processo di riassetto del sistema non si è certo esaurito.
C'è dietro un disegno chiaro, un piano regolatore? Si stanno affermando dei modelli nuovi? Si contano caduti e feriti?
Appena escono gli atti del convegno sull'Accountability dei confidi a cui ho partecipato mercoledì scorso ne torneremo a parlare.


Stampa questo post

16 commenti:

Marta B ha detto...

Buongiorno, le scrivo in merito al tema 'Confidi-nuovo TUB' perchè ho alcuni quesiti ai quali non riesco a rispondere, nemmeno consultando il sito di Banca d'Italia (probabilmente le info ci sono, ma non le trovo). La mia banca lavora con un Confidi che a dicembre è stato cancellato dall'albo ex.107. Le domande sono le seguenti: 1.Un Confidi cancellato dall'albo ex.107 può continuare ad operare come ex.107 fino al 12/05/2016? E' vero che nella normativa non è previsto un differente peso delle garanzie (assorbimento patrimoniale) rilasciate dagli intermediari iscritti nei differenti elenchi 106 e 112? E' corretto che non ci sono differenze tra 106 e 112 tranne che gli intermediari 106 possono rilasciare, entro un certo limite, garanzie anche a favore dei non soci diversamente dai confidi 112 che devono limitare la loro attività a favore solo dei propri soci? Grazie in anticipo le delucidazioni che mi potrà fornire. Marta

Anonimo ha detto...

Buonasera Maria. Non si può rispondere in via generale. Se, come spero, il confidi ex 107 cancellato continua a operare come confidi minore (112) dovrebbero continuare le convenzioni in essere con le banche. Accenno delle risposte per quanto posso:
1.Un Confidi cancellato dall'albo ex.107 può continuare ad operare come ex.107 fino al 12/05/2016?
=>Non ricordo un'espressa previsione normativa, penso che debba concordare con la Banca d'Italia la progressiva "regolarizzazione" della sua attività

E' vero che nella normativa non è previsto un differente peso delle garanzie (assorbimento patrimoniale) rilasciate dagli intermediari iscritti nei differenti elenchi 106 e 112?
=>Le garanzie personali dei 107 sono eleggibili per Basilea II, ma oggi sono penalizzate dal legame col rating dell'Italia, quelle dei 112 non sono eleggibili

E' corretto che non ci sono differenze tra 106 e 112 tranne che gli intermediari 106 possono rilasciare, entro un certo limite, garanzie anche a favore dei non soci diversamente dai confidi 112 che devono limitare la loro attività a favore solo dei propri soci?
=> i confidi 112 devono limitare l'operatività alla garanzia collettiva nei confronti dei soci e a poche attività ad essa correlate
===
Le chiedo io: ha rivolto le sue domande al confidi in questione?

Marta B ha detto...

Il Confidi in questione è quello che mi ha dato come certo, quello che io le ho posto come domande. Dalle risponste mi pare di capire che le affermazioni del Confidi non siano perfettamente rispondenti a quanto la normativa dispone. Mi può spiegare meglio cosa intende per 'Le garanzie personali dei 107 sono eleggibili per Basilea II, ma oggi sono penalizzate dal legame col rating dell'Italia?' Grazie. Cordiali saluti. Marta

Anonimo ha detto...

Che ad oggi non esistono differenze tra una garanzia 106 e 112

Anonimo ha detto...

I non vigilati possono garantire solo prestiti bancari e non fisco, enti etc.
Le garanzie dei vigilati (banche, confidi)sono utilizzabili per mitigare il requisito patrimoniale minimo dell'erogante(eliggibili) solo se il rating paese è superiore ad un certo livello. L'Italia è sotto questo livello causa downgrading (se ne è parlato a lungo su questo blog). In questo momento neppure la garanzia di Mediobanca ad Intesa (per dire) è in grado di attenuare il requisito patrimoniale minimo dell'erogante derivante da un prestito.

Anonimo ha detto...

Quindi la garanzia del vigilato era inutile prima ed è inutile adesso che è un ex-vigilato.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Professore, al convegno di ieri in Artigiancassa Roma, girava la notizia che COFIDI VENEZIANO abbia già ottenuto il provvedimento ex art. 106 del TUB, a fine gennaio.

Unknown ha detto...

Ciao a tutti e ben ritrovato a Luca.
A completezza informativa nell'elenco speciale dal 1° gennaio 2016 c'è anche Confidi Systema! (ex Artigianfidi Lombardia) che ha incorporato Confidi Lombardia, Confidi Province Lombarde, Federfidi Lombarda e Cofal. Gli incorporati (tranne Cofal che non era vigilato) sono stati di conseguenza cancellati dall'elenco speciale.
Confidi Systema! ha presentato domanda di autorizzazione ex art. 106 ed è ancora in attesa di risposta.
Un caro saluto a tutti.

Sapio ha detto...

Nel Lazio nessun vigilato ?

Enrico ha detto...

Ma che feroce commento quello sulla garanzia "che era inutile prima ed e' inutile adesso" ... Forse (anzi, certamente) non è utile in termini di ponderazione, ma magari la funzione della garanzia del confidi non è solo quella di poter essere eligibile. O sbaglio ?

In ogni caso, tornando anche alle parole del Prof. Erzegovesi, sollevo un interrogativo che ancora oggi (mea culpa) non sono riuscito a chiarire. Tutti sappiamo che l'eligibilita' di una garanzia, purché provvista di determinate caratteristiche oggettive e soggettive, era stata introdotta da Basilea II e regolamentata dalla Banca d'Italia.
Il (mio) interrogativo-dubbio attuale è, dopo l'avvenuta abolizione della Circ. 263/2006 (quanto meno con riferimento alle banche) e la vigenza del nuovo, complicatissimo da seguire, set di regole, la domanda è: ma siamo certi che sia tutto invariato e non sia cambiata neppure una parola ? C'è qualche frequentatore, più diligente di me, che possa mettermi sulla strada giusta, fornendo gli attuali riferimenti normativi e regolamentari ?

Anonimo ha detto...

Abolizione della 263/2006? Ma quando, ma come ? Mi sono perso qualcosa?

Anonimo ha detto...

@Enrico ; corretto ! la funzione della garanzia è quella di pacca sulle spalle !!!

Anonimo ha detto...

Caro Enrico, le corpose circolari 283/2015 (banche) e 288/2015 (intermediari) ci danno un quadro aggiornato e "impreziosito" da riferimenti al regolamento UE sui requisiti di capitale (CRR), ma non mi risulta che ci siano stravolgimenti rispetto all'impianto di Basilea II di cui si è a lungo discusso nel mondo dei confidi.
Potrebbero cambiare le cose con la revisione in corso a Basilea del metodo standardizzato (http://www.bis.org/bcbs/publ/d347.htm) e del trattamento del rischio sovrano (di cui si parla qui http://www.bis.org/bcbs/about/work_programme.htm). I confidi hanno altri problemi più pressanti da affrontare per esserci quando entreranno in vigore le norme revisionate.

Anonimo ha detto...

Circ. 283/2015 ??? Non sarà invece 285/2013? Semplice inversione.

Anonimo ha detto...

Sì, semplice inversione.

Enrico ha detto...

Ringrazio il Professore per la tranquillizzazione che mi ha fornito. Io stasera mi sono incamponito e sono andato a cercare sulla CRR (il Reg. UE 575/2013). Ho appena appena cominciato a mettere a fuoco qualcosa, che so bene essere certamente insufficiente. Per cominciare, solo cominciare, a prendere confidenza con l'architettura bisogna arrivare agli artt. 212 e ss. (non a caso cito il 212 ...penso ad un classico fondo rischi, un evergreen) e non so neppure se c'ho azzeccato. Ci vorrà del tempo per fare qualche verifica.

Al simpatico anonimo commentatore delle 11.18 (...quello della garanzia = pacca sulla spalla...) lo invito a passare un po' di tempo seduto fianco a fianco di quei dipendenti che, in un confidi, si occupano di credito deteriorato ed escussioni di garanzia, relazionandosi con i legali interni delle banche. Così ...magari ...verifica meglio quanto è vera 'sta storia della pacca sulla spalla ....