La Banca d'Italia non ha ad oggi reso note le istruzioni applicative della legge quadro sui confidi relative ai "confidi 107". Un documento di consultazione del marzo 2006 sull'ambito di applicazione dei requisiti prudenziali, prospetta le linee di applicazione delle nuove regole ex Basilea 2 e Direttiva CRD dell'UE agli intermediari 107, quindi anche ai futuri confidi vigilati.
Ecco in sintesi il contenuto del documento:
Per conseguire il carattere della "equivalenza" rispetto alle regole bancarie, la Banca d’Italia ritiene di introdurre per tutti gli intermediari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB (compresi i Confidi) regole di vigilanza che, pur ispirandosi al modello bancario, tengano conto delle più ridotte possibilità operative degli stessi.
A tal fine verrebbe richiesto agli intermediari di disporre di una dotazione patrimoniale minima obbligatoria in funzione dei rischi assunti.
In particolare per tutti gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, con la sola eccezione delle società di cartolarizzazione, si intenderebbe prevedere i seguenti requisiti patrimoniali, da computare con il consueto approccio di tipo building block:
- un requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. L’ammontare del patrimonio richiesto verrebbe differenziato in funzione della circostanza che l’intermediario raccolga o meno risparmio tra il pubblico (sotto forma di strumenti finanziari). Il requisito patrimoniale verrebbe fissato ad un livello analogo a quello delle banche per gli intermediari che intendono avvalersi delle maggiori possibilità di raccolta del risparmio (verrebbe richiesto un patrimonio di vigilanza pari all’8% dell’attivo a rischio). Sarebbe invece previsto un requisito inferiore (un coefficiente pari al 6% dell’attivo a rischio) per tutti gli altri intermediari, quindi anche per i confidi 107.
Per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari, in quanto sottoposti a vigilanza consolidata, verrebbe previsto un coefficiente individuale ridotto. Circa le metodologie di misurazione dei rischi verrebbe previsto, in generale, l’utilizzo del metodo standardizzato. Gli intermediari appartenenti a gruppi bancari il cui modello IRB di gruppo sia stato convalidato potrebbero utilizzare tale modello anche a livello individuale.
- un requisito per il rischio operativo. Il requisito sarebbe calcolato secondo la metodologia Base prevista dalla Direttiva CRD/CAD (cfr. documento di consultazione sui rischi operativi, par. 6).
- un requisito a fronte del rischio di cambio sull’intero bilancio, analogo a quello previsto per le banche (8% della posizione netta aperta in cambi) in luogo dell’attuale limite all’operatività in cambi (posizione netta aperta in cambi minore o uguale a due volte il Patrimonio di vigilanza).
- un requisito a fronte dei rischi di mercato sul “portafoglio di trading”, ove la rilevanza dello stesso risulti significativa (valore del portafoglio superiore al 5% del totale dell’attivo e comunque superiore a € 15 milioni). Verrebbe contestualmente abolito il vigente limite all’operatività in derivati non di copertura (pari a due volte il Patrimonio di vigilanza).
I vigenti limiti alla concentrazione dei rischi verrebbero ricondotti gradualmente a quelli previsti dalla analoga disciplina prevista per le banche (limite individuale pari al 25% del Patrimonio di vigilanza e limite globale pari a 8 volte il Patrimonio di vigilanza).
In merito al coefficiente di ponderazione, sebbene ridotto al 6%, si pone un problema. Tale coefficiente verrà applicato all'attivo medio ponderato nella sua interezza, ovvero complessivo di garanzie sussidiarie e a prima richiesta, oppure verrà data una ponderazione differente a seconda della tipologia di garanzia emessa? Tale quesito deriva dal fatto che se un Confidi passa sotto la vigilanza ex. art. 107 risponderà delle garanzie sussidiarie fino alla concorrenza del fondo, quindi non coprir' le sofferenze con il patrimonio. Utilizzare un approccio di copertura delle garanzie in modo indistinto con il patrimonio significherebbe assorbire un patrimonio che comunque non potrà essere intaccato dalle sofferenze rivenenti da garanzie sussidiarie.
RispondiEliminaPenso che il 6% si applicherà alle attività ponderate per il rischio. Nella normativa di Basilea 2 non esiste il concetto di garanzia sussidiaria vs. a prima richiesta, ma si parla di garanzie personali e reali. Le attuali garanzie sussidiarie dei confidi prevedono una copertura "reale" sotto forma di deposito indisponibile (o fondo monetario), ma di solito rispondono anche oltre questa cauzione. Si ricade quindi nel caso delle garanzie personali, con il paradosso di avere una garanzia non eleggibile per il beneficiario, ma inclusa nelle attività ponderate per il rischio a livello di garante. Si dovrà ricorrere a forme di tranched cover per avere efficienza regolamentare sui due fronti.
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