Ricevo oggi questa interessante sollecitazione dell'amico Bartolo Mililli (approfondita in questo blog su confidisiciliani.it):
Gent.mo Prof. Le chiedo di voler avviare una discussione sulla natura degli aiuti ai confidi. Mi riferisco in modo particolare ai contributi a fondo perduto concessi ai confidi per l'incremento del proprio capitale/fondo consortile oppure per l'integrazione/costituzione dei fondi rischi. A detta dell'esperto del presidente della regione tali aiuti possono essere concessi entro il limite "de minimis" e quindi al massimo entro 200 mila euro. Diversamente diventano aiuti al funzionamento dell'azienda (ad esempio le perdite definitive sui singoli finanziamenti verrebbero coperti dai contributi regionali/statali invece che utilizzare il proprio patrimonio/riserve). Le stesse persone paventano una possibile avvio di procedura di infrazione sul comma 883 per gli stessi motivi prima detti. Mi risulta che in tutta Italia molte regioni hanno concesso e concedono attualmente tali aiuti per importi ben superiori al de minimis. Sarebbe il caso di richiamare le esperienze in tal senso. E comunque, qualcuno ha qualche documento ufficiale della UE?Certamente sono numerose le Regioni che apportano da anni risorse ai fondi rischi dei confidi. Alcune, stanno studiando piani di ricapitalizzazione, che si aggiungono agli effetti del comma 881 della finanziaria (norma peraltro allegrotta che potrebbe diventare il classico sasso lanciato nella piccionaia di Bruxelles). I rischi di contestazione da parte della Commissione UE ci sono, è inutile nasconderlo.
Se dovesse succedere, che si fa? Replichiamo con le argomentazioni usate da Totò in questo sketch straordinario?
Quando vedo un buco, ci entro. |
Penso che sia giunto il momento di riprogettare gli strumenti di sostegno finanziario pubblico ai confidi, cercando di gestire al meglio e in trasparenza, tutte le trappole di non conformità di cui è disseminato il cammino (aiuti di Stato, procedure di gara, norme Bersani sulle società strumentali pubbliche, ecc.). In Italia c'è troppa diversità di comportamenti tra livelli di governo e tra regioni, e non sono pochi i soggetti che ignorano o eludono il problema. I nodi rischiano di venire al pettine, e nel frattempo la confusione non aiuta.
Per dare un primo spunto al dibattito, dico che le forme d'aiuto dovrebbero essere il più possibile correlate in maniera trasparente agli effetti prodotti in termini di benefici resi alle PMI. Quanto credito, a quale costo, con quale vantaggio rispetto ad un'operazione in assenza di aiuto. I limiti agli aiuti di Stato sono definiti a livello di imprese beneficiarie, appunto. Per quanto riguarda gli apporti al capitale dei confidi, che non sono società a partecipazione pubblica, non ho chiari i riferimenti normativi (sono benevenuti i contributi sul tema). Metto sul tavolo un'ipotesi di lavoro: gli apporti potrebbero riguardare forme di patrimonio supplementare a fini di vigilanza che al tempo stesso siano (a) utilizzabili per coprire perdite su crediti di specifici pool (come degli apporti a fondi rischi "segmentati", riconfezionati come credit linked notes) e (b) subordinate nel rimborso in caso di liquidazione dell'ente (come delle obbligazioni subordinate). Non sarebbero quindi consumate da perdite prodotte da inefficienze operative del confidi, e si eviterebbe così l'accusa di essere aiuti al funzionamento. E' un'idea allo stato grezzo.
Ho una proposta: possiamo inserire pareri, informazioni e link alla normativa nella pagina di masterfidiwiki sugli aiuti di Stato. Nella pagina materiali ho già messo i link ai documenti UE del 2000 e del 2006:
Grazie.
Luca
L'attuale materia sugli aiuti pubblici ai confidi, credo si possa ricondurre a questo schema:
RispondiElimina- l'unica normativa UE dedicata è la comunicazione C71/2000 sugli aiuti in forma di garanzia;tale normativa sarà verosimilmente modificata perchè superata (tra l'altro prevede esclusivamente la garanzia sussidiaria);
- fuori dalla citata comunicazione, gli aiuti ai confidi sono trattati (a) come aiuti indiretti alle imprese, e come tali soggiaciono alle norme sugli aiuti alle imprese, (b) come aiuti diretti ai confidi, e come tali sono ammessi a condizione che si dimostri la non lesione della concorrenza tra confidi, banche ed assicurazioni;
- infine, nell'ambito dell'ipotesi di aiuto indiretto all'impresa, si ricorre quasi sempre al "de minimis", oppure ai regolamenti di esenzione (come il Reg. 70/2001) oppure ancora al dimostrare l'assenza dell'aiuto.
Sono disponibile per discutere più approfonditamente dell'argomento, che oggi è tra le priorità dell'agenda confidi.
Saluti,
Riccardo Barbieri - Fidicoop Sardegna
Ottimo inquadramento, dott. Barbieri. La comunicazione C71/2000 è stata integrata ed estesa dal nuovo regolamento n.1998 del dicembre 2006 sugli aiuti de minimis. Mi sembra che la via degli aiuti diretti ai confidi sia quella a maggior rischio di infrazione.
RispondiEliminaHo una proposta: possiamo inserire pareri, informazioni e link alla normativa nella pagina di masterfidiwiki sugli aiuti di Stato:
http://aleasrv.cs.unitn.it/masterfidiWiki.nsf/pages/AiutiStato
Nella pagina materiali ho giù messo i link ai documenti UE del 2000 e del 2006:
http://aleasrv.cs.unitn.it/masterfidiWiki.nsf/Pages/Materiali
Sarebbe interessante organizzare un workshop sul tema dopo l'estate, a Trento, o a Cagliari, così potremo conoscerci di persona
Molto volentieri, prof. Erzegovesi. Paraltro, come già le accennavo tempo fa, sta formalmente partendo il progetto di aggregazione sovraregionale dei cooperfidi (nord, centro e sud), ed anche in questo ambito avrei piacere che si potesse collaborare.
RispondiEliminaCordialmente,
Riccardo Barbieri
Sarebbe interessante, penso saranno contenti anche gli amici di Cooperfidi Trento.
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