Come noto, la legge quadro sui confidi (L.326/2003, art. 13) riserva la gestione di fondi pubblici di incentivazione ai confidi 107, in sintonia con la riserva più generale a favore delle banche prevista dal Testo Unico Bancario.
Tale legge lasciava ai "106" un periodo di tre anni (poi prorogato) scaduto il quale avrebbero cessato di svolgere il servizio di "sportello agevolazioni" per conto delle amministrazioni locali. A evitare questo è stato proposto un emendamento alla Finanziaria 2008 che precisa la natura degli apporti ai fondi rischi ed esclude dalla riserva a favore di banche e "107", sotto precise condizioni, i contributi in c/interesse intermediati dai confidi. Ecco il testo scaricato dal sito del Senato (sono 900 pagine di file pdf di emendamenti, cercate il termine "confidi" in Acrobat Reader e andrete ai punti interessanti, compresi quelli commentati in un precedente blog):
34-quater. All’articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.Il provvedimento è probabilmente ispirato dai confidi operanti in Regioni come la Sicilia e la Sardegna e nella Provincia Autonoma di Bolzano, che appunto veicolano contributi regionali in conto interessi collegati al rilascio di garanzie. Uno strumento promozionale molto interessante oggi e ancora di più in un possibile scenario futuro di tassi in aumento.
La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione».
Vedremo ora quali degli emendamenti presentati saranno approvati dal Parlamento, e quando ciò avverrà.
Luca
PS [5/11] L'emendamento è stato giudicato inammissibile dalla Commissione.
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