Dal riepilogo degli emendamenti alla finanziaria 2008 presentati in Senato:
32.2 Barbolini, Giovanni Battaglia, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano
[all'art. 32] Apportare le seguenti modificazioni:
1. Alla rubrica, sostituire le parole: «Sostegno all’imprenditoria femminile » con le altre: «Misure di sostegno all’imprenditoria femminile e per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese».
2. Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 849 e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il provvedimento di cui al comma 848 e` stabilito altresı` che l’attuazione del regime d’aiuto relativo al Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, prosegue, nei limiti delle disponibilita` finanziarie del medesimo Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche´ di eventuali ulteriori assegnazioni a valere sulle risorse del Fondo per la finanza di impresa, a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con particolare riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile, anche per operazioni presentate dai Confidi iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sino al definitivo adeguamento delle modalita` operative del medesimo regime d’aiuto ai criteri ed alle priorita` di intervento, nonche´ alle modalita` di funzionamento, del Fondo per la finanza di impresa"».
32.0.3 Zanoletti, Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
1. Per le finalita` di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, ovvero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 e successive modificazioni, ovvero di cui all’articolo 23-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e successive modificazioni, ovvero di cui all’articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e` incrementato dell’importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 200 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all’articolo 11, comma 5 del decreto- legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
[seguono dettagli sui meccanismi di allocazione della spesa e dei fondi svincolati presso Mediocredito Centrale e Artigiancassa]
Ma non ero in vacanza? Tornerò sull'argomento la prossima settimana quando sarà noto l'esito degli emendamenti presentati in Senato.
Luca
PS [5/11]: Il 32.2 è stato respinto, il 32.0.3 è stato giudicato inammissibile dalla Commissione.
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