Dal sito del Senato in fondo a questa pagina (Sezione "In assemblea") troviamo tra gli emendamenti ripresentati in aula i seguenti, che riguardano il giro a capitale dei fondi rischi pubblici + l'ammissione dei 106 a gestire contributi in c/interessi, e le fidejussioni pro erario:
4.21
AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
[All'art.4] Dopo il comma 31 inserire i seguenti:
«31-bis. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n. 260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.
31-ter. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consorti le, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.
31-quater. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».
PS[9/11]: L'emendamento risulta ripresentato come 4.0.500, con esito "accantonato"
4.22PS [17/11] Sono stati successivamente riproposti e approvati dal Senato in aula come si commenta qui.
EUFEMI, MANNINO
[all'art. 4] Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
«31-bis.Le fideiussioni rilasciate dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai sensi dell'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603, nonché le altre garanzie da essi rilasciate nei confronti di soggetti diversi dalle banche e dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario rientrano nell'attività di garanzia collettiva dei fidi come definita dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora prestate a favore delle imprese socie».
PS[9/11]: L'emendamento risulta respinto
Si conferma che gli altri emendamenti presentati in commissione - in materia di contributi alle aggregazioni e alla ricapitalizzazione, e di rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI - sono stati respinti o giudicati inammissibili.
Luca
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