In questo documento, la Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, presenta la nuova disciplina delle modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco generale e dalle specifiche sezioni dello stesso. Osservazioni e commenti possono essere inviati entro il 28 luglio 2008 Banca d’Italia, Servizio Vigilanza sull’Intermediazione Finanziaria, Divisione Normativa, via Milano, 53, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo: vif.normativa@bancaditalia.it).
Per quanto riguarda i confidi 106, si prevede che la Domanda di iscrizione dei confidi nell’apposita sezione dell’elenco ex articolo 155, comma 4, Testo Unico, debba essere presentata entro 60 giorni dall'iscrizione dell'atto costitutivo o delle sue modifiche nel Registro delle imprese. Il legale rappresentante deve dichiarare che la compagine sociale o consortile è composta da piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ed inoltre che il capitale sociale è superiore al limite di 100.000 € previsto dalla stessa legge. Deve inoltre segnalare la composizione del patrimonio netto.
Inoltre la società è tenuta a verificare alla fine del primo esercizio che il patrimonio netto non sia inferiore a 250.000 € e sia costituito nel rispetto dell’art. 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, invia alla Banca d’Italia lo schema di composizione del patrimonio del confidi, che prevede le voci seguenti:
- Capitale sociale o fondo consortile
- Sovrapprezzi di emissione
- Riserve (legale, statutarie, altre riserve)
- Fondo rischi indisponibili
- Utili portati a nuovo
- Utile di esercizio non distribuito
- Perdite portate a nuovo (-)
- Perdita di esercizio (-)
- TOTALE PATRIMONIO
Come gli altri "106", i confidi devono rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e di onorabilità dei soci qualificati, ed inoltre sono tenuti a comunicare le modifiche che riguardano: (a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale; (b) le attività esercitate; (c) il capitale sociale o fondo di dotazione; (d) il legale rappresentante. In tali comunicazioni dovrà essere indicato l'importo aggiornato del Fondo consortile o dei mezzi patrimoniali.
L'articolato raccoglie e riordina il complesso di disposizioni vigenti. Nel caso dei confidi non si introduce una forma di vigilanza informativa a 360° (non si devono trasmettere dati di bilancio completi), ma ci si limita a raccogliere informazioni sull'assetto societario e sulla consistenza patrimoniale.
Luca
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