Fresco di e-mail, vi segnalo questo provvedimento della Banca d'Italia del 25 novembre 2008 Computabilità di contributi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi. Cito alcuni passaggi chiari ma non semplicistici:
I fondi pubblici attribuiti ai confidi, tuttavia, spesso presentano vincoli di destinazione (di natura territoriale; riferiti a particolari tipologie di investimento ovvero a specifiche finalità; relativi a specifiche classi dimensionali di imprese; ecc.) che li rendono non pienamente disponibili in quanto utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività e non su tutte le perdite aziendali. In altri casi, i fondi sono assegnati al confidi in semplice gestione (ad esempio, fondi antiusura assegnati ai sensi della legge n. 108/96 e relative disposizioni di attuazione). In tutte le predette ipotesi, i fondi non sono computabili nel patrimonio di vigilanza.I fondi di origine europea (ad esempio i fondi DOCUP) sono poi menzionati come esempio di fondi con vincoli di destinazione che sono sottratti all'applicazione del citato articolo della finanziaria 2008, non essendo fondi "dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici". Tali fondi potrebbero essere rendicontati solo per gli eventuali residui post-rendicontazione che fossero lasciati nella disponibilità dell'ente territoriale erogante e da questo conferiti a titolo definitivo al confidi.
Ciò considerato, l’inclusione dei fondi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi non può essere riconosciuta in via generale ma è valutata dalla Banca d’Italia – nell’esame delle istanze per l’iscrizione nell’elenco speciale o per la costituzione di una banca di garanzia collettiva – previa verifica, caso per caso, della circostanza che detti fondi non siano assegnati in gestione nonché dell’effettiva assenza di vincoli di destinazione, anche sulla base del contenuto delle attestazioni allo scopo rilasciate dall’ente pubblico erogante.
Si ha peraltro presente il disposto dell’art. 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), che, nel consentire ai confidi di imputare a fondo consortile, capitale sociale o apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici, esistenti alla data del 30 giugno 2007, ha espressamente e ope legis eliminato ogni preesistente vincolo di destinazione su detti fondi.
Pertanto, in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio del confidi alla data del 30 giugno 2007 in conformità della citata previsione di legge, non saranno necessarie la preventiva verifica dell’assenza di vincoli di destinazione né apposite attestazioni dell’ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio di vigilanza. La Banca d’Italia valuterà, in ogni caso, che detti fondi siano effettivamente di pertinenza del confidi, e in particolare che non si tratti di somme per le quali l’intermediario svolge esclusivamente un servizio di gestione per conto dell’ente erogante.
Luca
Da quanto sopra deriva, per quanto ovvio, che il Confidi 107 o la Banca di garanzia che amministra fondi di garanzia non imputabili al suo patrimonio, non può con questi fondi erogare garanzie fidejussorie con la ponderazione 20%, ma le garanzie così erogate avranno ponderazione 100% e saranno quindi inutili ai fini di Basilea. L'unico modo di farle valere è porle a fondo vincolato a copertura della prima perdita di una tranched cover di un portafoglio chiuso (non come avviene ora di un portafoglio aperto ( a porta girevole, imprese che entrano, imprese che escono).
RispondiEliminaAvanzo un'altra interpretazione. I fondi in esame non sono computabili nel patrimonio di vigilanza, cioè nel 6% (minimo) di patrimonio totale che il confidi 107 deve avere. Ma, se eccedenti il patrimonio di vigilanza, possono essere utilizzati per dare garanzie con ponderazione 20. Altrimenti, che senso avrebbe limitare il patrimonio di vigilanza al 6%? Solo quel 6% deve rispettare i vincoli di Bankitalia, non tutto il patrimonio.
RispondiEliminaE' così?
E' quel 6% di PV (RWAx6%<=PV) che provoca l'attitudine del Confidi ad essere ponderato 20% allorchè da fidejussioni. Ricordo che PV=Tier1+Tier2(subordinati). Gli altri Fondi (generalmente riportati fra i conti d'ordine) sono Fondi di terzi in amministrazione e con essi si possono solamente fare le coperture della prima perdita in operazioni di tranched cover dette anche cap (in pratica è il sistema dei fondi monetari a moltiplicatore di un gruppo CHIUSO di esposizioni [precedentemente il gruppo era aperto]). Con i fondi di terzi NON si possono dare fidejussioni Basilea compliant. Poi alcune banche se le prendono perchè "non fanno male".
RispondiEliminaDottor Barbieri: il patrimonio di vigilanza disponibile è la somma delle voci ammesse da Banca d'Italia come strumenti di patrimonio di base e supplementare. Tra queste non rientrano le risorse di origine pubblica che la circolare in oggetto indica come non conformi. Ora, il patrimonio di vigilanza disponibile deve essere almeno pari al 6% delle attività ponderate per il rischio del confidi, ma è opportuno che sia adeguatamente superiore a tale limite minimo del 6%.
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