La legge di conversione del DL anti-crisi (link temporaneo a Gazzetta Ufficiale) ha portato al testo seguente in materia di potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le Pmi (in neretto le modifiche in sede di conversione).
Art. 11. Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello StatoSi confermano le anticipazioni, con la simpatica variazione sul tema del comma 5.bis. Il Fondo va avanti (nelle more, ancora aperte, dell'approvazione delle norme di attuazione del Fondo finanza d'impresa), viene provvisto di una dote cospicua (speriamo che si sblocchino le riserve sulla completa disponibilità), e si apre la strada, con modalità da definire, alla controgaranzia dello Stato. Un cenno alla riserva minima del 30% a favore delle operazioni veicolate dai confidi (che competono con le garanzie dirette del Fondo alle banche): il 30% è molto meno della quota media registrata dai confidi negli ultimi due anni. Il limite è una sorta di clausola di salvaguardia rispetto al rischio di una crescita "leonina" della quota delle banche (che in effetti sono sempre più attive su questo sportello).
1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.
3. Il (( 30 per cento )) della somma di cui al comma 1 e' riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. (( La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ))
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
(( 5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, e' autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.))
Luca
Qualcuno può spiegarci questo passo :
RispondiElimina(( La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ))
Grazie
Qui ci vuole la Corte dei conti ...
RispondiEliminaNon pretendo di spiegare, mi pare che sia una posta sulla quale gravano uscite potenziali non quantificabili.
Ovviamente, ai fini della patrimonializzazione dei Confidi e per ampliarne gli spazi di intervento sul mercato in questo difficile contesto, sarebbe fondamentale che la "ponderazione zero" si applicasse (anche) alle controgaranzie già in essere, e non solo a quelle di prossima emissione.
RispondiEliminaSono convinto che, ai fini del provvedimento attuativo, ci si stia muovendo in questa direzione.
Un saluto ai frequentatori di questo interessante blog.
Grazie, dott. Guarena. Per le norme attuative della ponderazione zero ci sarà un bel match con il Ministero dell'economia.
RispondiEliminaSi, si, vogliamo "tana libera tutti"! Come a nascondino.
RispondiEliminaE' vero che far previsioni è difficile soprattutto sul futuro, ciononostante azzardo una previsione. La ponderazione zero verrà concessa solo ai novantenni accompagnati dai genitori !
Tremonti non è fesso.
Mi spiace dissentire con l'ottimo Guarena, ma temo che la ponderazione sero "retroattiva" sia veramente un sogno difficilmente realizzabile. L'esplicita garanzia dello Stato sulle operazioni contro-garantite dal Fondo Centrale di Granzia parte dall'approvazione della legge e quindi non può applicarsi alle operazioni già in essere. Comunque, sperare non costa nulla e se avrà avuto ragione Guarena sarò il primo a rallegrarmene.
RispondiEliminaVorrei riproporre un quesito già proposto in passato: perchè i 106 dovrebbero intraprendere l'oneroso percorso di trasformazione in 107 quando ormai il Fondo Centrale di Garanzia da ponderazione zero? Ai Confidi più grandi basterebbe un frazionamento fittizio per rimanere sotto i 75 milE di garanzie.
RispondiEliminaE poi ... allorchè un Confidi 106 diventa 107, la ponderazione 20 è retroattiva? Nel senso che copre anche le fidejussioni rilasciate prima del passaggio a 107?
RispondiEliminaIn passato non sono mai stato paladino del 107 a tutti i costi. Adesso, dalle prime impressioni raccolte dai confidi trentini che si stanno preparando, lo vedo come un'evoluzione naturale verso un assetto più solido, senza snaturare la storia e la mission. Nel settore c'è molta approssimazione, senza offesa per nessuno, e un po' più di aggiornamento e professionalità non farebbe male.
RispondiEliminaNelle trasformazioni bisogna però avere una strategia chiara e stare attenti a come si spendono i soldi (chi accumula meno know-how interno e continua a comprare know-how fuori, spende di più e rischia di sprecare).
Sul fondo MCC: non penso che avrà margini di sufficienti per controgarantire a ponderazione zero tutta l'operatività dei 106, che dovranno competere coi 107 (in prospettiva i maggiori prenditori). Non dimentichiamo poi le banche che si rivolgono al Fondo per le garanzie dirette.
Sulla retroattività della ponderazione 20%: penso che ci sarà una revisione delle convenzioni bancarie, e un'eventuale rinegoziazione delle esposizioni in essere. Si devono adeguare i requisiti oggettivi delle garanzie (prima richiesta o, in caso di sussididaria, meccanismo di anticipo delle perdite al default).