Ricevo in questi giorni richieste di pareri da amici di confidi e banche sul seguente quesito (che io stesso accennavo in questo post sulla recente comunicazione in materia della Banca d'Italia): una garanzia 106 a prima richiesta, contro-garantita a prima richiesta dal Fondo centrale Pmi, trasmette efficacemente la ponderazione zero all'esposizione bancaria sottostante?
Ho fatto qualche telefonata per consultarmi a mia volta. I pareri pervenuti (dei quali ringrazio tutti gli amici interpellati, e gli amici degli amici) sembrano convergere su un punto: perché no? Quanto vale per i 107 sarebbe applicabile ai 106: le garanzie 106 che rispettano i requisiti di validità oggettivi posti da Basilea 2 per la garanzie personali sarebbero quindi efficaci "veicoli" dell'attenuazione del rischio prodotta dalla garanzia statale di ultima istanza. Banca d'Italia non avrebbe esplicitato questa estensione perché il preciso quesito oggetto della comunicazione era stato formulato in relazione alle garanzie dei 107.
Se fossi un 106, mi affretterei - di concerto con i miei pari - a stilare uno schema di convenzione tipo per garanzie a prima richiesta conformi, lo verificherei con il gestore del Fondo e, con l'occasione, metterei a punto una serie di aspetti procedurali e di documentazione per tranquillizzare le banche beneficiarie (che devono avere basi solide sulle quali fondare la ponderazione più favorevole dei prestiti garantiti). Forse i membri del comitato di gestione del Fondo ci hanno già pensato, o lo hanno già fatto.
Siamo tutti d'accordo su questa interpretazione, che non può che far piacere ai 106?
Luca
Io continuo ad avere qualche dubbio basato sul fatto che con questo sistema verrebbe recuperato un ruolo dei 106 che invece BdI vuole ridimensionare. Comunque 106 o 107 non sono perfettamente equivalenti. La quota che rimane a carico del Confidi 106 sarebbe, dalla banca, ponderata 100% (e non 20%) con riflesso negativo sul tasso finale per il prenditore.
RispondiEliminaIn definitiva, qualcuno non può far domanda a BdI e sciogliere il dubbio?
Sono d'accordo sulla possibilità di estensione ai 106. Ma il cambio di forma tecnica (da sussidiaria a prima richiesta) non è uno scherzo e presuppone una serie di presìdi contro il rischio (ricordo che si rischia con il patrimonio e non con il fondo monetario) che implicano di fatto un passaggio al 107.
RispondiEliminaComunque, penso di potervi dare qualche informazione più certa nei prossimi giorni, dopo che avrò parlato con uno degli estensori della lettera.
Scusate ragazzi, se il confidi e' un 106 che sull'esposizione controgarantita fornisce alla banca non una garanzia personale ma solo monetari e x giunta cappata?
RispondiEliminaLa controgaranzia del Fondo PMI vale a fronte di garanzie personali (fidejussioni), a prima richiesta, rilasciate dai Confidi. Per le garanzie reali (monetarie cappate) non c'è controgranzia.
RispondiEliminaSì, Bartolo, Sapio ha centrato il punto: il cap annulla la natura incondizionata della garanzia, che è uno dei requisiti di efficacia delle garanzie personali a prima richiesta, uniche ammesse alla contro-garanzia analoga che dà la ponderazione zero.
RispondiEliminaSe ammettiamo per un 106 le stesse regole di ponderazione di un soggetto vigilato o di una banca di garanzia, allora qualcuno mi deve proprio spiegare per quale motivo un 106 dovrebbe diventare 107 o banca di garanzia, sono solo costi in più.
RispondiEliminaInoltre vorrei far notare che le fidejussioni prestate da confidi, 107, o banche di garanzia sono comunque garanzie personali.
Sotto questo aspetto il capitale sociale è una forma di cap, nel senso che, finito quello a furia di fare garanzie a prima richiesta, non c'e n'è più per nessuno.
Infine circa il primo commento di Sapio non sono del tutto sicuro che dal punto di vista segnaletico una banca, ricevendo una garanzia da un 106, che a sua volta si controgarantisce a ponderazione 0, spezzi la garanzia ricevuta in due tranches.
Alla fine è il confidi che deve pagare la banca, e rivalersi sul controgarante. questa proprietà transitiva della controgaranzia mi convince poco.
Ribaltando il punto di vista è come se un confidi valutasse meno il proprio rischio perché la banca ha raccolto garanzie a proprio favore dal cliente finale.
E' lecito abbassare il mio rischio perché sono a conoscenza di un fatto che riguarda un terzo? Le controgaranzie godono della proprietà transitiva?
..per quale motivo un 106 dovrebbe diventare 107 .? E' proprio la ragione per la quale continuo a nutrire dubbi sull'eligibilità dei 106.
RispondiEliminaComunque le risorse del Fondo PMI sono molto limitate rispetto alla possibile domanda.
Sulle segnalazione posso confermare che è un principio comune di Basilea2 che si debbano spezzare le esposizioni in funzione delle garanzie ricevute. L'importante è che una tranche non sia coperta da due garanzie di tipo diverso (reale + personale)
Oracolo: la ponderazione dello Stato vale solo sulla parte contro-garantita dell'esposizione garantita dal confidi. Grazie al rispetto di una catena di severi requisiti, vale la proprietà transitiva della copertura (che Basilea 2 chiama principio di sostituzione).
RispondiEliminaSulle riflessioni "freewheeling" un solo commento: ok, il patrimonio è una sorta di cap delle perdite totali assicurabili dal confidi. Però quando il patrimonio si esaurisce il confidi può raccogliere nuovo capitale (è un soggetto nato per durare). Se non ce la fa, il suo destino è quello di fallire. La banca (specie se banca IRB) valuta tutto questo quando assegna il rating a un confidi. Il cap di una tranched cover è un impegno contrattuale massimo, se viene superato il garante non ha problemi, non deve scusarsi con nessuno. Il garantito lo sapeva, e probabilmente ha già avuto uno sconto sul costo della garanzia cappata.
Da un confronto informale con Banca d'Italia, ho appreso che la contro-garanzia a prima richiesta che copre garanzie a prima richiesta - da chiunque poste in essere, 106, 107, privati - hanno ponderazione zero.
RispondiEliminaDi fatto, la copertura dello Stato copre qualsiasi tipo di garanzia purchè tale garanzia abbia i requisiti oggettivi (in particolare, essere a prima richiesta) richiesti dalla normativa.
Grazie, Claudio, per aver condiviso questo parere informale, che conferma la lettura della Comunicazione Banca d'Italia "aperta" ai 106.
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