La Banca d'Italia ha pubblicato in data 4 marzo il 13° aggiornamento della Circolare n. 139 dell’ 11 febbraio 1991 (Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi). Scorrendo il testo ho annotato alcune delle modifiche evidenziate:
[pag. I.6] Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell’Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza). Ove l’ordine sia impartito alla Banca d’Italia, quest’ultima chiede prontamente tramite posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax all’intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere - tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta - alla rettifica e all’eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d’inerzia dell’intermediario, la Banca d’Italia provvede d’iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 144 del T.U.B. nei confronti dell’ente segnalante.Come si può notare, le modifiche rafforzano la tutela dei clienti nei casi in cui una segnalazione negativa in Centrale rischi può recare loro danno. La rimozione di segnalazioni a sofferenza contestate con successo di fronte al giudice deve essere sollecita, e inoltre l'eventuale contestazione deve essere notificata al sistema. Si vuole inoltre smorzare la meccanicità delle segnalazioni a sofferenza e la propagazione nel sistema delle criticità non conclamate, per cui nel flusso di ritorno non si evidenzia il nuovo flag deteriorato/non deteriorato, così come in precedenza non si divulgava lo stato di incaglio.
[pag. I.10, Flusso di ritorno personalizzato] non viene restituita l’informazione relativa al deterioramento del credito e rilevata nella variabile di classificazione qualità del credito [deteriorata/non deteriorata, nuova classificazione introdotta da questo aggiornamento];
[pag. II.10, Categorie di censimento dei rischi] L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza. [...] Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che segnalano lo stesso a sofferenza. Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati ai fini CR, atteso che gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca d’Italia i dati relativi all’indebitamento della clientela per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3 T.U.B.) e sono, pertanto, esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso dell’interessato.
[pag. II.21, Variabili di classificazione, Stato del rapporto] Per le categorie di censimento [...], la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati. Si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc) per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).
Sul contenzioso banca-cliente inerente lo stato in CeRi, Nicola e Gabriele mi hanno segnalato l'articolo Illegittima segnalazione alle Centrale dei rischi e responsabilità dell’intermediario, di Fernando Greco, dal sito dirittobancario.it
Luca
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