La Banca d'Italia ha messo in consultazione un documento illustrativo delle modifiche alla normativa di vigilanza prudenziale sulle banche egli altri intermdiari finanziari conseguenti al recepimento delle direttive europee sul patrimonio delle banche 2006/48 e 2006/49 (cd. CRD).
Nel corso del 2009 sono state approvate le modifiche proposte dalla Commissione nell’autunno del 2008 (cd. CRD II); altri emendamenti -approvati dal Consiglio UE nello scorso mese di novembre e attualmente all’esame del Parlamento UE - verranno emanati nel corso del 2010 (cd. CRD III). Il primo pacchetto (CRD II) è suddiviso in tre direttive (2009/27, 2009/83 e 2009/111) che dovranno essere recepite entro il 31 ottobre 2010, per consentire alle relative disposizioni nazionali di attuazione di entrare in vigore entro il 31 dicembre 2010. Le modifiche riguardano le seguenti materie: patrimonio di vigilanza, grandi fidi, cartolarizzazione, liquidità, collegi dei supervisori, cooperazione tra le autorità in caso di crisi, informativa al pubblico (3° Pilastro). Sono stati altresì introdotti alcuni adeguamenti tecnici per risolvere alcune incertezze riscontrate in fase di prima applicazione della normativa. In base al testo approvato dal Consiglio il secondo pacchetto (CRD III) dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2011. Esso contiene disposizioni in materia di cartolarizzazione, rischi di mercato e politiche di remunerazione.
Il documento pubblicato oggi contiene un primo gruppo di interventi che riguardano la disciplina del patrimonio di vigilanza (in particolare i requisiti per il core tier 1), la procedura di riconoscimento delle ECAI (con requisiti più tringenti di lunghezza minima del periodo di applicazione dei modelli statistici), i rischi operativi, i collegi dei supervisori e alcuni adeguamenti tecnici. Con un documento specifico vengono contestualmente sottoposte a consultazione le disposizioni che recepiscono la disciplina in materia di liquidità. I rimanenti interventi resi necessari dalle direttive CRD II e III formeranno oggetto di successivi documenti di consultazione.
La premessa al documento fornisce una chiara illustrazione discorsiva delle norme che sono poi allegate.
Luca
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