In agosto la Banca d'Italia ha rilasciato un documento di consultazione sulla nuova disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, come modificata al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2009/111/CE.
Il punto di maggior impatto delle revisioni allo studio riguarda il trattamento delle esposizioni interbancarie: viene superato il criterio che consentiva di applicare ponderazioni di favore (da 0 a 20 per cento) graduate in base alla durata della posizione, nel presupposto che anche dette esposizioni devono essere contenute entro importi tali da non compromettere la stabilità degli intermediari in caso di default della controparte; il legislatore comunitario ha peraltro mantenuto una ponderazione nulla per le esposizioni con durata non superiore al giorno lavorativo successivo; tenuto conto del presumibile impatto delle nuove regole di calcolo, si prevede che il previgente sistema di ponderazioni continui ad applicarsi fino alla fine del 2012; per tener conto delle modalità operative degli intermediari di minori dimensioni, sono state introdotte specifiche possibilità di deroga al limite individuale.
per quanto riguarda i confidi 107, soggetti come le banche alla normativa sui grandi rischi, due sono i punti di rilievo:
- uno specifico riguarda la conferma pro tempore del limite di massima esposizione individuale per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale; fino al 31.12.2011 tale limite continuerebbe a essere fissato al 40% (come previsto attualmente) del Patrimonio di vigilanza, anziché al 25%; per alcuni confidi industriali il problema di uno sforamento rispetto al 25% non è da escludere; il limite minimo per l'inclusione di un'esposizione nei grandi rischi è oggi per i 107 pari al 15% del patrimonio, e anch'esso dovrebbe adeguarsi dal 2012 al limite generale del 10%;
- un altro aspetto specifico (segnalatomi da un attento visitatore, che ringrazio) si trova a pagina 32 (Allegato A Titolo V Capitolo 1); tra le esposizioni sub (E) da considerare all’80% del loro valore nominale si includono (E.1) le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi o confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB (non però quelle rilasciate dagli attuali 106); un riconoscimento per le garanzie "non personali" dei confidi vigilati che sono notoriamente non ammesse dai requisiti di primo pilastro per il rischio di credito;
- uno eventuale riguarda il trattamento delle esposizioni tranched non junior, che in un primo momento si pensava di agevolare con l’abbattimento del valore di tutte le esposizioni sottostanti per un ammontare uguale all’intera tranche che assorbe le prime perdite. Per l’investitore nella tranche senior ciò avrebbe prodotto l’effetto di non considerare tra i grandi rischi le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione che avessero valore inferiore all’ammontare delle tranche subordinate; per i noti mal di pancia che l'inefficacia ex post di queste coperture ha prodotto, Banca d'Italia è dell’avviso di non riconoscere, al momento, l’effetto di attenuazione del rischio connesso al diverso grado di subordinazione delle tranche; di conseguenza, la tranched cover non si presterebbe a dissezioni dei grandi rischi intese a portarli al di sotto dei limiti di segnalazione.
Luca
Caro Luca, su questo documento ho trovato una nuova ponderazione (80%) per le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi o confidi 107.
RispondiEliminaTi confesso che non capisco. Se una banca ha una granzia reale (non personale) confidi il valore della ponderazione dovrebbe essere 100% sulla parte non coperta da garanzia. La parte coperat non dovrebbe affatto essere considerata.
E poi le esposizioni garantite da garanzie personali dei confidi dove vanno a finire? Sono tutte ponderate al 100%?
Caro Claudio, penso che il documento intenda le esposizioni dal punto di vista del confidi. Si tratterebbe quindi delle garanzie erogate dai 107 in forme "tradizionali", ineleggibili per le banche beneficiarie. In ragione della loro natura "depotenziata", il confidi erogante avrebbe il beneficio di pesarle di meno ai fini dei limiti sui grandi fidi. Sarà un preludio alla riduzione per queste stesse garanzie "ibride" dei coefficienti da primo pilastro sul rischio di credito dei confidi 107? Sono soltanto supposizioni.
RispondiEliminaLuca, non sono convinto. La norma è contenuta nella Circolare 263 che si applica alle banche e non nella Circolare 216 che si applica ai 107.
RispondiEliminaCondivido il punto di vista di D'Auria la circolare è la 263.
RispondiEliminaIn effetti nel documento la norma di cui parliamo è presente nell'allegato riferito alla Circolare 263. Però non c'è un allegato relativo alla Circolare 216 (mentre ce n'è uno per le SIM), sebbene nel titolo del documento si parli di "CONCENTRAZIONE DEI RISCHI e INFORMATIVA AL PUBBLICO PER LE BANCHE, LE SIM E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 107 TUB".
RispondiEliminaSono ancora supposizioni. Penso però che questa norma innovi rispetto al quadro esistente sia dal lato banche che dal lato confidi 107, e che richieda qualche limatura alle normative di entrambi, e dei ritocchi alle regole sulle garanzie della credit risk mitigation.
Magari si potrebbe presentare la domanda di delucidazione nel processo di consultazione.
Luca, la tua mi sembra un'ottima idea. Se per te va bene, provo a buttare giù una pagninetta che poi potremmo inviare alla Banca d'Italia come Smefin. Che ne dici?
RispondiEliminaOttima idea, Claudio, così partecipiamo alla consultazione, che scade in ottobre
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