Il 6 ottobre la Commissione Europea ha avviato una consultazione sulla "Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica". Qui c'è la pagina principale e qui il documento di consultazione in italiano. La consultazione si è chiusa ieri.
Riassunto delle puntate prcedenti: il 19 gennaio 2009 è stato adottato un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Ne avevo parlato qui. La scadenza del quadro di riferimento temporaneo era prevista al 31 dicembre 2010.Il quadro di riferimento temporaneo è stato modificato nel febbraio 2009 e nel dicembre 2009 allo scopo di introdurre alcuni adeguamenti tecnici, in particolare per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzie (riduzione del 15% della "soglia di sicurezza" dei premi, ovvero del livello equo di mercato rispetto a cui si calcola l'elemento di aiuto, ed estensione della quota garantita al 90%).
La consultazione ha per oggetto la proroga delle misure temporanee (in tutto o o in parte) di un anno, al 31/12/2010. Il piatto forte riguarda il c.d. pseudo de minimis, ovvero la previsione di un regime di aiuto in conto capitale con un massimale di 500.000 euro in tre anni. Pseudo de minimis perché come il de minimis non prevede requisiti specifici per l'assegnazione (anche se non è un vero de minimis). La Commissione propone di abolire questa eccezione da gennaio 2011.
La Commissione intende prorogare le concessioni in materia di garanzie: si conferma fino a fine 2011 la riduzione del 15% dei premi "di sicurezza"; le agevolazioni si considerano compatibili con le norme UE se l'importo garantito non supera l'80% del prestito (qui si toglierebbe l'estensione al 90% concessa nel 2009).
L'AECM (associazione europea dei confidi) ha presentato un position paper nel quale raccomanda di mantenere in essere tutte le misure rilevanti sopra descritte (psudo de minimis e quota garantita al 90%), perché ocorre ancora contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle Pmi che persistono, nonostante i segnali di uscita dalla crisi.
Luca, come è riuscito il Governo ad evitare che le garanzie a ponderazione zero del FCG fossero considerate debito dello stato per l'intero importo garantito?
RispondiElimina@Sapio, la tua domanda è generale, e non ho una risposta precisa. Se ricordo bene, le regole di contabilità nazionale UE prevedono di valutare la passività da emissione di garanzie statali al fair value, ma mi pare che nel caso della garanzia di ultima istanza da FCG la passività si rilevi tra gli impegni e rischi potenziali (come fosse un impegno a risarcire per una causa legale). Non mi risulta che sia oggetto di una valutazione analitica.
RispondiElimina