Emanuela, giovane economista approdata nel mondo confidi, ha sollevato questo punto nel commento al post sul programma di produzione normativa della Banca d'Italia:
Avrei una domanda, sulla quale mi sono fatta un'idea grazie alle diverse info e contributi contenuti nel blog, ma per essere più sicura chiedo aiuto e conferma. Un Confidi attualmente iscritto nell'elenco generale, di cui al vecchio 106, che si stava preparando a chiedere l'iscrizione nel 2011 nell'elenco speciale (tra l'altro obbligatoria visto che supera alla fine del 2010 la soglia dei 75 Milioni), cosa dovrebbe fare ora?Forse anche ad altri può interessare la mia risposta, e i commenti che spero susciterà:
Da come ho letto non può chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale disciplinato dalla vecchia normativa, o sbaglio? Nel caso non potesse iscriversi nel vecchio elenco speciale entro il 2011, potrebbe comunque presentare istanza per l'iscrizione nel nuovo Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 della nuova disciplina?
Ti confesso che non ho le idee del tutto chiare sulla transizione al regime normativo introdotto dal DLgs 141 (riforma del TUB). Devi guardare le relative disposizioni transitorie (Art. 10 del DLgs), che abbiamo riprese in questa pagina. Per un parere valido, chiamo in soccorso Nic&Gabri.Luca
Tutto gravita attorno al momento in cui MEF e Banca d'Italia emaneranno le disposizioni attuative del DLgs, al più tardi (recita la norma) dovrebbe essere il 31/12/2011. Da tale data i confidi possono operare nell'attuale veste per altri 12 mesi, e almeno tre mesi prima della scadenza di tali 12 mesi devono presentare domanda di iscrizione al nuovo albo ex art 106 novellato o elenco ex art 112 (per i confidi "minori"). In pendenza dell'istanza di autorizzazione, possono continuare ad operare anche oltre il termine degli stessi 12 mesi.
Cosa succede prima dell'approvazione delle norme attuative? Lo dice il comma 2 dell'art. 10:
"Fino alla scadenza del periodo indicato al comma [i 12 mesi dall'introduzione delle norme attuative], la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la sezione separata ; dal completamento degli adempimenti indicati al comma 3 [emanazione delle norme attuative] non possono essere iscritti nuovi soggetti."
Quindi parrebbe che nel 2011, se le norme attuative saranno emanate in dicembre come pianificato dalla Banca d'Italia (vedi qs post), i confidi che superano la soglia a fine 2010 debbano presentare domanda all'elenco speciale ex art 107 vecchio. La vexata quaestio è la seguente: in che consisteranno gli adempimenti degli attuali o nuovi iscritti a 107 che dovranno presentare domanda di iscrizione al nuovo albo? Sarà una formalità o una nuova, e magari più severa, istruttoria?
Luca hai ragione.
RispondiEliminaLa normativa transitoria fa riferimento ai nuovi soggetti e quindi, i confidi che superano la soglia a fine 2010 dovrebbero presentare la domanda di iscrizione all'elenco speciale ex articolo 107 vecchio, secondo la disciplina previgente, ancora in vigore. Il tutto fino al completamento della normativa attuativa previsto per dicembre 2011.
I confidi, entro nove mesi successivi il 31.12.2011, dovrebbero presentare l'istanza di autorizzazione all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 TUB o domanda di iscrizione nell'elenco ex 112 TUB. In pendenza dell'istanza di autorizzazione possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto.
Nel testo definitivamente approvato della normativa transitoria, all'articolo 10 la procedura semplificata per la domanda di autorizzazione all'iscrizione all'albo 106 per gli attuali 107 non è più prevista. Anche su tale aspetto bisognerà attendere la normativa secondaria di Banca d'Italia.
Comunque, nell'attuale normativa transitoria la procedura semplificata è prevista, invece, per i soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per i quali l'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c, d, e, f.
Caro Luca,
RispondiEliminagrazie mille per le tue delucidazioni e chiarimenti. Mi ero già documentata sulla questione, anche dal link che mi hai mandato, ed in effetti anch'io avevo modestamente interpretato le disposizioni transitorie in tal senso. Poi leggendo alcune riflessioni nel vostro blog mi sono sorti dei dubbi. In generale il quadro normativo mi sembra abbastanza confuso e credo che le stesse Istituzioni e BI forse non abbiano ben in mente come muoversi. Il problema di fatto resta per tutti i confidi, specie quelli che dovranno iscriversi nell'Albo. Inoltre credo che esistano seri problemi per tutti i casi 'borderline' ad esempio chi come noi raggiunge la soglia. Infatti, potenzialmente supereremo la soglia dei 75 Milioni e potremmo chiedere l'iscrizione al vecchio 107 entro il 2011. Tuttavia, i tempi sono stretti ed inoltre successivamente dovremmo iniziare tutta il percorso per l'iscrizione nel nuovo Albo, per il quale vige attualmente il buio più assoluto. A questo punto mi chiedo, non converrebbe forse aspettare direttamente le disposizioni attuative?La risposta potrebbe essere, No, se superi i 75 Milioni..Mi sembra proprio il caso del gatto che si morde la coda..
Mi chiedo infine se BI dovrà rivedere anche gli adempimenti per le segnalazioni, per il patrimonio di vigilanza ecc.. (ex circolari 216 e 217). Di lavoro mi sembra ce ne sia abbastanza. Nel frattempo attendiamo con impazienza l'attuazione del 'PROGRAMMA DELL'ATTIVIT' NORMATIVA DELL'AREA VIGILANZA PER
L'ANNO 2011'.
Grazie per le info, a presto!
E.
Le osservazioni di Eleonora (finalmente una voce femminile che emerge dal mondo confidi!! - salvo qualche nickname fuorviante....;-)) ribadiscono la necessità di avviare una riflessione che, speriamo, conduca ad una posizione comune dei Confidi.
RispondiEliminaQuello evidenziato sembra un vulnus, ma ci sono anche altri temi, che mi sembrano importanti..., legati a eventuali nuovi requisiti per i nuovi 106 e al cosa farà (e come) il nuovo organismo di vigilanza per i nuovi 112... Cosa propongono i Confidi e chi li rappresenta?
Finora non si è avuta notizia nemmeno di ipotesi di lavoro (o di un qualunque "tavolo" - uno dei tanti - dedicato"). Magari, lo spero, mi sbaglio.
Quali effetti avrà poi Basilea 3? Quali gli scenari che i Confidi si aspettano?
Il silenzio, questo silenzio, non sembra più essere quello degli innocenti...
.... lo sapevo che dovevo rimettermi al lavoro....
RispondiEliminaGrazie a tutti. Solo una piccola precisazione, mi chiamo Emanuela, non Eleonora (xBeppe), ma non importa.
RispondiEliminaApprofitterei delle vostre conoscenze ed esperienza per porre un altro quesito. Stavo calcolando il patrimonio di vigilanza secondo quanto disposto dalla circolare 216 della BI. Nella versione integrale (3'agg.to del 19/1/2000) tra i vari elementi positivi da considerare nel patrimonio di vigilanza di un confidi c'è espressamente il fondo rischi finanziari generali (che dovrebbe corrispondere alla voce 80 o 81 del Passivo SP), poichè si dice nella circolare che il fondo è assimilabile ad una riserva patrimoniale e quindi costituisce PN. Nella circolare 216 7' agg.to del 9/7/2007 il fondo rischi è magicamente sparito come elemento positivo da considerare nel calcolo del PV. L'ho cercato in tutta la circolare e, salvo aggravamento della miopia, non l'ho trovato.
Qualcuno saprebbe indirizzarmi su tale questione: il fondo rischi (che nel nostro caso comprende accantonamenti per: posizioni in bonis, incagli e sofferenze) va o no considerato come elemento positivo del PV?
Le spiegazioni possibili potrebbero essere: il fondo non viene più considerato (escluso dala calcolo) oppure si da per scontato che rientri nelle riserve..
Grazie in anticipo
E.
In effetti ho sentito dire da un responsabile di un confidi 107, uno dei maggiori confidi italiani (107 fascia alta, diciamo) che non si devono fare accantonamenti per le posizioni in bonis. Ecche@#@@#@biiip, se sono in bonis, appunto, che necessità c'è di fare accantonamenti?
RispondiEliminaForse ho individuato la mia prima vittima.......seguite la cronaca nera e scoprirete il confidi incriminato.
ps.
@Emanuela/Eleonora: non farei precisazioni sulle mie generalità visti i loschi figuri che frequentano questo forum
@Emanuela: le regole di vigilanza vigenti si basano sui bilanci IAS, nei quali non esistono più i fondi rischi finanziari generali, che comunque non erano fondi rischi in senso proprio, ma riserve tacite di capitale netto. In ogni caso i fondi rischi (rectius, le passività per rettifiche di valore su esposizioni creditizie) non sono più riconosciuti come componenti di patrimonio supplementare per le banche standard.
RispondiEliminaPeraltro in sede di passaggio agli IAS la quota dei "vecchi" fondi non impegnata per rettifiche di valore congrue finisce a riserva di capitale netto.
Eh, cara Emanuela, al Dipartimento di economia non aveva da occuparsi di queste iper-tecnicalità ...
Eh si Luca, proprio vero.. tra l'altro all'università mi occupavo di cose completamente diverse (benessere sogg.vo, disuguaglianze,capitale sociale..)
RispondiElimina:-) Grazie,
E.
Luca, "per le banche standard" !? E per le altre?
RispondiElimina@Sapio: le IRB possono conteggiare le rettifiche di valore eccedenti le perdite attese annue (stimate con PD e LGD del sistema di rating interno) nel patrimonio supplementare fino allo 0,6% delle attività ponderate per il rischio (mi pare). Se invece le rettifiche sono inferiori alle perdite attese il deficit deve essere coperto da patrimonio.
RispondiEliminaCome si può vedere, la normativa è assai complicata.
@ Luca: corretto (e' il cd shortfall).
RispondiEliminaInteressante notare che molti confidi (specie 107) hanno apportato a pv molti dei fondi rischi di cui erano beneficiari, ma quasi mai gli stessi effettuano politiche di accantonamenti (rettificative) su crediti in bonis, con ciò di fatto sopravvalutando il pv (e sottostimando il rischio).
Ma allora quella bella ricerca piemontese che concludeva che i Confidi sono tutti sovracapitalizzati che fine fa?
RispondiEliminaSalve a tutti, sembra quasi che in questi giorni l'abbia chiamata io..E' uscita in g.u. n. 295 all'art.7 (in particolare il c.2) l'integrazione al D.lgs 141 che modifica il c.2 art.10 della 141. Sicuramente l'avrete già vista, ma nn si sa mai!
RispondiEliminahttp://www.tuttocamere.it/files/risparmio/2010_218.pdf
La risposta è quindi: sì, durante il regime di transizione il superamento della soglia di 75 Milioni obbliga i confidi 106 a chiedere istanza d'iscrizione nell'elenco speciale 107 e successivamente istanza per l'iscrizione all'Albo (qualora si ottenga l'autorizzazione per il 107, naturalmente).
Ottima segnalazione, grazie, Emanuela
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