Nel lavoro defatigante di chiusura delle falle elusive della normativa di Vigilanza, il Comitato di Basilea ha emesso un documento di consultazione Application of own credit risk adjustments to derivatives.
Le regole di Basilea III vietano che una banca ottenga un incremento di capitale regolamentare "grazie" a guadagni su operazioni di risk transfer sul proprio rischio di credito (ad esempio, una posizione di acquirente di protezione su CDS sul proprio debito obbligazionario). Tale eventuali guadagni sono sterilizzati nel calcolo del reddito e del capitale core Tier 1. La norma è di difficile applicazione nel caso di derivati trattati al fair value e di security financing transactions, laddove il reddito da mark to market non risponde soltanto al merito creditizio della banca ma anche ad altri fattori di mercato. Il documento propone dei criteri ispirati a prudenza per trattare questi casi.
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