lunedì 5 marzo 2012

Emendamento al decreto liberalizzazioni: i professionisti tornano nei confidi-ghetto?

Pierpaolo Arzarello mi segnala una modifica nel Decreto liberalizzazioni approvato in Senato della norma relativa alla capitalizzazione dei confidi. Ne avevamo discusso ampiamente qui in gennaio, e non ripeto la complicata ricostruzione degli antefatti. Andiamo al punto nuovo.

La versione approvata dal Governo stabiliva:

Art. 10 - Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi
  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole:  "e  i  liberi professionisti soci".
Nelle modificazioni del decreto approvate in Senato si dispone invece:
All’articolo 10 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni“».
Ecco come si modifica la norma del Salva Italia sulla capitalizzazione dei confidi (in grassetto le parti aggiunte). Prima della cura (decreto del Governo):

In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie e i liberi professionisti soci dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
Dopo la cura (modifiche del Senato):

In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale disposizione si applica anche ai Confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi della  legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 
Come giustamente interpreta Pierpaolo, la modifica complica ulteriormente un quadro già segnato da incertezze. Le nuove regole di patrimonializzazione previste dal Decreto Salva Italia del 6 dicembre si applicano ai confidi 107 e alle Banche di garanzia. Con l'emendamento del Senato si estenderebbero ai confidi dei liberi professionisti, introdotti nel luglio 2011 (vedi post).  La legge 326/2003 così variata si limita a menzionare i professionisti tra le categorie che possono costituire confidi in senso lato (quindi 106 o 107): vuol dire che la norma sulla patrimonializzazione vale anche per i 106, ma solo per quelli dei professionisti? Non ha senso, ovviamente.
Inoltre, per i confidi tra professionisti vale o non vale la regola della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea? A che tipologia di soci occorre fare riferimento? Anche in questo caso alle piccole e medie imprese come previsto nel paragrafo precedente?
Ma i professionisti sono o no equiparati alle Pmi? Sembrerebbe di no, secondo l'ultima modifica. I confidi dei professionisti sono una specie particolare, distinta dai confidi delle Pmi.
Perché non chiarire la questione una volta per tutte?

PS: Aggiunta del 6 marzo sulla definizione di confidi dei liberi professionisti:

Il d.l. 70/2011 modifica l'art. 13 comma 1 della legge confidi in maniera pasticciata. Cito dalla legge 326/2003 art. 13 (in grassetto le aggiunte del d.l. 70/2011):
1. Ai fini del presente decreto  si  intendono  per:  "confidi",  i consorzi  con  attivita'  esterna  ((nonche'   quelli   di   garanzia collettiva  dei  fidi  tra  liberi  professionisti)),   le   societa' cooperative, le societa' consortili  per  azioni,  a  responsabilita' limitata  o  cooperative,  che  svolgono  l'attivita'   di   garanzia collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in  tutto  o  in  parte  dalle imprese  consorziate  o  socie  per  la  prestazione  mutualistica  e imprenditoriale di garanzie volte a  favorirne  il  finanziamento  da parte delle banche  e  degli  altri  soggetti  operanti  nel  settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attivita' esterna ((nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi  tra  liberi professionisti)), le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita'  limitata  o  cooperative,  costituiti  dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate  o  socie  di  questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le  imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali;
Come se in una legge (fittizia) si scrivesse:
sono imprese di trasporto locale le spa, le srl o cooperative ((nonché quelle di trasporto locale delle comunità montane)) che erogano servizi di trasporto pubblico locale 

Che senso ha una definizione di confidi che include, come caso di specie, i consorzi di garanzia collettiva fidi dei liberi professionisti? Quale norma definisce questi ultimi? C'è una ricorsione infinita! Poi in seguito si dice che  l'attività di garanzia collettiva dei fidi, svolta dai confidi, consiste nell'utilizzazione di risorse provenienti in  tutto  o  in  parte  dalle imprese  consorziate  o  socie. I liberi professionisti sono considerati imprese, ai fini dello svolgimento dell'attività di garanzia collettiva? Nello stesso comma c'è il rinvio alla definizione di Pmi adottata nei decreti dei Ministeri competenti in materia di aiuti di Stato; forse bastava aggiungere esplicitamente in quel punto della 326/2003 la menzione dei liberi professionisti, ed ecco che entravano dalla porta principale del mondo confidi.
Ma forse mi sfuggono questioni sottili di tecnica giuridica, o di scelta politica. Certo è che questi emendamenti scritti col pennarello per strappare una concessione osteggiata dalle lobby avversarie sono una fonte di confusione senza fine.

7 commenti:

  1. Luca, ad occhio e croce (cioè senza i testi scritti davanti) temo che abbiano fatto un pasticcio. Comunque, provo a darti un quadro, e scusa per la lunghezza del post.

    Il d.l. 70/2011 modifica l'art. 13 comma 1 della legge confidi ed introduce la tipologia di confidi composti esclusivamente da liberi professionisti.
    Il d.l. 70/2011 modifica l'art. 13 comma 8 della legge confidi ed introduce la possibilità che i soci dei confidi siano anche dei liberi professionisti [però non prevede che tali soggetti siano soci 'esclusivamente' dei confidi per liberi professionisti e quindi è da intendere che i liberi professionisti possano entrare come soci anche nei confidi tradizionali].

    Il d.l. 201/2011, attraverso l'art. 39, comma 7, al fine di favorire la patrimonializzazione dei confidi, prevede l'ingresso di nuove tipologie di soci, purché le PMI conservino il controllo.

    Il d.l. 216/2011 non tocca nulla.

    Il d.l. 1/2012 modifica l'art. 39, comma 7 ed include la citazione dei professionisti (cioè, purché le PMI ed i liberi professionisti soci conservino il controllo).
    Adesso, nell'iter di conversione di quest'ultimo provvedimento, avrebbero introdotto l'ulteriore modifica che tu indichi, con l'effetto perverso da te indicato (cioè si favorisce la patrimonializzazione dei confidi 107, delle banche di garanzia, e dei confidi dei professionisti, ma non importa se 106 o 107).

    Visto tutto ciò (salvi ulteriori cambiamenti in corsa) la conclusione dovrebbe essere la seguente:
    1. i liberi professionisti possono essere soci dei confidi tradizionali e dei confidi loro specificamente dedicati;
    2. i confidi 107, le banche di garanzia ed i confidi di liberi professionisti (non importa se 106 o 107) possono avere tra i soci anche quelli introdotti dal citato art. 39 perché ne favoriscono la patrimonializzazione;
    3. se entrano questi nuovi soci, nei confidi tradizionali 107 le PMI devono conservare il controllo, mentre nei confidi di liberi professionisti (non importa se 106 o 107) ciò non è specificato.
    4. da tutto ciò nulla lascia supporre che vi sia equiparazione tra PMI e liberi professionisti e ciò vuol dire che i confidi 107 tradizionali avranno tre tipologie di soci: quelli di grandi dimensioni o enti (non fruiscono di garanzie), le PMI (fruiscono di garanzie e di controgaranzie pubbliche) ed i liberi professionisti (fruiscono di garanzie, ma non di controgaranzie pubbliche).
    Ci ho provato. Spero di esserci riuscito.

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  2. Pierpaolo Arzarello6 marzo 2012 alle ore 10:46

    Concordo totalmente con la ricostruzione di Enrico. La tesi dell'apertura dei confidi tradizionali ai professionsiti è avvalorata anche dalla bozza delle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia sui nuovi intermediari 106 dove si afferma che "Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un’attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI."

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  3. La ricostruzione di Enrico è molto puntuale. C'è un vizio d'origine nel riconoscimento giuridico dei confidi dei professionisti. Aggiungo il commento in PS al post qui sopra perché è articolato e mi serve il grassetto.

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  4. In sicilia e' dai tempi della l.r. 32/2000 che i confidi associano i professionisti. Abbiamo addirittura due confidi specializzati, profidi e interprofidi. Saluti, bartolo

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  5. Mi chiedo di quale Stato faccia parte l'Assemblea Regionale Siciliana. Sono senza parole .... e quindi senza commento.

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  6. Si può non essere d'accordo con Luca ? Certo che non si può. E' la tecnica legislativa che viene usata ad assere sbagliata.
    Vuoi i professionisti dentro i confidi ? Bene ! basta dire che possono essere soci al pari delle altre PMI. Poi, diventa ovvio, se 10, 100 o 1.000 professionisti vogliono fare un confidi di soli professionisti, lo potranno fare senza necessità che si preveda un confidi simile nel comma 1 dell'art. 13.
    Vuoi i professionisti parificati alle PMI ? Bene ! Basta che si intervenga sulla definizione di PMI (cioè sul famoso decreto ministeriale) e non in maniera sbagliata nell'art. 13 della legge confidi.
    Io ho sempre sostenuto una necessità (in Italia, ovvio, perché all'estero non ne hanno bisogno): quella di ... << scrivere una legge su come deve essere scritta una legge >>.

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  7. I Confidi siciliani per i professionisti sono due realtà dimensionalmente trascurabili.

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