In questo post dell'ottobre 2011 l'avevo affrettatamente messa ad incaglio, ma l'iter è ripartito, anche per le forti pressioni dell'UE. Riassumo i contenuti del ddl sulla base della relativa relazione.
L’articolo 1 detta una disciplina immediatamente applicabile per quanto riguarda i ritardi di pagamento tra imprese. Tale disciplina si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. In tali transazioni il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento (si regolano anche altri casi). Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Quando gli interessi di mora sono esigibili in una transazione commerciale, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
Il creditore, oltre all’importo forfetario, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l’affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.
Si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l’applicazione di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
Il creditore, oltre all’importo forfetario, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l’affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.
Si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l’applicazione di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
Quanto alle regole inerenti i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, il ddl delega al Governo l'emanazione di un decreto attuativo dei principi stabiliti nella Direttiva 2011/7. In sintesi, come regola generale, la pubblica amministrazione dovrà pagare entro il limite massimo di 30 giorni. Gli Stati Membri avranno la facoltà di estendere questo limite fino a un massimo di 60 giorni, in particolare per il settore della sanità e per le pubbliche amministrazioni operanti in attività economiche di natura industriale o commerciale e offerenti beni e servizi sul mercato; - nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non paghi entro i termini stabiliti, verrà applicato un interesse di mora pari al tasso della Banca Centrale Europea maggiorato dell’8%. L’applicazione di tale tasso dovrà essere automatica.
Nella relazione al Ddl si afferma in proposito:
Quando la direttiva sarà attuata, impatterà sicuramente sul finanziamento delle Pmi. Speriamo che non dia spunto per inventarsi mille e più meccanismi elusivi.
Nella relazione al Ddl si afferma in proposito:
La pubblica amministrazione deve alle imprese, in gran parte quelle della sanità, dai 60 ai 70 miliardi di euro. Lo Stato ha il dovere di pagare quanto deve alle imprese italiane, perché i ritardi di pagamento sono uno degli elementi che concorrono a mantenere una bassa crescita dell’economia in generale e delle imprese in particolare.Il rapporto tra pubblico e privato in Italia ha molti aspetti problematici. I ritardi di pagamento sono uno dei più clamorosi. E' collegato con gli altri, a cominciare dalla qualità della spesa e dell'efficiente produzione dei servizi.
In un anno il patto di stabilità può essere ridiscusso in sede europea, con lo scopo di rimettere le nostre aziende in una situazione di normale competitività, tenuto conto che questo rapporto negativo fra pubblico e privato esiste esclusivamente in Italia.
Quando la direttiva sarà attuata, impatterà sicuramente sul finanziamento delle Pmi. Speriamo che non dia spunto per inventarsi mille e più meccanismi elusivi.
Buongiorno, a questo punto però possiamo dire che sia nuovamente incagliata l'attuazione.
RispondiEliminaHo dei problemi di ritardato pagamento da un cliente e speravo di poter mostrare finalmente qualcosa che mi tutelasse davvero.
FRA