venerdì 25 maggio 2012

Fondo centrale: circolare sulle linee guida per facilitare la surroga in capo al Fondo

Oggi il customer desk di MCC che segue il Fondo centrale è scatenato. Ho ricevuto diverse mail informative. La prima che vi riporto riguarda alcune indicazioni da seguire nelle procedure di intimazione e recupero al fine di facilitare l'esercizio del diritto di surroga da parte del garante-Fondo. Per vostra comodità la copio e incollo integralmente.




E’ stata emanata la circolare MedioCredito Centrale n. 620 del 25 maggio 2012, con la quale il gestore, con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI, comunica le Linee guida ai soggetti finanziatori per facilitare l’esercizio del diritto di surroga da parte del Gestore del Fondo a seguito dell’escussione di garanzia diretta a prima richiesta.------- / ----------- / -------
Nella ipotesi in cui il soggetto finanziatore abbia avviato le azioni di recupero per l'intera esposizione debitoria (generalmente mediante intimazione di pagamento ovvero avvio di un decreto ingiuntivo ovvero insinuazione nel passivo fallimentare) ed abbia di conseguenza escusso il Fondo di Garanzia, dovrà ridurre l’oggetto della propria azione di recupero del credito attraverso le modalità di seguito illustrate, in base alla tipologia della procedura incardinata

INTIMAZIONE di PAGAMENTOA seguito della intervenuta escussione, il soggetto finanziatore proseguirà le azioni di recupero in sede giudiziale per la sola quota residua rimasta a suo carico ed il Fondo, in forza della surroga, agirà per la somma liquidata.
In questo caso è auspicabile che il soggetto finanziatore inserisca nell’intimazione di pagamento, una clausola del seguente tenore:
“Decorso inutilmente il termine rituale per il pagamento, la Banca provvederà ad escutere la garanzia del Fondo ex L.662/96, con diritto di quest’ultimo di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell’art.1203 c.c. e dell’art. 2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione. Il credito vantato dal Fondo, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98, è assistito da privilegio generale”.

PROCEDURA MONITORIAQualora il decreto ingiuntivo non sia stato ancora emesso il soggetto finanziatore dovrà presentare una istanza al Tribunale per la riduzione del credito (la possibilità di un colloquio tra ricorrente e giudice appare prevista espressamente nell’art. 640 cpc).
Qualora il decreto ingiuntivo sia stato già emesso  il decreto verrà messo in esecuzione limitatamente al credito ridotto rimasto a carico del soggetto finanziatore.
Qualora sia stato incardinato il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo Il soggetto finanziatore potrà modificare o ridurre la domanda in occasione degli ordinari termini previsti ex art. 183 cpc.
In questi casi è auspicabile che il soggetto finanziatore inserisca nella redazione del ricorso per decreto ingiuntivo, una clausola del seguente tenore:
“l’operazione de qua è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico di garanzia ex L.662/96 e, a seguito della eventuale escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell’art.1203 c.c. e dell’art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo, ai sensi dell’art. 9, c. 5, del d.lgs. n. 123/98, è assistito da privilegio generale”.

PROCEDURA ESECUTIVA GIA’ INCARDINATAA seguito della escussione della garanzia del Fondo, il soggetto finanziatore dovrà informare il Giudice dell’Esecuzione della intervenuta riduzione del proprio credito specificato nell’atto di pignoramento. Il Fondo potrà presentare atto di intervento nella esecuzione immobiliare già avviata.
In questo caso è auspicabile che il soggetto finanziatore inserisca nella redazione dell’atto di precetto ovvero dell’atto di pignoramento la clausola del seguente tenore:
“l’operazione de qua è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico di garanzia ex L.662/96 e, a seguito della eventuale escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell’art.1203 c.c. e dell’art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza. Il credito vantato dal Fondo, ai sensi dell’art. 9, c. 5, del d.lgs. n. 123/98, è assistito da privilegio generale”.

PROCEDURA FALLIMENTAREPrima dell’ammissione al passivo fallimentare è ammessa la facoltà di presentare due domande di ammissione al passivo (ovvero la domanda del soggetto finanziatore e del Fondo quale creditore surrogato). Eventuali sovrapposizioni verranno risolte in sede di udienza di verifica, ex art. 95 L.F..
Dopo l’ammissione al passivo fallimentare il soggetto finanziatore dovrà presentare una dichiarazione in qualità di creditore ammesso, volta a ridurre l’ammontare del proprio credito. Sarà il curatore a rettificare lo stato passivo, tenendo altresì conto della peculiare natura del credito ammesso in surroga assistito ex lege da diritto di prelazione.
In questi casi è auspicabile che il soggetto finanziatore inserisca nella redazione dell’istanza di ammissione al passivo, la clausola del seguente tenore:
“l’operazione de qua è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico di garanzia ex L.662/96 ed, a seguito della eventuale escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell’art.1203 c.c. e dell’art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza (anche tardiva). Il credito vantato dal Fondo, ai sensi dell’art. 9, c. 5, del d.lgs. n. 123/98, è assistito da privilegio generale”.

Si inoltrano, in allegato, i files con la scansione della circolare n. 620 e del relativo allegato.
Per ulteriori informazioni sul Fondo di Garanzia, cliccare sul seguente indirizzo: http://www.fondidigaranzia.it
Buon lavoro.

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