Quando ho scritto il post precedente, non disponevo della relazione illustrativa al Decreto Sviluppo 2. Ho reperito qui il testo completo, da cui cito il commento all'art. 36, commi 1 e 2:
La norma proposta ai commi 1e 2 - che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato - è volta a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno alle PMI, divenuto essenziale nel corso della crisi, e procedere nel processo di evoluzione in intermediari vigilati intrapreso da molti di essi.Sono stato franco (troppo?) nel mio primo commento, ma non sono andato lontano dal bersaglio.
In particolare, si riconosce ai confidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Si tratta di risorse che fanno già parte dei mezzi propri dei confidi - sono esclusi i fondi pubblici da essi semplicemente gestiti - ma sulle quali potrebbero gravare dei vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentono di utilizzarli a presidio dei rischi complessivamente assunti. Attraverso la destinazione di tali contributi al fondo o capitale tali vincoli verrebbero fatti cadere ope legis.
Il campo di applicazione della misura è circoscritto a:
- i confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d’Italia, attualmente iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 TUB e, in futuro, nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB (alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141);
- i confidi che, pur non essendo iscritti nel citato elenco, hanno conseguito un significativo rafforzamento patrimoniale e organizzativo a seguito di i) processi di aggregazione già realizzati dal primo gennaio 2007, ii) ovvero che verranno completati entro il prossimo 31 dicembre 2013.
Quest’ultima disposizione è chiaramente diretta a incentivare tali processi di aggregazione. Peraltro, la norma ripropone l’analoga disposizione contenuta all’art. 1, co. 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge finanziaria 2008). Quest’ultima, i cui effetti sono però scaduti a giugno 2008, ha avuto un impatto di rilievo su molti confidi, favorendone un significativo rafforzamento proprio alla vigilia della crisi. Tuttavia, a causa di perplessità applicative, non tutti gli intermediari si sono avvalsi dell’opportunità offerta dalla Finanziaria 2008. Essendo però ancora presenti le tensioni
patrimoniali che avevano portato all’introduzione della suddetta previsione si ritiene opportuno che la stessa venga reiterata.
Vedo evidenziata l'assenza di oneri per lo Stato nel preambolo. Chiaro anche il riferimento al vecchio comma 881. Che cosa si intende in proposito per "perplessità applicative"? L'ente pubblico che non era d'accordo? In tal caso rimangono, a meno che l'esperienza dei confidi che si sono avvalsi della norma nel 2008 insegni come forzare la mano. O forse il tempo non è bastato. Ma se c'è l'OK dell'ente pubblico il passaggio si poteva fare anche senza norma nazionale. Lo ribadisco, la norma nazionale dà una bella mano di stucco su dettagli, ma il diavolo si nasconde nei dettagli.
Altra osservazione che mi è venuta: siamo sicuri che la norma non si applichi ai fondi a destinazione vincolata assegnati per garanzie cappate? Sono tutti protetti in quanto "fondi da essi semplicemente gestiti"? Speriamo, altrimenti è un macello, saltano tutte le valutazioni delle banche beneficiarie.
Occhio Confidi. Sono aiuti di stato e prima o poi ve li riprendono. Legge o non legge (difforme dalla superiore legge Europea).
RispondiEliminaConcordo assolutamente con quanto detto da Claudio C. Queste manovre (l'attuale come la precedente di fine 2006) configurano aiuti di Stato, soggetti a obbligo di preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione europea. Aiuti di Stato che, peraltro, proprio per le istituzioni finanziarie, conoscono nell'ambito della normativa comunitaria limitazioni assai pesanti. Vedo troppa leggerezza in simili operazioni. Cosa dire, speriamo nessuno se ne accorga!
RispondiEliminaSeth: aiuti di Stato per i Confidi o per le PMI?
RispondiEliminaAiuti illegittimi a favore dei Confidi, visto che imputano le somme a patrimonio senza vincolo di destinazione. Una soluzione buona è stata quella adottata da qualche regione in passato: soldi ai Confidi e obbligo di utilizzo per il rilascio di garanzie, in de minimis, da rendicontare con contabilità separata e imputare all'impresa beneficiaria. A prova di aiuto di stato, ma non gradita proprio dai Confidi. Peccato.
RispondiEliminaPurtroppo neppure questa soluzione era/è buona! I fondi dedicati non sono utilizzabili per garanzie eligibili dalle banche garantite. L'unico capitale buono è quello conferito a patrimonio senza vincoli di sorta. Ma sono aiuti di stato al funzionamento dell'intermediario Confidi.
RispondiEliminaSeth: con i gli attuali costi delle garanzie sfido chiunque a dimostrare che limputazione di tali somme a patrimoni determinino una "garanzia contro un corrispettivo non di mercato". Perchè è questo che cerca di tutelare la normativa sugli aiuti di Stato.
RispondiEliminaL'imputazione dei fondi a patrimonio serve a ripristinare patrimoni consumati dall'erogazione pregressa di garanzie a corrispettivi non di mercato. E per il futuro sarà lo stesso.
RispondiEliminaMa invece di pensare a questi pastrocchi o semi pastrocchi, perchè il legislatore non affida in gestione ai confidi vigilati da Bankit una parte delle risorse del FCGPMI? Anche 100 milioni di euro all'anno, messi a gara tra i vari Confidi 107, rappresenterebbero già un ottimo strumento di mitigazione degli assorbimenti di capitale.
RispondiEliminaLo Stato già garantisce il 64% (80% dell'80%)del credito. Non basta? Ancora di più deve fare? Già così, avendo diminuito gli stanziamenti a fronte di perdite future, il FCGPMI è nei guai. Ancora non basta?
RispondiEliminaSi caro Sapio lo Stato potrebbe almeno riformare le bizantine normative del Fondo ed eliminare una prassi operativa del Gestore piuttosto discutibile e spesso non del tutto coerente con la normativa di settore vigente. Una gestione diretta di fondi pubblici da parte dei Confidi, ad invarianza di spesa corrente per lo Stato, potrebbe essere uno strumento parallelo per far accedere le PMI al credito ad un pricing bancario calmierato. L'accesso diretto delle Banche al Fondo non garantisce certo un pricing più competitivo degli impieghi.
RispondiEliminaScusate ma sto approfondendo la questione aiuti di stato e non riesco proprio a capire i post precedenti.
RispondiEliminaLa normativa comunitaria ci parla di garanzie che si configurano come aiuti di stato, ma nulla viene detto sulla questione di fondi alla patrimonializzazione del confidi.
Provo ad interpretare:
un intermediario 107 che eroga solo garanzie a prima richiesta, basilea compliant, nei confronti di pmi, socie e non, se dovesse ricevere fondi pubblici a pv sta o non sta ricevendo aiuti di stato????
A mio modo di vedere e di pensare no.
Esso sta solamente veicolando uno strumento pubblico - identificato nell'incremento di pv - volto a sostenre la crescita del territorio (nel modo più efficiente possibile) per tutte le ragione racchiuse anche nello SBA.
Vista la sua natura mutualistica e visto il pricing volto all'autofinanziamento, il confidi non è beneficiario dei fondi in quanto non si avvantaggia dei fondi stessi.
Esso li utilizza tutti nei confronti delle pmi che però non ricevono un aiuto di stato in quanto il prezzo che pagano per la garanzia è quello equo di mercato dato che il pricing è volto all'autofinanziamento.
Cosa ne pensate?
Con stima,
Serendopito22
Caro Serendopito22,
RispondiEliminasarebbe bello che la Commissione Europea seguisse il tuo approccio di buone intenzioni e buon senso. Purtroppo la questione è più complicata. Per gli aiuti alla capitalizzazione delle banche erogati dopo la crisi Lehman (roba grossa, altro che confidi) hanno comunque chiesto una serie di clausole che dimostrassero l'impegno a corrispondere una remunerazione adeguata rispetto al rischio.
Comunque è difficile affermare che ricevere apporti a patrimonio da un ente pubblico non contenga un elemento di aiuto.
Per toglierti definitivamente la serenità, ti segnalo la presenza di altri vincoli rivenienti dalla normativa sugli appalti (se do fondi pubblici da gestire devo fare una gara salvo eccezioni) e quella sulla concorrenza (chi mi assicura che i fondi apportati ad personam non distorcono la concorrenza tra confidi?).
Questa la cornice normativa. Mi dirai: "non si può chiudere un occhio?". Sì, spesso si sono chiusi tutti e due. Però il rischio di contenzioso su uno dei tre fronti (aiuti di Stato, appalti, concorrenza) rimane e a volte si materializza, se c'è qualcuno che ha interesse a farlo.
Grazie mille Professore,
RispondiEliminatuttavia mi si incastra il pensiero sul nodo:
Se una pmi per ricevere una garanzia paga un corrsispettivo al valore di mercato (definito da un regolamento interno sugli aiuti di stato che detemrina il pricing), non vi è aiuto di stato.
Se l'ente pubblico, con gara, patrimonializza un confidi lo fa per aiutare le pmi.
Ma se per quanto detto sopra l'aiuto non sussiste la quadratura del cerchio mi pare ci possa essere.....
Tutto fermo restando che bisogna essere dotati di un regolamento sugli aiuti di stato che accerti il valore di mercato del pricing.
Può essere robusta come spiegazione logico-normativa?
Con stima,
Serendopito22
Il confidi è un intermediario come gli altri.
RispondiEliminaPoi distinguere fra aiuti alle imprese ed aiuti all' intermediario. Le supposte buone intenzioni non rilevano. E poi non tutti ce l' hanno.
RispondiEliminaSapio il problema, fin da piccoli : ex art. 155 comma 4 , è sempre stato quello delle "supposte" buone intenzioni. Ora con il 112 siamo a cavallo come i carabinieri......
RispondiEliminaSulla computabilità dei fondi pubblici nel patrimonio dei confidi vigilati, si ritiene che possano valere le indicazioni della Banca d'Italia contenute nella Comunicazione del 25 novembre 2008, fornite in relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 134 della Legge Finanziaria 2008.
RispondiEliminaInnanzitutto tale comunicazione ha precisato che, in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio del confidi in conformità della previsione di legge, non saranno necessarie la preventiva verifica dell’assenza di vincoli di destinazione né apposite attestazioni dell’ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio di vigilanza.
La Banca d’Italia valuterà, in ogni caso, che detti fondi siano effettivamente di pertinenza del confidi, e in particolare che non si tratti di somme per le quali l’intermediario svolge esclusivamente un servizio di gestione per conto dell’ente erogante.
La seconda precisazione riguarda i fondi di origine europea (disciplinati da regolamenti dell’Unione Europea e gestiti dalla regioni sulla base di apposite convenzioni). La comunicazione chiarisce che detti fondi - che presentano, in base alla disciplina loro propria, specifici vincoli di destinazione, e avuto presente che l’ambito di applicazione della norma risulta limitato ai contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici nazionali - non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi.
È fatta salva l’eventualità che, al termine degli interventi finanziati con Fondi della specie, la quota residua, se disponibile per l’ente pubblico gestore e in assenza di vincoli di destinazione impressi dalla normativa comunitaria, sia attribuita al confidi e da questi imputata a mezzi patrimoniali.
Speciale D.L. Sviluppo-bis
Confidi, misure per il rafforzamento patrimoniale a favore delle PMI
di Bruno Pagamici Ipsoa
Avrei bisogno di una delucidazione:
RispondiEliminacome può una controgaranzia rilasciata da un 107 regionale essere eligibile?
Deve avere la garanzia di ultima istanza della Regione?
Basta che rilasci garanzie a beneficio di una pmi, istruita, a valere su p.v.?
Se serve la garanzia di ultima istanza della Regione, ciò necessita che la Regione debba iscrivere tali fondi in bilnacio?
Grazie in anticipo
Una garanzia 107 è già eligibile (anche se in questo momento storico economico non vale nulla, alias ponderazione 100%). Forse volevi dire come può una regione rilasciare garanzie eligibili? Risposta: rilasciando fidejussioni a valere sui suoi fondi, iscrivendo l'intero importo fra i suoi debiti (norme Europee), non la perdita attesa+ l'inattesa. Ma anche questa fidejussione, causa il particolare momento storico, non vale nulla. C'è un'altra strada: la riproposizione su scala locale del FCGPMI: fondo a rotazione ed assorbimento, restando sempre la Regione responsabile di ultima istanza per l'intero importo della garanzia e conseguente iscrizione della garanzia fra i debiti. Tralascio per semplicità le tranched cover, troppo difficili da amministrare.
RispondiElimina@Sapio. Per controgaranzia eligibile di un 107 cosa intendi? Potresti spiegare meglio le caratteristiche della controgaranzia? Magari riportando anche alcuni esempi in Italia....
RispondiEliminaNon ho parlato di controgaranzia elibile di un 107 ma di garanzia eligibile. Quella di un 107 è già eligibile anche se oggi inutile.
RispondiEliminaControgaranzia: un soggetto CG (ente pubblico) garantisce il Garantito (Banca) che pagherà in luogo del Garante (106 o 107).
In Italia oggi vale solo quella del FCGPMI gestito da MCC per conto dello Stato che è il garante di ultima istanza.
Precisazione: le controgaranzie non si trasmettono (es non si trasmettono quelle rilasciate da un Confidi di 2° livello a favore delle banche ed a sostegno di garanzie rilasciate da un Confidi di 1° livello)ma fanno eccezione quelle rilasciate da Enti pubblici.
RispondiEliminaBeh esiste pure quella dell' SGFA per conto di ISMEA
RispondiEliminaScusate, avrei un dubbio da risolvere. i confidi 107 devono redigere il bilancio in Ias e lo Ias 20 prevede la necessità di far transitare i contributi a conto economico come un ricavo.
RispondiEliminaQuesto decreto invece afferma che posso inserirlo nel patrimonio della società.
Le due cose non confliggono tra loro??
Grazie mille per la delucidazione.
Marco
@Marco: la norma dovrebbe riguardare fondi che sono affluiti prima dell'adozione degli IAS, molti 107 li hanno già portati a capitale in virtù di accordi diretti con gli enti pubblici o del precedente dispositivo ex finanziarie 2007 e 2008; la nuova norma permette di fare oggi quel che non si fece ieri; inoltre la nuova norma consente di disporre anche dei prestiti subordinati. Se i contributi son già passati a ricavi, la norma non è applicabile.
RispondiEliminaNella classificazione dei fondi pubblici, ci sono molte aree grigie. La norma dà molta libertà al confidi nel fare dei fondi pubblici quel che è più urgente per loro. Non detta regole contabili, i 106 dovranno applicare i principi ex DL 87/92 mentre i 107 si atterranno agli IAS.
Temo di non aver risposto.
Se un prestito viene convertito in capitale passa da C.Ec?
RispondiElimina@Sapio: pietà! Se tieni alla risposta, chiudi nello spogliatoio i bravi fautori di questa norma con un elenco di quesiti sui relativi problemi di applicazione. Finché non avranno risposto a tutti i quesiti, nessuno esce.
RispondiEliminaGrande idea! Luciano Moggi presidente AssoConfidi, un grande regalo per il settore.
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