Il 29 ottobre la Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha deliberato l'erogazione di due prestiti subordinati ai sensi di una precedente delibera di luglio che dettava le disposizioni operative per le richieste di fondi finalizzati all'incremento del patrimonio di vigilanza dei confidi nella forma di prestiti subordinati ex art. 7, comma 1 della legge regionale N.21/2011.Qui trovate la pagina sul portale della Regione relativa alla delibera. Trattasi di atto non (ancora?) pubblicato sul Bollettino Ufficiale, ma può esserne richiesta una copia con adeguate motivazioni, come ho fatto io, indicando motivi di ricerca (ho ricevuto il documento il giorno dopo, e ringrazio).
Si tratta di un intervento assimilabile in parte ai c.d. Formigoni Loans della Lombardia.
I prestiti subordinati in questione sono dei titoli ibridi progettati per essere computati nel patrimonio supplementare dei confidi vigilati. Ho ricostruito le loro caratteristiche, che vi espongo sinteticamente (per la maggior parte sono prese dalla delibera di luglio che potete scaricare anche voi):
La delibera di assegnazione destina fondi a due confidi che ne hanno fatto richiesta: Unifidi Emilia Romagna e Fidindustria Emilia Romagna. Si tratta in entrambi i casi di confidi strategici per le politiche regionali (erano entrambi beneficiari del fondo regionale di co-garanzia che condivide finalità e criteri di assegnazione con questo intervento). A Unifidi vanno 4,5 milioni di euro, a fronte di richieste per 7,5 milioni motivate da una "carenza ponderata dal volume di garanzie" di 5,7 milioni. Fidindustria riceve 3 milioni, a fronte di 6 milioni richiesti e una "carenza ponderata" di 1,4 milioni.
Le delibere sottolineano l'urgenza dell'iniezione di queste risorse patrimoniali, e probabilmente l'urgenza deriva la necessità di dare risposta ai rilievi formulati dalla Banca d'Italia che ha recentemente svolto l'ispezione presso Fidindustria.
Tecnicamente, la soluzione è un repackaging di un apporto a fondo rischi. Nessuno si stracci le vesti, sono soldi dati ai confidi al fine di conseguire una finalità tipica del sostegno pubblico; in altre regioni sono tuttora erogati per importi più consistenti. Le garanzie erogate a fronte delle risorse raccolte emettendo il subordinato (garanzie che penso vadano etichettate e rendicontate) incorporano aiuto di Stato e le delibere spiegano come calcolarlo.
Presumo che prima di varare il provvedimento ci sia stato uno scambio di idee con la Vigilanza. In passato avevo colto in Banca d'Italia una certa freddezza su queste forme polivalenti, buone come i Kinder Pinguì perché nutrono come una merenda (un fondo rischi spesabile) e piacciono (si spera) alla Vigilanza, come un gelato (una posta patrimoniale). O se volete un paragone meno irriverente, sono come le riserve "Fondi rischi indisponibili", voce 141 dello schema di Stato patrimoniale e DL 87/1992 consigliato per i confidi (le qualifica chiaramente questa nota tecnica Fedart scritta da Nafissi nel 1999). Anche quelli sono fondi riclassificati nel patrimonio, ma utilizzabili in Conto economico a sostegno del reddito dell'esercizio.
E' un approccio molto pratico e flessibile, che però elude la distinzione tra rettifiche a fronte delle perdite attese (che sono "Altre passività" nello schema IAS), e riserve di patrimonio in senso stretto. Ed elude in generale il problema del controllo degli equilibri gestionali, che sono protetti da un fondo indistinto a copertura delle perdite emergenti, stile pozzo di San Patrizio. Un fondo che può essere sovradimensionato (come accade a pochi fortunati confidi minori che hanno accumulato cospicui tesoretti) o può diventare (ahimè più spesso) insufficiente, perché depauperato da perdite elevate. I confidi, anche i 107 maggiori, fanno una fatica improba ad abbandonare questo approccio. Non è possibile tenerlo in vita, oggi. Il fatto che i tassi di default siano eccezionalmente elevati rende ancora più critica la gestione preventiva del rischio.
Comunque, queste riflessioni tecniche paiono minuzie nella situazione d'urgenza nella quale la misura in questione è stata presa. La Regione ha attuato un intervento corroborante nei confronti di due tra i più importanti confidi del suo territorio. Sicuramente il subordinato aiuterà i confidi beneficiari a migliorare il rapporto di solvibilità nell'immediato (anche se nella versione dei total capital ratio). Nel tempo darà anche una mano al conto economico, e quindi al patrimonio di base, evitandone l'erosione. Non è un rimedio risolutivo. Penso che la Banca d'Italia chiederà lumi aggiuntivi sulle strategie di gara che seguiranno al pit stop.
Si tratta di un intervento assimilabile in parte ai c.d. Formigoni Loans della Lombardia.
I prestiti subordinati in questione sono dei titoli ibridi progettati per essere computati nel patrimonio supplementare dei confidi vigilati. Ho ricostruito le loro caratteristiche, che vi espongo sinteticamente (per la maggior parte sono prese dalla delibera di luglio che potete scaricare anche voi):
- durano 10 anni
- sono rimborsati in unica soluzione alla scadenza, con capitalizzazione degli interessi (come i subordinati lombardi);
- il rimborso è condizionato al nulla osta della Banca d'Italia;
- il tasso di remunerazione è indicizzato, pari a 2/3 del tasso sui BoT (non si precisa quale durata dei BoT);
- gli interessi maturati nell'anno sono ridotti nella misura degli oneri amministrativi imputati per la gestione delle garanzie erogate su queste risorse (detti oneri non possono superare l'1% dei finanziamenti sottostanti);
- gli interessi dovuti sono abbuonati (e quindi non capitalizzati) quando il confidi attesta di non aver conseguito nell'anno un avanzo di gestione;
- in caso di liquidazione del confidi beneficiario, il rimborso è subordinato a quello dei debiti di rango superiore;
- il debito contratto per questo prestito può essere ridotto a copertura di perdite che portino il solvency ratio del confidi sotto il minimo del 6%;
- il debito può essere ridotto nella misura delle escussioni sulle garanzie rilasciate a valere sulle risorse così ottenute (quindi si deve evidenziare un nesso tra il subordinato e un portafoglio di garanzie erogate dai confidi), per questa caratteristica, il subordinato funziona anche come un fondo rischi o, se volete, come una credit linked note, cioè un debito che incorpora una garanzia (rilasciata dal portatore della note) su un'esposizione creditizia;
- ai fini degli aiuti di Stato, l'impresa beneficiaria delle garanzie erogate a valere su questi fondi, consuma il suo massimale de minimis per un ESL calcolata con il ben noto "Metodo nazionale" autorizzato dall'UE per il Fondo centrale.
La delibera di assegnazione destina fondi a due confidi che ne hanno fatto richiesta: Unifidi Emilia Romagna e Fidindustria Emilia Romagna. Si tratta in entrambi i casi di confidi strategici per le politiche regionali (erano entrambi beneficiari del fondo regionale di co-garanzia che condivide finalità e criteri di assegnazione con questo intervento). A Unifidi vanno 4,5 milioni di euro, a fronte di richieste per 7,5 milioni motivate da una "carenza ponderata dal volume di garanzie" di 5,7 milioni. Fidindustria riceve 3 milioni, a fronte di 6 milioni richiesti e una "carenza ponderata" di 1,4 milioni.
Le delibere sottolineano l'urgenza dell'iniezione di queste risorse patrimoniali, e probabilmente l'urgenza deriva la necessità di dare risposta ai rilievi formulati dalla Banca d'Italia che ha recentemente svolto l'ispezione presso Fidindustria.
Tecnicamente, la soluzione è un repackaging di un apporto a fondo rischi. Nessuno si stracci le vesti, sono soldi dati ai confidi al fine di conseguire una finalità tipica del sostegno pubblico; in altre regioni sono tuttora erogati per importi più consistenti. Le garanzie erogate a fronte delle risorse raccolte emettendo il subordinato (garanzie che penso vadano etichettate e rendicontate) incorporano aiuto di Stato e le delibere spiegano come calcolarlo.
Presumo che prima di varare il provvedimento ci sia stato uno scambio di idee con la Vigilanza. In passato avevo colto in Banca d'Italia una certa freddezza su queste forme polivalenti, buone come i Kinder Pinguì perché nutrono come una merenda (un fondo rischi spesabile) e piacciono (si spera) alla Vigilanza, come un gelato (una posta patrimoniale). O se volete un paragone meno irriverente, sono come le riserve "Fondi rischi indisponibili", voce 141 dello schema di Stato patrimoniale e DL 87/1992 consigliato per i confidi (le qualifica chiaramente questa nota tecnica Fedart scritta da Nafissi nel 1999). Anche quelli sono fondi riclassificati nel patrimonio, ma utilizzabili in Conto economico a sostegno del reddito dell'esercizio.
E' un approccio molto pratico e flessibile, che però elude la distinzione tra rettifiche a fronte delle perdite attese (che sono "Altre passività" nello schema IAS), e riserve di patrimonio in senso stretto. Ed elude in generale il problema del controllo degli equilibri gestionali, che sono protetti da un fondo indistinto a copertura delle perdite emergenti, stile pozzo di San Patrizio. Un fondo che può essere sovradimensionato (come accade a pochi fortunati confidi minori che hanno accumulato cospicui tesoretti) o può diventare (ahimè più spesso) insufficiente, perché depauperato da perdite elevate. I confidi, anche i 107 maggiori, fanno una fatica improba ad abbandonare questo approccio. Non è possibile tenerlo in vita, oggi. Il fatto che i tassi di default siano eccezionalmente elevati rende ancora più critica la gestione preventiva del rischio.
Comunque, queste riflessioni tecniche paiono minuzie nella situazione d'urgenza nella quale la misura in questione è stata presa. La Regione ha attuato un intervento corroborante nei confronti di due tra i più importanti confidi del suo territorio. Sicuramente il subordinato aiuterà i confidi beneficiari a migliorare il rapporto di solvibilità nell'immediato (anche se nella versione dei total capital ratio). Nel tempo darà anche una mano al conto economico, e quindi al patrimonio di base, evitandone l'erosione. Non è un rimedio risolutivo. Penso che la Banca d'Italia chiederà lumi aggiuntivi sulle strategie di gara che seguiranno al pit stop.
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RispondiEliminaNaturalmente questi aiuti sono stati notificati alla UE e da essa approvati ?
RispondiEliminaI Tremonti Bond costavano cari mentre questi prestiti sono a buon mercato e progettati per non essere restituiti.
Vediamo cosa ne pensa BdI.
sapio le Banche non hanno bisogno di avvocati d'ufficio, sono già forti anzi fortissime perchè ci tengono tutti per le p...e ... approfondisci come MPS pagherà allo Stato gli interessi al 10% sui Monti bond di prossima emissione ... in azioni ed al valore virtuale di 1 euro al pezzo quando il titolo oggi quota 20 centesimi ... fantastico!
RispondiEliminaOvviamente il bando era aperto a chiunque avesse i requisiti, e' stato debitamente pubblicato e reso noto nel modo più ampio affinché la gara pernl'aggiudicazione fosse la più trasparente possibile, visto che si tratta di denaro pubblico dei contribuenti,italiano e regionali....
RispondiEliminaO forse queste erano le intenzioni, ovviamente ottime.....
No caro. La UE non lo permetterà. Leggi qui:
RispondiEliminaComunicazione Ue 2011/C 356/02 (v. testo integrale)
(Paragrafo 8) La Commissione valuterà pertanto la remunerazione di tali conferimenti di capitale sulla base del prezzo di emissione delle azioni. Il conferimento di capitale deve essere sottoscritto con uno sconto sufficiente rispetto al prezzo delle azioni [previo adeguamento in base all’effetto di diluizione] registrato immediatamente prima dell’annuncio del conferimento stesso, in modo da offrire allo Stato una ragionevole prospettiva di adeguata remunerazione.
Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/il-tesoro-avra-le-azioni-mps-sconto-sui-prezzi-di-borsa-dice-bruxelles#ixzz2DYO8rscx
Si confondono volutamente gli aiuti di stato alle imprese garantite (permessi in de minimis)con gli aiuti di stato al funzionamento dell'intermediario (permessi solo se notificati alla UE e da essa accettati).
RispondiEliminaScusate,
RispondiEliminama oltre a Fidindustria Emiliaromagna anche Unifidi è stata già ispezionata da Banca di Italia?
La necessità di sostenere le imprese non vuole dire che si possano continuare a finanziare enti che è notorio non abbiano gestito in modo avveduto le notevolissime risorse messe a loro disposizione dalla regione negli ultimi anni.
RispondiEliminaIn molti casi queste hanno raggiunto l'unico scopo di far recuperare alle banche risorse che avrebbero perso a seguito di finanziamenti erogati autonomamente e poi una volta incagliati girati ai confidi per recuperare in diversi casi anche l'80% rispetto a quanto avrebbero forse recuperato dopo lunghi anni, per cui gli aiuti non sono in realtà andati a favore delle imprese ma degli istituti di credito. Complimenti
Caro professore,
RispondiEliminaho letto attentamente questo post ma non riesco bene a capire la sua interpretazione tecnica relativamente alla corretta classificazione di questi strumenti nel bilancio IAS di un confidi. Voce 40 del passivo o voce 160 del patrimonio? Escluderei invece la voce 20 del passivo (non sono titoli) e la voce 140 del patrimonio (non sono strumenti di capitale). Oppure classificarli insieme agli altri fondi rischi nella voce 90 del passivo... ma questi strumenti coprono qualsiasi tipo di perdita anche quelle non derivanti dalle garanzie. Condivido tutte le sue perplessità sulla forma "ibrida" dello strumento ma ho dei dubbi su entrambe le impostazioni contabili, debito o patrimonio netto. Io sarei più propenso a considerarli come passività ma poi tecnicamente come si utilizano? Stornando le perdite da conto economico? Oppure l'assemblea dovrebbe deiberare la copertura di una perdita di esercizio attraverso l'utilizzo di una passività? Insomma forse alla fine nonostante tutto... la soluzione più trasparente potrebbe essere quella di trattarle come riserve di patrimonio netto! Purtroppo rilevo che tali strumnenti prenderanno sempre più piede nei confidi (vedi accordo Assoconfidi Unioncamere) aumentando dubbi e perplessità sugli operatori. Grazie
Caro Pierpaolo, purtroppo non ho una risposta definita alle questioni che lei ha esposto in maniera circostanziata.
RispondiEliminaI subordinati descritti nelle delibere della Giunta regionale dell'ER sono un gran miscuglio, che alla fine (come ho scritto nel post) vogliono ricreare nel mondo IAS dei 107 le riserve "Fondi rischi indisponibili", voce 141 dello schema di Stato patrimoniale ex DL 87/1992. Quelle riserve erano in effetti molto elastiche da gestire sia come fondi rischi, sia come riserve di patrimonio. Nel mondo IAS questa doppia natura non dovrebbe essere ammessa in una voce del passivo/netto. Per questo motivo si possono delineare diversi trattamenti IAS per gli strumenti in questione, quello più preciso dovrebbe separare la componente "debito obbligazionario" dalla componente "fondo rischi", la seconda andrebbe trattata come un derivato su crediti, o una garanzia, su un portafoglio di esposizioni. Questo implicherebbe una segregazione contabile delle garanzie coperte, in questo modo se ne potrebbero stimare le perdite attese e, al netto dell perdite attese, si potrebbe valorizzare il debito subordinato che contribuisce al Tier 2 del patrimonio di vigilanza. Dubito che si farà questo lavoro di fino.