Riporto per comodità l'avviso ricevuto da Banca del Mezzogiorno - MCC riguardante la concessione da parte del Comitato di gestione del Fondo della facoltà di prorogare la scadenza della garanzia del Fondo stesso sulle operazioni già beneficiarie di detta garanzia che fruiscono della sospensione o dell’allungamento della durata di cui all’Accordo per il credito 2013 siglato il 1° luglio 2013 da ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese.
Con la circolare 655 Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale comunica che il Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia ha preso atto dell’accordo sottoscritto il 1° luglio 2013 da ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese denominato “Accordo per il credito 2013” che prevede la proroga al 30 settembre 2013 dei termini delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012 e nuove misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti.
Il Comitato di Gestione ha, pertanto preso atto della proroga al 30 settembre 2013 dei termini dell’Accordo 2012
Il Comitato di Gestione ha inoltre deliberato di prorogare la scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni già beneficiarie di detta garanzia che fruiscono della sospensione o dell’allungamento della durata di cui all’Accordo 2013. La proroga si intende concessa, senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato, a fronte di una comunicazione di variazione della durata che i soggetti richiedenti devono inviare utilizzando l’Allegato 13 quinquies alle Disposizioni Operative, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal soggetto richiedente.
Il modulo deve essere trasmesso al Gestore entro 6 mesi dalla data della delibera di allungamento o sospensione del soggetto finanziatore, mediante posta (raccomandata con avviso di ricevimento) o per fax al numero 0647915557 o tramite la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle vigenti disposizioni operative del Fondo. A seguito della trasmissione dell’Allegato 13 quinquies il Gestore provvede a variare la durata della garanzia del Fondo senza comunicare l’accoglimento della domanda al soggetto richiedente. Sono inefficaci ai fini della proroga della scadenza della garanzia del Fondo le comunicazioni pervenute al Gestore non conformi all’Allegato 13 quinquies.
La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei soggetti richiedenti.
Il Comitato di gestione ha infine deliberato di consentire la presentazione di nuove richieste di intervento a fronte di operazioni di finanziamento oggetto di allungamento della durata non già garantite dal Fondo. La valutazione di tali operazioni viene effettuata secondo i requisiti, le condizioni e le modalità di cui alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di ammissione, l’importo massimo garantito viene calcolato, secondo le percentuali di copertura in vigore, sulla quota capitale di finanziamento in scadenza nel periodo di ammortamento aggiuntivo e l’intervento viene concesso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.
Ai fini dell’ammissione del Fondo delle operazioni di allungamento di mutui ipotecari non già garantiti è previsto il rispetto delle Disposizioni Operative del Fondo relative all’acquisizione di garanzie reali da parte della banca (Parte II, paragrafo E.3, per la garanzia diretta – Parte III, paragrafo E.3, per la controgaranzia a prima richiesta – Parte VI, paragrafo F, per la controgaranzia sussidiaria).
Circolare n. 655 del 2712/2013
Allegato 13 quinquies - Modulo variazione durata ai sensi dell'Accordo per il Credito 2013 - Allungamento
Allegato 13 quinquies - Modulo variazione durata ai sensi dell'Accordo per il Credito 2013 – Sospensione
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.