Riprendo questa puntuale nota da ipsoa.it sul tema Irap. I Confidi, tenuti a determinare la base imponibile col metodo retributivo, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per le banche e gli altri enti finanziari che determinano la base imponibile secondo le disposizioni dell’art. 6, D.Lgs. n. 446 del 1997. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 5/E del 2015. I Confidi, quindi, possono applicare l’aliquota ordinaria del 3,9% prevista per tutti gli enti non commerciali e non già la maggiore aliquota del 4,65 per cento.
Trovate nella nota tutti i riferimenti alle fonti normative. Si conferma per i confidi un regime fiscale tra i più favorevoli in assoluto sui diversi fronti (Ires, Irap, esenzione da ritenuta, ecc.)
Trovate nella nota tutti i riferimenti alle fonti normative. Si conferma per i confidi un regime fiscale tra i più favorevoli in assoluto sui diversi fronti (Ires, Irap, esenzione da ritenuta, ecc.)
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