giovedì 5 febbraio 2015

Fondo Pmi: pubblicato il decreto del Mise sulle garanzie al microcredito (anche attraverso i confidi)?

Il Ministero dello Sviluppo economico (vedi comunicato) ha emanato in data 24 dicembre un decreto che apre al microcredito (così come regolato dall'art. 111 del Testo unico bancario) l'accesso alla garanzia del Fondo centrale per le Pmi.

Più precisamente, il Fondo potrà concedere garanzia su finanziamenti, destinati alla microimprenditorialità, concessi dai soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di microcredito, iscritti nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia. È stata inoltre istituita una “riserva” annuale delle risorse ordinarie del Fondo fino a un massimo di 30 milioni di euro (gli interventi della specie non potranno comunque superare il 5% del totale).
In favore del microcredito, il Fondo potrà utilizzare, oltre alle risorse della riserva, anche quelle derivanti dai versamenti volontari di enti, associazioni, società o singoli cittadini, effettuati grazie alla norma varata nel 2013, attualmente pari a circa 7,4 milioni di euro. Ricordate? Si tratta dell'iniziativa dei parlamentari del Movimento 5 stelle su cui ci eravamo soffermati qui. 7,4 milioni di versamenti volontari sono davvero tanti.

Per fare garanzie sul microcredito occorrono gli intermediari abilitati, che ancora non hanno un quadro di vigilanza completo (le disposizioni della Banca d'Italia sono in consultazione da pochi giorni). Meglio portarsi avanti, in ogni caso.

Come funzioneranno le garanzie del Fondo sul microcredito? A condizioni favorevoli, e nella doppia modalità di garanzia diretta (agli intermediari di microcredito ex art. 111 TUB) e della controgaranzia concessa sui finanziamenti dei primi da confidi e fondi regionali.
La garanzia diretta, a valere sul Fondo, potrà essere concessa, su richiesta del soggetto finanziatore, fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento accordato al beneficiario finale. Entro questa percentuale di copertura, sarà assicurato l’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora. 
Anche la controgaranzia sarà attribuibile nella misura massima, ossia l’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia cui il soggetto beneficiario si rivolge. Condizione fondamentale, in questo caso, è che il confidi (o altro fondo di garanzia) rilasci, a sua volta, una garanzia non superiore alla percentuale massima di copertura dell’80%.
Anche in questo caso la quota di rischio coperta dallo Stato è più alta nel caso delle garanzia diretta.

L’intervento del Fondo avverrà a titolo gratuito e, a differenza della procedura ordinaria, non è previsto l’espletamento della fase di valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario.
L’avvio della operatività dell’intervento è fissata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle disposizioni operative del Fondo nel sito istituzionale www.fondidigaranzia.it.
Il Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015.

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