Il 6 marzo la Banca d'Italia ha messo in consultazione le norme attuative del decreto "Competitività" del giugno 2014 che estendono la possibilità di cartolarizzare crediti e titoli destinati a finanziare soggetti diversi dai privati e dalle microimprese. Si tratta di regole importanti per lo sviluppo dei nuovi canali non bancari o quasi-bancari di finanziamento delle imprese sui quali il Governo e la comunità finanziaria stanno puntando con diverse azioni (minbond, prestiti da assicurazioni e fondi pensione, fondi chiusi specializzati in crediti, ecc.).
Più precisamente, l’art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 91/2014 (c.d. decreto “Competitività”), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto nella legge n. 130/1999, in materia di cartolarizzazione dei crediti, una nuova disposizione (comma 1-ter dell’articolo 1) in base alla quale le società di cartolarizzazione (SPV) possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese purché:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB, i quali possono svolgere altresì i compiti previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n. 130/1999 (servicing);
b) i titoli emessi dagli SPV per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione (c.d. retention), nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
La Banca d’Italia mette in consultazione le disposizioni di attuazione relative alle modalità con cui il requisito di retention deve essere rispettato dalle banche e dagli altri intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati da uno SPV.
La consultazione è aperta fino al 5 maggio 2015.
Siccome nei convegni più recenti ho sentito parlare di confidi che diversificano l'attività verso il supporto a operazioni di cartolarizzazione e di emissione di cambiali finanziarie e minibond, penso che la materia sia di grande interesse per il nostro mondo.
Più precisamente, l’art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 91/2014 (c.d. decreto “Competitività”), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto nella legge n. 130/1999, in materia di cartolarizzazione dei crediti, una nuova disposizione (comma 1-ter dell’articolo 1) in base alla quale le società di cartolarizzazione (SPV) possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese purché:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB, i quali possono svolgere altresì i compiti previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n. 130/1999 (servicing);
b) i titoli emessi dagli SPV per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione (c.d. retention), nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
La Banca d’Italia mette in consultazione le disposizioni di attuazione relative alle modalità con cui il requisito di retention deve essere rispettato dalle banche e dagli altri intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati da uno SPV.
La consultazione è aperta fino al 5 maggio 2015.
Siccome nei convegni più recenti ho sentito parlare di confidi che diversificano l'attività verso il supporto a operazioni di cartolarizzazione e di emissione di cambiali finanziarie e minibond, penso che la materia sia di grande interesse per il nostro mondo.
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