Carmelo Barbagallo, capo del Dipartimento di Vigilanza della Banca d'Italia, ha presentato oggi al World Finance Forum 2015 a Milano questa relazione su Lo shadow banking e la regolamentazione italiana. E' interessante perché, oltre a inquadrare il fenomeno sullo scenario internazionale partendo dalle iniziative dell'FSB dal 2011, dà una visione rassicurante della situazione nel nostro Paese, che non si è fatto trovare impreparato a questa sfida.
La vigilanza in Italia è un caso unico ed esemplare per refrattarietà alle innovazioni pericolose (come i fondi di mercato monetario a NAV costante), equivalenza del trattamento riservato a banche e non-banche che svolgono funzioni di intermediazione creditizia, pervasività della supervisione sugli intermediari mobiliari e i gestori di fondi.
Tre passaggi toccano il "nostro" mondo della garanzia e del credito alle PMI:
La vigilanza in Italia è un caso unico ed esemplare per refrattarietà alle innovazioni pericolose (come i fondi di mercato monetario a NAV costante), equivalenza del trattamento riservato a banche e non-banche che svolgono funzioni di intermediazione creditizia, pervasività della supervisione sugli intermediari mobiliari e i gestori di fondi.
Tre passaggi toccano il "nostro" mondo della garanzia e del credito alle PMI:
- a pag. 11-12, laddove si parla delle Nuove disposizioni di vigilanza sugli intermediari finanziari in attuazione della riforma del Titolo V del TUB (vedi consultazione del 2014), ampiamente riprese nell'intervento di Mario Marangoni a Confires 2015; nel caso dei confidi si attenua il principio di equivalenza a favore del principio di proporzionalità; tenete conto che il principio di equivalenza è la Banca d'Italia un bastione contro forme di intermediazione pericolose, e da questo nasce l'atteggiamento molto esigente verso gli intermediari a pieno titolo vigilati;
- indirettamente, a pag. 12-13, dove si parla di fondi di investimento per il credito alle imprese, specialmente nella forma degli ELTIF (European Long Term Investment Fund);
- a pag. 15, dove si fa riferimento alle entità shadow di rilevanza sistemica diverse dalle banche e dalle assicurazioni; se ne stanno occupando l'FSB e l'IOSCO, che hanno posto la necessità che l’insieme delle entità da considerare sia ampio e includa, oltre alle società finanziarie e ai broker-dealers, anche quelle che forniscono garanzie (financial guarantors) pubbliche o private, i fondi sovrani, i fondi pensione, i gestori dei fondi. Anche i fondi di garanzia pubblica sono sulla lista degli osservati speciali
- nelle conclusioni, si ribadisce che in Italia alle banche resterà un ruolo centrale nell'intermediazione del credito, e i nuovi soggetti dovranno coinvolgere le banche o dotarsi di processi allineati con gli standard bancari. Cito: "A supporto dei recenti provvedimenti prima richiamati, si è ad esempio previsto che l’attività di screening and monitoring, cuore dell’attività bancaria, resti affidata, nel caso dei veicoli di cartolarizzazione, alle banche e agli intermediari finanziari (ex art. 106 del TUB). Per le assicurazioni il rischio di credito dovrà essere gestito e mitigato con tutti gli strumenti tipicamente adottati dalle banche. Si è già fatto cenno al processo di gestione del credito di cui i gestori dei fondi devono dotarsi. Altrettanto importanti sono le regole di compartecipazione al rischio (c.d. retention rule) e di limitazione dei conflitti d’interesse. Per evitare rischi reputazionali sono stati posti vincoli o limitazioni alla collocazione di strumenti presso investitori al dettaglio. È stata infine prevista l’estensione ai nuovi soggetti abilitati a erogare credito dell’obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi."
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.