sabato 20 febbraio 2016

Un mio breve intervento su bail-in e banche italiane

Lo scorso 12 febbraio ho fatto un breve intervento a un convegno su Salvataggio bancario e tutela del risparmio, organizzato a Trento dai colleghi della facoltà di giurisprudenza. L'ho intitolato Il bail-in e le banche italiane: due visioni e tre risposte concrete. Il testo lo trovate qui.
Per valutare gli impatti sulle banche italiane del nuovo regime di risoluzione delle crisi introdotto dalla BRRD parto da alcune domande molto concrete: i nuovi meccanismi di soluzione delle crisi bancarie funzioneranno come ci si aspetta? Come impatteranno sui mercati finanziari, sui comportamenti degli intermediari? Nell'intervento propongo due visioni alternative del bail-in, la prima problematica (hobbesiana), la seconda rassicurante (cartesiana). L'accordo tra le due visioni si trova sul terreno delle riposte concrete che sono necessarie per adattarsi al nuovo regime: lo smaltimento dello stock di crediti deteriorati, la ricomposizione della raccolta bancaria verso strumenti più liquidi e non aggredibili in caso di bail-in, il potenziamento degli strumenti volontari e mutualistici di intervento preventivo, come gli schemi di protezione istituzionale e gli interventi volontari dei sistemi di garanzia dei depositi.

2 commenti:

  1. Perché le eventuali plusvalenze da realizzo delle sofferenze non possono essere date ai subordinati?

    RispondiElimina
  2. Il meccanismo di risoluzione non protegge gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati delle banche in crisi (e da quest'anno nemmeno i detentori di obbligazioni o di altre passività soggette a bail-in), anzi i loro interessi sono volutamente subordinati alla tutela della stabilità del sistema.
    La normativa che attua la direttiva BRRD dà all'Autorità di risoluzione poteri straordinari al fine di spostare la parte sana di una banca in crisi presso banche acquirenti o in una bridge bank, e la parte deteriorata in un veicolo-bad bank che possa poi recuperarli al meglio. Il tutto con la pressione a risolvere velocemente la crisi, che nel caso della bad bank significa facilitare la cessione degli asset deteriorati a investitori specializzati nel debito distressed. Questi vogliono acquistare asset a prezzi che, in base ai tassi di recupero attesi, lascino sperare in un buon rendimento.
    Se la bad bank riesce a vendere a valori superiori a quelli applicati ai fini del trasferimento delle posizioni dalle banche "risolte" realizza delle plusvalenze che potrebbero essere riconosciute agli investitori prima sacrificati, ma nella direttiva non c'è nessun automatismo che lo assicuri. Vedremo se ciò avverrà nel caso delle quattro banche.

    La risoluzione è un istituto nuovo che produce gli stessi effetti del fallimento/liquidazione coatta (emersione delle perdite e riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di debito) senza passare dalla liquidazione della banca.
    Nella gestione delle crisi bancarie, Risoluzione = Rivoluzione

    RispondiElimina

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.