Nel piacevolissimo convegno sui confidi di Riccione di cui ho già riferito, il dott. Arzarello, commercialista in Bologna e consulente esperto della materia, ha riportato la risposta dell’UIC a un quesito da lui rivolto in merito alla competenza dei confidi non vigilati a gestire fondi pubblici di agevolazione. Come è noto la legge quadro del 2003 riserva tale attività ai confidi 107, pur riconoscendo un periodo transitorio di tre anni nel quale è ammessa anche per i 106. Bisogna però ragionare in prospettiva, per sapere cosa accadrà al termine dei tre anni (che però non è chiaro da quando decorrono e quando scadranno). L'UIC nella risposta al quesito precisa che l’attività in oggetto è da considerarsi attività riservata alle banche e agli intermediari vigilati nei casi in cui i fondi pubblici vengono assegnati e gestiti come fondi di terzi, con delega all’intermediario di funzioni di valutazione del merito dei soggetti beneficiari inerenti il possesso di requisiti di affidabilità o, a maggior ragione, di rispondenza degli interventi richiesti a finalità di interesse pubblico. Sarebbe invece attività non riservata, quindi ammessa senza preclusioni per i confidi 106, la gestione di fondi (come gli apporti a fondi rischi) assegnati a titolo definitivo, o la concessione di contributi in conto interessi limitatamente alle imprese socie già beneficiarie della garanzia, a condizione che l’attribuzione del contributo da parte del confidi segua un mero controllo formale di possesso dei requisiti stabiliti dall’ente pubblico, e non anche valutazioni di merito.
I confidi attuali svolgono attività di istruttoria per contributi pubblici agli investimenti che implicano una valutazione nel merito. Quanto ai fondi pubblici di garanzia, sono diversi i casi in cui gli stessi sono gestiti come fondi di terzi con contabilità separata. E' quindi evidente che l'applicazione della riserva prevista dalla legge quadro "morde". Cosa succederà in concreto, nelle more della trasformazione in intermediari vigilati? Si andrà avanti in regime di prorogatio? Le Regioni invocheranno la loro competenza primaria sulla disciplina dei contributi alle imprese e continueranno ad affidare queste attività, benché riservate, ai confidi 106? Chi ha informazioni o pareri in merito li può "postare" qui.
Grazie per la citazione. Il mio "dialogo con l'Ufficio Italiano Cambi" prosegue. Recentemente ho chiesto chiarimenti in merito alla normativa sull'antiricilaggio applicata ai confidi e in merito alla compilazione del questionario sull'adeguamento ai limiti patrimoniali minimi (MOD UIC/
RispondiEliminaFIDI. Si tratta di quesiti di natura strettamente pratica ed operativa. Spero ci siano presto altre occasioni di condividere il tavolo dei relatori. Pierpaolo Arzarello