La data del 1/1/2007 è nota tra gli addetti ai lavori per l'entrata in vigore dell'Accordo di Basilea 2. Questo termine si riferisce in realtà alla sola applicazione dei metodi non avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (metodi standard e IRB base) e del rischio operativo (Basic Indicator Approach (BIA) e Traditional Standardised Approach (TSA)). L'applicazione degli approcci avanzati (IRB advanced per il rischio di credito e Advanced Measurement Approach - AMA per il rischio operativo) era invece prevista a partire dal 2008, fin dall'origine.
In questi mesi estivi, da più parti del mondo bancario ci sono giunte voci di una proproga dell'applicazione dell'Accordo al 2008 anche per gli approcci non avanzati. Si tratta, più esattamente, di una opzione contemplata dalla direttiva europea che recepisce l'accordo di Basilea (nota come Capital Requirement Directive - CRD) che all'art.152 commi da 7 a 10 permette, solo per l'anno 2007, ed indipendentemente dai metodi per il rischio di credito e operativo che l'istituto deciderà di applicare dal 2008 in avanti, di utilizzare per il calcolo dei requisiti per il rischio di credito in alternativa:
1) il metodo standard di Basilea 2
2) il metodo di Basilea 1 così come calcolato fino al 31 dicembre 2006.
Nel caso venga esercita l'opzione 2 si ottiene uno sconto sul requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, sconto che è del 100% se l'opzione 2 è applicata sull'intero portafoglio crediti.
Per conoscere l'orientamento delle banche e dei gruppi bancari in merito all'esercizio dell'opzione, la Banca d'Italia ha richiesto all'Associazione Bancaria Italiana (ABI) di rendere note le scelte operate dalle singole banche e dalle capogruppo.
Flavio A.
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