mercoledì 5 settembre 2007

Limite di granularità e piccole banche: un dettaglio non trascurabile



Già in occasione di un seminario ABI mi ero reso conto del problema del limite di granularità dell'1% stabilito nelle nuove disposizioni di Vigilanza per le esposizioni ammesse nei portafogli al dettaglio. Parlando con colleghi di diverse federazioni regionali o provinciali delle BCC, ho avuto conferma del fatto che questo limite "morde", e può portare le banche con minore massa di impieghi a ridurre (al limite azzerare) il portafoglio al dettaglio, perdendo quindi il beneficio della ponderazione ridotta al 75%.
Giusto per la precisione, cito le disposizioni al Titolo II, Capitolo 1, par. 8, sottolineando il passaggio rilevante:
8. Esposizioni al dettaglio (retail)
Rientrano in questo portafoglio le esposizioni non garantite che soddisfano le seguenti condizioni:
a) l’esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese;
b) l’esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) non supera l’1 per cento del totale del portafoglio;
c) il totale degli importi dovuti alla banca (o al gruppo bancario) da un singolo cliente (o da un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro. Si calcolano a tal fine anche le esposizioni scadute (cfr. Sezione VI, paragrafo 1).
Alle esposizioni classificate nel portafoglio al dettaglio si applica un fattore di ponderazione pari al 75 per cento. Non sono ricompresi nel portafoglio al dettaglio le obbligazioni, gli altri titoli di debito e gli strumenti finanziari emessi in serie, previsti dal codice civile.
Nelle disposizioni si parla di un limite dell'1% per ammettere un'esposizione individuale nel portafoglio retail. L'1% di che cosa? Si parla di "1 per cento del totale del portafoglio". Quale portafoglio? Quello al dettaglio o il complessivo portafoglio impieghi? Per avere un ulteriore guida all'interpretazione della norma, siamo andati a rileggere il paragrafo 70 del Framework di Basilea 2:
Granularity criterion ─ The supervisor must be satisfied that the regulatory retail portfolio is sufficiently diversified to a degree that reduces the risks in the portfolio, warranting the 75% risk weight. One way of achieving this may be to set a numerical limit that no aggregate exposure to one counterpart can exceed 0.2% of the overall regulatory retail portfolio.
L'indicazione è inequivocabile: la percentuale di incidenza massima è riferita al solo portafoglio retail. Di qui la ricorsività dell'applicazione di questo limite, che porta ad un perimetro di individuazione del portafoglio al dettaglio a geometria variabile. Notiamo a margine che Banca d'Italia ha alzato il limite dallo 0,2% indicato dal Comitato all'1%.
Una banca che usa Basilea 2 - metodo standard individua il proprio portafoglio retail in più fasi:
- prende le esposizioni non superiori al milione di euro (tolte quelle garantite da immobili residenziali) nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese;
- calcola l'incidenza sul totale di ogni esposizione, ed elimina quelle con incidenza superiore all'1%;
- sull'aggregato così ridotto, ricalcola le incidenze e rimuove quelle eccedenti l'1%, ripetendo il passaggio fino a che non rimangono solo esposizioni inferiori all'1%.
Se il portafoglio delle esposizioni eleggibili in base al limite assoluto (1 milione di euro) è almeno pari a 100 volte l'esposizione di importo unitario massimo, non ci sono problemi, tutte soddisfano il limite di granularità. A spanne, diciamo che il portafoglio non dà problemi se il totale delle esposizioni ammonta ad almeno 100 milioni. Se così non è, allora ci sono alcune esposizioni top che devono essere rimosse. Se queste pesano molto sul portafoglio, allora la base di calcolo delle incidenze si riduce, e può capitare che si vada avanti nei passaggi ricorsivi ritrovandosi alla fine con un portafoglio retail pressoché vuoto.
La regola di Vigilanza così interpretata ha un chiaro motivo: un portafoglio retail deve essere frazionato per ridurre il rischio di credito specifico dovuto alla concentrazione del portafoglio; la situazione ideale è quella di esposizioni molto numerose di importo uniforme. La regola dell'1% serve a segnalare (sia pur in maniera grezza) i casi di marcato scostamento dalla situazione ideale.
L'effetto di svuotamento progressivo di cui stiamo parlando può essere significativo, come si diceva, per le banche minori, che quindi potrebbero applicare ponderazione piena (con coefficiente dell'8%) ai clienti che i loro concorrenti di maggiori dimensioni possono trattare con ponderazione ridotta (e coefficiente del 6%). Non dimentichiamo, in aggiunta, che Banca d'Italia tiene d'occhio il rischio di concentrazione anche in applicazione del Secondo Pilastro di Basilea 2. Se la piccola banca è redditizia e dispone di free capital abbondante, nessun problema. In caso contrario, ci sarà una sollecitazione in più a considerare ipotesi di fusione.

Luca

PS (15 febbraio 2008): Sulla base di indicazioni raccolte dopo aver scritto quanto sopra, devo rettificare le mie conclusioni. Vi rinvio a questo nuovo blog

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