Da noi si discuteva dell'opportunità di una garanzia esplicita dello Stato sul fondo Pmi - Mediocredito Centrale, e intanto, oltreoceano, la mano pubblica si caricava in spalla senza battere ciglio le liability di Fanny Mae e Freddy Mac, pur non essendo legalmente obbligata a farlo. Ed era solo l'inizio: a seguire l'intervento in AIG, e il piano da centinaia di miliardi di dollari per mettere in quarantena i mutui decotti e i fondi comuni monetari. Mi sono sentito un jazzista dilettante travolto e mortificato da un assolo vertiginoso di John Coltrane.
Ma non sono state le global banks statunitensi a guidare il new deal della Vigilanza prudenziale? Ad evangelizzarci con RiskMetrics, CreditRisk+, il Rorac, il Raroc, il Rarorac? A sollecitare i supervisors a superare l'iniquo gravame patrimoniale dell'8% con il nuovo framework di Basilea 2? A esaltare i loro sistemi di risk management interni, altro che ratio uguali per tutti? E le formule dell'approccio IRB, non sono per caso uscite dalla mente lucida di Michael Gordy, senior economist della Fed? E noi in Europa e in Italia a studiare diligentemente la lezione, e Bruxelles che applica Basilea 2 anche alla Cassa rurale con 10 dipendenti, pure lei tenuta a redigere il suo internal capital adequacy assessment. E prima che tutto questo andasse a regime, una crisi sistemica da capogiro, mercati che implodono, banca centrale e governo che aprono i rubinetti. Nel paese dei maestri, non degli allievi, beninteso (per nostra fortuna).
Ditemi che non è stata una colossale presa per i fondelli, vi prego.
Bene, fine dello sfogo. Per riassumere un contegno opportuno, pongo ai visitatori un interessante quesito, sollevato da Sapio: qual è il valore che, in termini di ponderazione, le banche italiane attribuiscono alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia amministrato dal Mediocredito Centrale? E qual è il valore riconosciuto dalla normativa di Vigilanza? In proposito occorre ricordare che il Fondo non si basa sul patrimonio del gestore Unicredito-Mcc ma su un fondo stanziato dallo stato, in base ad un moltiplicatore non fondato su un calcolo di rischio.
Dell'argomento abbiamo parlato diverse volte, ma si vede che permangono dei dubbi.
Luca
Vorrei anche sapere come il FCG è censito anagraficamente (sae, rae, cod.fiscale) presso le varie banche e come è segnalato in Ceri. Poi vorrei un aiutino da Luca, dovè che ne abbiamo già parlato, così vado a rileggermelo ?
RispondiEliminaRitengo che il Fondo di garanzia vada a "rischio stato". Con accantonamenti ridottissimi ai fini di Basilea 2.
RispondiEliminaQuesto dovrebbe accadere nei casi di accesso diretto e nelle operazioni controgarantite.
Conosco bene l'operatività del fondo di MCC gestisco il portale http://www.fondodigaranzia.it
Ah, bene ! Ed esiste un documento ufficiale che dice questo o ogni banca deve dedurlo autonomamente, e da cosa ? O il documento non esiste perchè è lo Stato che non vuole dichiararlo in quanto ciò comporterebbe l'iscrizione dell'intero debito garantito nel debito dello Stato stesso? Ed allora la ponderazione qual'è ?
RispondiEliminaIn Italia hanno ponderazione Stato solamente Sace e ISMEA-SGFA. Il Fondo Centrale di Garanzia, non ha, per ora, ponderazione stato. Sarei lieto di essere smentito con precise citazioni normative.
RispondiEliminaAggiungo che leggendo l'art 4, comma 2 della Finanziaria 2009, sotto riportato, non sembra che il momento sia propizio alla concessione della ponderazione Stato
Finanziaria 2009 art 4
1.Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei e internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle amministrazioni pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Suggerisco di rileggere l'intervista rilasciata da Francesca Brunori, Segretario Federconfidi nel Dicembre 2007 e che trovate qui http://www.incentivionline.mcc.it/.
RispondiEliminaAbbiate la pazienza di arrivare all'ultima domanda e vedrete che la garanzia stato è un desiderata non qualcosa di già ottenuto.
Inoltre copio sotto il comma 100 dell'art. 2 della L. 662/1996 (legge istitutiva del FCG) dal quale si deduce che la garanzia è limitata ad un massimo e non è illimitata :
100 . Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Ora le garanzie concesse in base ad un fondo limitato possono essere così utilizzate in Basilea2:
a) il fondo può essere vincolato a garanzia (reale) presso una banca erogante (che deve essere IRB)la quale calcolerà la rischiosità media del portafoglio e quindi il moltiplicatore massimo ammissibile e l'assorbimento di capitale che la banca subirà (ovviamente risulterà attenuato dalla garanzia) e quindi il tasso al quale erogare il prestito (che risulterà agevolato). Questo metodo consente solo l'erogazione a bando (gruppo chiuso di imprese ammesse all'agevolazione in uno stretto arco di tempo)e non a sportello (gruppo aperto senza limiti di tempo nella presentazione delle domande)
b) il fondo costituisce il capitale di dotazione di un ente vigilato ex art. 107 TUB. In questo caso l'ente calcola la rischiosità del portafoglio garantendo (tramite garanzie personali principalmente fidejussioni)con un sistema di rating approvato da BdI e subisce assorbimento di capitale del 6% dell'attivo ponderato. Con questo sistema le garanzie possono essere erogate a sportello.
In conclusione un soggetto (la banca IRB o l'ente/Confidi o SuperConfidi) deve calcolare il rischio con criteri approvati. Non sono più ammissibili criteri di accettazione basati su semplici ratios [altrimenti tanto varrebbe la pena buttare a mare tutti gli investimenti fatti dalle banche IRB in questi anni].
Penso che la Garanzia del fondo, assumendo le caratteristiche di garanzia diretta, a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile, rientra nella categoria di 'Garanzie ricevute' di cui alla Circolare della Banca d'Italia 11.2.1991, n. 139, cap. II, sez. II, par. 3, la quale stabilisce che 'Sono ricomprese nella categoria di censimento garanzie ricevute le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate ['] le garanzie personali di 'prima istanza' [']'.
RispondiEliminaInoltre, la medesima circolare (cap. II, sez. I, par. 3) dispone che l'intermediario intesti la posizione di rischio a nome del cliente verso cui risulta esposto e che intestatari delle segnalazione, fra gli altri, possono essere 'gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile ['].'.
Pertanto, reputo che, potendo il Fondo di Garanzia rientrare nella categoria di intestatari appena citata, l'intestazione da parte degli Istituti di credito debba essere fatta a nome dello stesso Fondo di Garanzia, utilizzando i seguenti dati anagrafici, desunti dal certificato di attribuzione del numero di codice fiscale:
1) denominazione: FONDO DI GARANZIA L. 23.12.1996, N. 662 C/O MEDIOCREDITO CENTRALE;
2) indirizzo domicilio fiscale: Via Piemonte, 51, 00187 Roma;
3) codice fiscale: 97179350588
Penso di non poter condividere la visione speranzosa di frak68 (ho visitato il portale, si presenta bene, però mi lascia perplesso il nome "istituzionale" fondodigaranzia.it, potrebbe essere equivocato);
RispondiEliminami ritrovo nella ricostruzione di P.Moreno, che esclude l'eleggibilità dell'attuale fondo MCC. Non mi spiegherei altrimenti le iniziative in corso per convincere il Ministero dell'economia a riconoscere esplicitamente la garanzia dello Stato su tale fondo: la prima è stata intrapresa dal tavolo di lavoro "Strumenti di ingegneria finanziaria" del Ministero dello sviluppo economico, a cui partecipo; la seconda è l'azione di sensibilizzazione svolta in parallelo dalle associazioni dei confidi.
Allo stato attuale la ponderazione dei crediti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non può essere zero.
RispondiEliminaSotto "Basilea 1" la Banca d'Italia aveva accordato tale ponderazione (seppure esplicitata solo con una lettera particolare a una singola banca) sulla base di una valutazione non esaustiva di tutti i meccanismi di funzionamento del Fondo.
Ora, in base alla normativa di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 263), emerge che per poter fornire la ponderazione zero al Fondo centrale di garanzia occorre che questo fornisca una garanzia e/o una contro-garanzia idonea da un punto di vitsa oggettivo e che sia quindi compliant con la normativa in materia di garanzie personali (la garanzia deve essere incondizionata, specifica, a prima richiesta, ecc); inoltre occorre che la garanzia del Fondo sia effettivamente riferita allo Stato italiano e questo è possibile solo se lo Stato si impegna a coprire le eventuali perdite del fondo anche oltre l'ammontare del fondo di dotazione.
Occorrerebbe una legge che impegnasse lo Stato in tal senso.
In USA hanno fatto molto di più. Forse un piccolo sforzo da parte delle Autorità italiane aiuterebbe a superare la crisi.
Grazie Silviano,
RispondiEliminasei stato prezioso !!!
Ora un'altra domanda. Sul sito di MCC c'è il Decr. Min. Attività Produttive del 23/9/2005 che all'art. 1 comma 2 recita:
"Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di Garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo"
Vi sembra corretta la dizione ? Considera l'effetto della perdita attesa ? Tenete presente che il fondo garantisce operazioni pluriennali?
Io avrei preferito questa dizione :
"I responsabili curano che il valore del fondo al netto delle perdite contabilizzate e di quelle future attese non scenda mai sotto all' 8% degli importi garantiti"
Nota : il fondo non sa calcolare le Perdite Attese future !
Che ne pensate
Il precedente intervento è da attribuire a me claudio c e non a Claudio senza c
RispondiEliminaSe vogliamo una regola equivalente a Basilea 2 approccio standard, allora la copertura del fondo dovrebbe essere pari all'8% dei crediti garantiti, valutati al netto delle rettifiche per perdite attese. Queste ultime dovrebbero essere "spesate", cioè dedotte dall'ammontare disponibile del fondo. Come osserva Claudio c, mi risulta che il Fondo MCC non rilevi contabilmente rettifiche per perdite attese commisurate al rating delle esposizioni garantite. Se si vuole perfezionare il meccanismo, sarebbe opportuno un restyling complessivo del modello operativo del Fondo.
RispondiEliminaIl fondo deve trasformarsi in un 107, il più grande, per dimensione e capacità di valutare il rischio, d'Italia. Oppure ricevere la ponderazione 0, ma il momento non sembra propizio!
RispondiEliminaAltrimenti la sua garanzia non vale più nulla !