Attenti amici mi segnalano le dichiarazioni rese ieri da Corrado Faissola, presidente ABI:
La qualità del credito, in Italia, é infatti peggiorata a seguito della crisi finanziaria. E Faissola ha sottolineato che le perdite su crediti«a fine anno non saranno lontane dai 20 miliardi», rispetto ai circa 11 miliardi di euro dei primi nove mesi dell'anno.I numeri sono pesanti e, purtroppo, ancora in ascesa. Ci vorrebbe un'unità di crisi per seguire in tempo reale la situazione, e cogliere le aree più colpite, le cause e i rimedi. I bilanci delle banche sono in sofferenza, ma reggono. Lo spill over di questi deterioramenti potrebbe invece essere fatale per i confidi, che hanno un modello economico che dipende quasi al 100% da un business, la garanzia, in cui prima si imputano i ricavi, poi emergono le perdite. Adesso stanno emergendo le perdite.
Faissola, intervenuto all'assemblea annuale dell'Aibe (l'Associazione delle banche estere in Italia), ha anche osservato che «non ci attendono mesi facili e di questo dobbiamo essere consapevoli». «Da molti mesi - ha aggiunto - il nostro sistema bancario sta registrando una crescita delle sofferenze. A settembre 2009 quelle lorde sono risultate pari a 55 miliardi di euro, in crescita del 25% su base annua e superiore al 3% in rapporto agli impieghi».
Il presidente dei banchieri ha poi aggiunto che «nel primo semestre del 2009 le rettifiche di valore nette per il deterioramento dei crediti sono state pari a oltre 9 miliardi». Un dato che si é ulteriormente aggravato nel terzo trimestre:«i dati preliminari dei primi nove mesi e relativi alle prime undici banche, parlano di oltre 11 miliardi».
Luca
Se però avessero imputato le previsioni di perdita al momento di imputare i ricavi forse si sarebbero evitate le difficoltà. Ora soccorrerà Pantalone?
RispondiEliminaCiao Luca, ciao Sapio. Quanto incide su questi dati la aumentata attività da parte delle banche del monitoraggio quotidiano del loro portafoglio a causa della paura della crisi? E quanto ancora l'aumentata pressione di Banca d'Italia su questa attività? Non era infrequente fino a un anno e mezzo fa trovare qualche direttore di banca che "rassicurava" il cliente sul fatto che se per 2-3-4 mesi non avrebbe potuto pagare la rata non sarebbe successo nulla, se non pagare un po di interessi di mora...Oggi lo stesso direttore, pressato dall'ufficio monitoraggio della banca, chiama al rientro il cliente anche per 10 euro...Da ciò ne desumo che, fermo restando la gravità della crisi, è in corso una fase difficile anche perchè talune "comodità" al cliente non sono più permesse. Riscontro notevole diversità di comportamento tra la banca di credito cooperativo o popolare del luogo con gli istituti nazionali, molto più rigidi. In sostanza il fenomeno che avverto è una improvvisa intollerabilità delle banche e una mancanza di altrettanto tempestività di risposta delle imprese, male abituate nel passato. Vedo il bicchiere mezzo pieno, però. Non sempre le sofferenze si tramutano in perdite, anzi. Molti istituti, con la scusa della grande crisi, sono diventati improvvisamente intolleranti, poi impazienti di recuperare al più presto l'esposizione, anche a costo di mettere a rientro immediato o addirittura a classificare a sofferenza il cliente. Penso siano tanti i casi in cui il medesimo cliente, capito che il clima è cambiato, porterà i soldini in banca...
RispondiEliminaBartolo: ho appreso anch'io del rigore nel classificare a sofferenza posizioni in arretrato o a incaglio. Un caso riferitomi venerdì: un'azienda finanziata con un mutuo di consolidamento agevolato e garantito di cui non ha pagato la prima rata. La Vigilanza (presente per ispezione) ha detto: come fa a risollevarsi un'azienda così?
RispondiEliminaUn simile rigore suscita antipatia o rabbia (comprensibile nelle imprese che soffrono incolpevolmente di crolli di ricavi o insoluti dei loro clienti). Il far finta di niente è peggio. Da una crisi come questa si esce affrontando a viso aperto i problemi, che non sono sempre gli stessi. In alcuni casi, come dici, la proprietà mette capitale fresco (se ne ha), in altri il consolidamento del debito dà un appoggio per rilanciare un business sano (l'ho visto fare), in altri bisogna dismettere, ristrutturare, liquidare.
Qualsiasi scelta è rischiosa, e le chance di successo sono basse e incerte. Molte imprese hanno chiuso, e molte chiuderanno. Dove le chance sono nulle (con evidenza) non serve accumulare debiti che non saranno mai pagati. Dove la probabilità di farcela è apprezzabile, allora un credito confermato vale di più di uno revocato.
Le crisi senza ritorno si devono gestire in altro modo, anche i loro costi sociali saranno più bassi. Però, sia ben chiaro, non bisogna abbandonare le imprese che chiudono e chi ci lavora al loro destino. Ci vuole qualcuno che se ne occupi.
Verissimo, la clientela male abituata o abituata ad un comportamento elastico sta subendo un veloce riallineamento. Anch'io vedo il bicchiere mezzo pieno. Se è vero che in ns paese è pieno di imprese povere ed imprenditori ricchi forse ora un po' di quella ricchezza riscenderà in azienda.
RispondiEliminaNon bisogna abituare chi lavora nelle imprese che chiudono al loro destino. Stacondivido!!!!
RispondiEliminaAbbandonare non abituare. Scusate l'errore.
RispondiEliminaSarebbe utile sapere con certezza , per i Confidi, proprio in ragione della "cura" dei bilanci in atto da parte degli istituti di credito (che tenderanno a "liberarsi" dei crediti di difficile esigibilità) sè la garanzia sussidiaria possa essere pretesa dal terzo che ha acquisito il credito. EVIDENZIO UNA RISPOSTA DEGLI UFFICI LEGISLATIVI DELLA REGIONE SICILIA :
RispondiElimina1.Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso la nota dell'I.R.F.I.S. 11 dicembre 2003, n.21589, con la quale l'Istituto di credito -gestore, ex art. 43 l.r. 21.12.1973, n. 50, del fondo regionale per il credito industriale- ha sollevato taluni quesiti concernenti la garanzia sussidiaria a carico della Regione concessa, ai sensi del predetto art. 43 l.r. n. 50/1973, agli istituti di credito operanti in Sicilia in favore delle imprese industriali ed artigiane che abbiano richiesto finanziamenti per la realizzazione di investimenti nel territorio della Regione.
In particolare vien chiesto:
a) se la garanzia sussidiaria regionale possa essere liquidata ad un istituto di credito che ha trasferito ad altro soggetto (art. 1260 c.c.) il credito per cui è stata concessa la garanzia stessa;
b) se il corrispettivo realizzato dal medesimo istituto di credito a seguito della cessione del credito possa integrare il requisito dell'accertamento definitivo della perdita richiesto dall'art. 46 della l.r. n. 50/1973 ai fini dell'intervento in garanzia della Regione;
c) se, nell'ipotesi di cessio pro soluto, l'istituto di credito avrebbe dovuto preventivamente richiedere il "previsto" parere del comitato di gestione del fondo presso l'I.R.F.I.S sulla convenienza della cessione stessa;
d) se ed in che limiti operi la garanzia sussidiaria regionale nell'ipotesi di cessio pro solvendo;
e) se possa procedersi nei confronti del cessionario alla liquidazione provvisoria della garanzia ex art. 46 l.r. n. 53/1970 nell'ipotesi di cessione del credito garantito dalla Regione;
f) se possa procedersi alla liquidazione della garanzia sussidiaria regionale qualora tra la banca cedente e il cessionario sia intervenuta una pattuizione "per la quale il cedente rimane titolare del credito nei confronti dei terzi ed il cessionario assume contemporaneamente l'obbligo di gestire, sino alla loro conclusione, le procedure esecutive e concorsuali relative al medesimo credito".
2. Preliminarmente all'esame delle singole questioni si fa presente che l'attività consultiva dello Scrivente è resa su precisi quesiti giuridici sollevati dagli organi di amministrazione attiva che esprimono altresì il proprio orientamento al riguardo.
Cionondimeno -affrontando in uno spirito di fattiva collaborazione le problematiche proposte- in relazione al primo quesito va richiamato il disposto dell'art.1263 c.c.,comma 1, secondo cui, per effetto della cessione, "il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori"; ciò che implicitamente esclude la possibilità di liquidare la garanzia sussidiaria regionale alla banca che ha ceduto il credito ad un terzo.
In altri termini, l'automatico trasferimento al cessionario delle garanzie reali e personali che assistono il credito oggetto della cessione, espressamente previsto dal sopra riportato art. 1263 c.c., comma 1, determina l'impossibilità per l'istituto cedente di pretendere l'intervento in garanzia a carico del fondo di cui all'art. 43 della l.r. n. 50/1973 e ciò nonostante che il corrispettivo della cessione, realizzato dalla medesima banca cedente, non sia satisfattivo di quanto dovuto dal beneficiario del finanziamento per capitale ed interessi
Questo stato di cose è l'effetto palese dell'applicazione dei principi dettati da Basilea 2 in una congiuntura pessima ed in un Paese in la cui struttura produttiva è costitutita da PMI con i noti limiti che tutti conosciamo. Molte PMI hanno chiuso e chiuderanno con buona pace di tutti coloro che criticarono le associazioni datoriali quando, già qualche annetto fà, posero la questione del possibile impatto negativo di Basilea 2 sull'economia reale.
RispondiEliminaExcelsus, si può abolire l'obbligo di assicurare l'auto per la RCA ma non si possono abolire gli incidenti d'auto. Senza Basilea sarebbe peggio per tutti ed i depositanti potrebbero riportare i soldi sotto al mattone per paura di perderli.
RispondiElimina...nella speranza che il premio dovuto all'assicurazione nel frattempo non faccia saltare il banco...oppure nella certezza che Pantalone paghi il premio?
RispondiEliminaPensiamo anche alle molte aziende che stanno reagendo alle difficoltà facendo l'impossibile per mandare avanti l'impresa e difendere il lavoro dei propri collaboratori.
RispondiEliminaIl disagio però sta montando e se non si fa qualcosa avremo presto delle bombe sociali pronte ad esplodere.
Excelsus: anche nella crisi del 92-94 hanno chiuso tantissime micro e piccole imprese per revoca dei fidi (ho un caso in famiglia), e non c'era Basilea 2. Combattiamo il nemico numero uno (prima del numero due), e non diamo la caccia all'untore, cerchiamo piuttosto dei buoni medici.
PS: Chiediamo ai rappresentanti delle citate associazioni perché Basilea 2 ha la colpa del credit crunch: ne sentiremo delle belle (e varie)!
La questione che pone Moreno è molto importante, soprattutto in questa fase: in caso di cessione del credito garantito da un confidi (spesso pro-soluto ad una società terza senza informare il confidi ad un prezzo irrisorio), il confidi deve pagare la cessionaria con la quale non aveva nessun impegno?
RispondiEliminaCristano: in caso di cesione del credito (ad es. tra banca e banca) il confidi garantirà comunque la cessionaria ex art. 1263 c.c. anche se non è stato informato o interpellato.
RispondiEliminaIn tutti i casi invece in cui il creditore (banca) acconsente espressamente alla liberazione del debitore originario garantito dal confidi sostituendolo con altro(es. accollo con effetto liberatorio che potrebbe realizzarsi in varie ipotesi, ad es. nella cessione di azienda o di conferimento di azienda da valere come quota sociale), il confidi stesso non è tenuto più a garantire (salvo diversa volontà) per effetto dell'estinzione della garanzia prestata ex art. 1275 c.c. (applicabile al pegno irregolare - somme depositate dal confidi a garanzia - e non, però, alle garanzie fideiussorie).
A proposito, qualcuno sa dirmi se le attuali garanzie a ponderazione zero sono inquadrabili nello schema della fideiussione (personale) o in quello del pegno irregolare (deposito nummario)?
La classificazione è di fondamentale importanza anche per le fattispecie sopra menzionate.
.... comunque al di là di quanto abbiamo appena detto in tema di cessione del credito e garanzia, l'eventuale natura fideiussoria della garanzia confidi aprirebbe le porte all'applicabiità dell'istituto della confideiussione che genererebbe una maggiore rischiosità per i confidi stessi.
RispondiEliminaIn un periodo come quello attuale di crisi profonda .......
caso concreto: finanziamento 100 garanzia 50 del confidi con fideiussione a prima richiesta del confidi (risponde con l'intero proprio patrimonio alla banca in caso di insolvenza): se la banca cede il credito ad un terzo (società olandese dello stesso gruppo bancario (arbitraggi fiscali in caso di plusvalenze da recupero crediti abbastanza conosciuti)) ad un determinato prezzo 20: ammesso e non concesso che il confidi non viene informato del prezzo di cessione, in caso di insolvenza il confidi deve pagare 50 alla società olandese ? Secondo me almeno deve recuperare subito il 50% di 20 e poi discutiamo sulle azioni di recupero.
RispondiEliminaGrazie a Nicola e Gabriele per aver portato la necessaria cultura giuridica nel dibattito.
RispondiEliminaIl caso fatto da Cristiano non è un chiaro sintomo di "incompletezza" delle convenzioni banche-confidi? Uno dei tanti lavori a cui mettere mano con urgenza.
Nicola, a questa domanda "Qualcuno sa dirmi se le attuali garanzie a ponderazione zero sono inquadrabili nello schema della fideiussione (personale) o in quello del pegno irregolare (deposito nummario)?".
RispondiEliminaLa risposta è "inquadrabile nella fidejussione personale". Se le fidejussioni sono accompagnate da un deposito quest'ultimo non è un pegno ma un indice di capacità patrimoniale del fdjussore.
Il pegno regolare a protezione di una singola esposizione è una garanzia reale (ovvio).
Col deposito a garanzia di più operazioni invece si garantisce la prima perdita di una operazione tranched cover a portafoglio chiuso.
Consiglio pure di rivedere l'argomento delle Garanzie nella circolare 263/2006 di BdI che riguarda Basilea2.
Cristiano, la garanzia del confidi, come ogni altra garanzia, è un accessorio del credito. In caso di cessione, salvo caso eccezionali, la garanzia segue sempre la sorte del credito garantito, indipendentemente dal prezzo di cessione. Giuridicamente, il prezzo è solo il corrispettivo che il cessionario deve al cedente ex contratto di cessione, rispetto al quale il confidi è terzo. Se il credito pertanto è cento e la garanzia confidi è 50, anche in caso di cessione il confidi garantirà sempre il 50& della perdita subita dal creditore cessionario.
RispondiEliminaCondividiamo con il Prof. Erzegovesi la necessità di porre la massima attenzione nella predisposizione delle convenzioni banche - confidi. Se le future garanzie a ponderazione zero dovessero inquadrarsi nello schema della fideiussione (cioè slegate da qualsivoglia deposito di fondi presso istituti di credito) il confidi si vedrebbe esposto ad eventuali azioni di rivalsa da parte del fideiussore della banca in caso di pagamento da parte di questi. In tal caso è auspicabile adottare misure negoziali preventive (es. specifiche clausole contrattuali).
Sapio: non discutiamo l'argomento sul piano tecnico-finanziario. Sotto il profilo esclusivamente giuridico, quando la garanzia confidi si sostanzia in un deposito di somme presso l'istituto di credito (il quale ha la disponibilità materiale della stessa), la garanzia è sempre reale. Sia la giurisprudenza, sia la stessa banca d'italia, sono d'accordo sul punto. Al contrario, una garanzia di natura personale del confidi porrebbe problemi di eventuali azioni di rivalsa in danno di questi(cofideiussione ex art. 1954 c.c).
RispondiEliminaUn legale deve quindi porsi il problema giuridico di come evitare questo rischio.
Nicola e Gabriele: distinguiamo il caso del pegno a protezione del singolo prenditore, dal pegno a protezione di più prenditori. Quest'ultimo potrà operare solo nell'ambito delle tranched cover, dopo che la sua natura si sarà trasformata in corrispettivio dell'acquisto di una quota di portafoglio, il portafoglio più rischioso destinato a subire la prima perdita.
RispondiEliminaCirca l'art. 1594 c.c. non vedo proprio il problema, casomai è l'eventuale cofidejussore privato che deve temere il regresso, il rischio del confidi non cambia.
Sicuramente la garanzia prestata dal confidi, secondo l'inquadramento previsto dalla attuale normativa di vigilanza, e' di natura fideiussoria con tutte le conseguenze del caso, e dunque anche in tema di co-fideiussione, fideiussore del fidejussore, surroga e regresso.
RispondiEliminaA tal fine poco valgono sentenze e indirizzi precedenti.
Caso diverso per i depositi monetari posti a garanzia di affidamenti: possono essere oggetto di pegno, senza tuttavia alcuna pretesa di effetti moltiplicativi.
Ancora diverso il caso di somme a garanzie nell'ambito di operazioni tranched cover: dove tuttavia, ai fini di vigilanza, e' sufficiente il vincolo (dal pdv giuridico si tratta di contratto di garanzia finanziaria ecc)
Grazie per le osservazioni; sicuramente contano le norme di vigilanza ma, ai fini della corretta qualificazione giuridica del rapporto banca - confidi - debitore si dovrà fare esclusivo riferimento al contenuto della relativa convenzione stipulata la cui interpretazione, in caso di contenzioso, sarà rimessa sub iudice.
RispondiEliminaOggi, a tutela dei confidi è sulla convenzione che si dovrà operare con la massima attenzione.
@Nicola e Gabriele. La ponderazione zero è prevista dalla normativa di vigilanza (Circ. 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima) per le garanzie personali qualora il garante (o il contro-garante) sia una Amministrazione Statale di un Paese con rating tra "AAA" e "AA-" (l'Italia rientra tra questi).
RispondiEliminaNel caso di garanzie reali, occorre un pegno su cassa. Attenzione però nel caso di garanzie reali non si applica una ponderazione alla garanzia (come avveniva in Basilea 1), ma si riduce l'esposizione del valore della garanzia al netto di un fattore di sconto che dipende dal grado di liquidabilità della garanzia. Se l'oggetto del pegno è la cassa il fattore di scontp è zero e quindi l'eposizione viene corretta per l'intero valore della garanzia (collateral).
@excelsus: se hai una mail abbstanza grande, ti posso giare l'elenco degli articoli che dimostrano la completa non correlazione tra la crisi e l'introduzione di Basilea2. Anche solo per banali ragioni cronologiche (crisi: agosto 2007. Basilea2: gennaio 2008).
In ogni caso, basta avere presente che il sistema italico di "comodità" per il cliente (per dirla alla Bartolo) non era sostenibile, sia per le banche (quante ne sono fallite o sono state incorporate negli anni '90 ?) sia per le imprese corrette che si vedevano sempre sopravanzate da quelle furbe.