Grazie a Nicola e Gabriele, veri detective delle fonti giuridiche, sono risalito a questa pagina del sito MEF relativa al procedimento di consultazione pubblica sulla Trasposizione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e sull’attuazione della delega di cui all’art. 33 della legge n. 88/209 (comunitaria 2008) in materia di intermediari finanziari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria.
E' lì che trovate la bozza del Decreto legislativo "bomba" che emenda il Titolo V del TUB, relativo ai "soggetti operanti nel settore finanziario" e riscrive l'impianto regolamentare dei confidi.
Allora possiamo smorzare il tono concitato del post precedente e relativi commenti (motivato dalla sorpresa) e dedicarci alla lettura di una bozza ufficiale, sulla quale il Ministero invita a sottoporre commenti secondo quanto disposto in questa scheda informativa.
Il documento da scaricare è intitolato Titolo V, e contiene in sostanza quanto raccolto da una precedente versione informale su cui mi sono basato per il post precedente. Di rilevante aggiungo che il testo disciplina dettagliatamente all'art. 113 l'organismo gestore dell'elenco delle istituzioni di microcredito ex art.111. Non c'è (ancora) un articolo per il gestore dell'elenco confidi ex art 112 (non più 106), però possiamo desumerne le caratteristiche per analogia dal citato art. 113, dove si stabilisce che l'Organismo (per il microcredito) possa chiedere contributi a copertura delle proprie spese, debba vigilare sul rispetto della normativa da parte degli iscritti e per questo possa chiedere loro dati e notizie. La Banca d'Italia supervisiona il supervisore; su questo il DLgs in bozza recita:
6. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall’organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.La disciplina della struttura e funzionamento dell'Organismo compete al MEF.
7. La Banca d’Italia informa il Ministro dell’economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento.
Tornando agli intermediari vigilati (iscritti all'albo ex art. 106 del nuovo decreto, non più 107), di rilievo la previsione degli art. 113 bis e ter che conferisce alla Banca d'Italia i poteri di sospensione degli organi amministrativi e di nomina di commissari straordinari e di revoca dell'autorizzazione: non più quindi il solo potere di cancellazione dall'elenco, ma un impianto sanzionatorio e di gestione delle crisi più forte, come quello delle banche.
Commentavo oggi pomeriggio le disposizioni transitorie di cui all'art Z (sic) del Dlgs:
- i confidi 112 (già 106-155) possono operare con lo status presente fino al 31/12 /2011; nel secondo semestre 2011 devono presentare domanda di iscrizione al nuovo "elenco" presso l'Organismo gestore, oppure all'albo dei confidi vigilati presso la Banca d'Italia (se rientrano nei requisiti);
- i confidi 106 (attuali 107) hanno 6 mesi di tempo dall'entrata in vigore del nuovo decreto per ripresentare domanda di iscrizione all'albo "sostitutivo" dell'elenco speciale; dovranno allegare documentazione "attestante il rispetto delle previsioni di cui articolo 106, comma 3, lettere c), d), e) ed f)", che non ho ritrovato nella bozza (versioni diverse?), ma dovrebbero essere i requisiti di capitale versato, il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, i requisiti dei soci qualificati e degli esponenti aziendali e l'insussistenza di legami con soggetti che ostacolino le funzioni di vigilanza; un altro compitino a casa da scrivere sul diario (peccato, a Trento era da poco arrivata una bella pagella ai due confidi neo-iscritti);
- nei sei mesi di "moratoria" si blocca l'iscrizione di nuovi soggetti all'attuale elenco speciale, che al termine di tale periodo viene chiuso. Quindi in caso di approvazione tutto si fermerebbe per i confidi che avrebbero dovuto iscriversi per il superamento della soglia a fine 2009 e sua conferma a fine giugno 2010.
Ultima ma non minima questione: il Ministero del tesoro andrà a rivedere i limiti minimi per l'iscrizione all'albo dei confidi vigilati, ovvero ad innalzarli rispetto agli attuali 75 milioni? Del resto le nuove regole proposte recepiscono le pressioni di alcune associazioni dei confidi per una vigilanza più "proporzionata" (ne accennavo in questo post di dicembre). Si dibatteva: ci sarà una proroga dei termini per l'iscrizione (31/12/2009) che incombevano? Noi dicevamo di no, loro sapevano che si preparava qualcosa di più di un mero rinvio all'italiana.
E dell'avventura dell'iscrizione a 107 per i 40 confidi e più già autorizzati o in istruttoria con le attuali regole, che cosa rimarrà? Qualcosa di simile a una traversata sull'Amerigo Vespucci, la nave scuola orgoglio della Marina italiana, che ci regala il suo motto profetico, col quale mi congedo:
"Non chi comincia ma quel che persevera"Luca
PS: Amici che operate nei confidi, nel procedimento di consultazione, spremetevi (spremiamoci) le meningi; non lasciate la palla ai pur bravissimi lobbisti delle associazioni confidi, che hanno eseguito, di concerto con Banca d'Italia, un'elegante manovra di riordino normativo, ma sono lontani dalle prime linee dove si impara sulla propria pelle a distinguere le cose che servono dal resto.
PS2: Quanto sopra prospettato vale ovviamente se il Dlgs in consultazione verrà perfezionato e promulgato.
PS3: Di questo decreto di parlerà molto, almeno nei foyer, alla Convention ABI Basilea che si tiene a Roma il 4 e 5 maggio; io non ci sarò, purtroppo.
PS4: Vi confesso una cosa, con la sincerità che vi aspettate da me: ricevendo le prime notizie sul decreto bomba mi sono girate le scatole, e non poco. Non chiedetemi perché. Ma poi ho pensato all'Amerigo Vespucci a vele spiegate ...
Luca: che vuoi dire con questa frase "Penso che il decreto "bomba" rifletta la preoccupazione della Vigilanza per la deriva che stava prendendo il passaggio a 107 dei confidi nel quadro normativo e nella situazione di mercato del credito attuali." ?
RispondiEliminaNon è tutt'oro quel che luce e ... ottiene l'iscrizione 107?
Speriamo che questo decreto non abbia finalità "gattopardesche" per tornare al passato.......io temo di si.
RispondiEliminaSapio, inutile nascnderlo,i confidi sono arrivati impreparati all'appuntamento con l'iscrizione. Alcuni di loro speravano nella proroga o nell'innalzamento della soglia. A fine anno, quando la scadenza è stata confermata, questi hanno inviato domanda così come potevano. Ma pure i diligenti, che si sono mossi per tempo, possono in diversi casi avere inviato programmi e relazioni approssimative. Immagino che la Divisione competente della Banca d'Italia si sia trovata con un numero rilevante di dossier non lavorabili. Aggiungiamo la pressione delle scadenze (il 31/12/09 e i 120 giorni dalla presentazione della domanda), il fatto che i bilanci dei confidi sottoposti a Banca d'Italia portano le ferite della crisi, e la farraginosità dei dispositivi di vigilanza sui 107 (da tempo lamentata da via Nazionale). Cosa otteniamo? La ricetta di un disastro, per di più annunciato.
RispondiEliminaIn un primo momento (voci raccolte, prendetele con beneficio d'inventario) Banca d'Italia avrebbe deciso di fronteggiare il problema autorizzando i casi presentabili e sospendendo quelli lacunosi. I 107 autorizzati avrebbero poi preso tempo prima di iniziare l'operatività da vigilati, mettendo in ordine le cose. Gli altri avrebbero avuto ancora più tempo. Se poi fossero rimaste delle gravi lacune, ci avrebbe pensato il Servizio vigilanza alla prima segnalazione o ispezione, richiedendo nei casi gravi la cancellazione dall'elenco speciale.
Ci si è accorti che non sarebbe bastato ad evitare grossi guai, e non tanto per gli iscritti, che stavano facendo rapidi progressi (salvo i casi di forti perdite patrimoniali), quanto per il limbo degli istruendi e dei futuri applicanti, che avrebbero superato la soglia nel 2010 e oltre.
I confidi (alcuni dei loro rappresentanti, molti erano del tutto ignari di questo retroscena) e l'Organo di vigilanza si sono guardati in faccia, hanno censito i problemi sul tappeto, hanno discusso, ed è venuto fuori il decreto bomba.
Penso che sia andata così.
Ma la certezza del diritto in questo benedetto Paese esiste ancora? Scusate lo sfogo, ma cambiare le regole del gioco in corsa mi pare una follia. Va bene un innalzamento della soglia dei 75 ml, ma cosa ci azzecca far ripartire da zero o quasi le procedure per i confidi già iscritti al 107?
RispondiEliminaI nuovi confidi 106 (attuali 107) segnaleranno in Centrale Rischi?
RispondiEliminaUna prima sommaria osservazione sul regime transitorio:
RispondiEliminai confidi che oggi hanno maturato i requisiti per l'iscrizione all'elenco speciale 107 TUB, in base alla normativa attualmente in vigore hanno oggi la possibilità (e fino alla scadenza dei termini- giugno/agosto 2010) di presentare la domanda di iscrizione, sulla base dei volumi attualmente previsti.
Quid iuris nel caso in cui si presenti la domanda (e maturato i requisiti) prima dell'entrata in vigore del nuovo D.lgs (che non ha ancora definito i volumi minimi richiesti) e nelle more dell'istruttoria sopraggiunge il nuovo D.lgs?
Il regime transitorio stabilisce che 'Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1' settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, presentano istanza di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 corredandola della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui articolo 106, comma 3, lettere c), d), e) ed f). ). Fino a tale data la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco speciale, nel quale non possono essere iscritti nuovi soggetti'.
Nella sostanza con il nuovo impianto normativo sembrerebbe generasi una situazione di questo genere:
1) gli attuali confidi già iscritti 107 dovranno adempiere ad una mera formalità documentale di reiscrizione entro il termine previsto dalla norma transitoria (da notare che, a differenza degli altri intermediari (comma 6 art. z), per gli attuali 107 la norma transitoria (art. Z comma 5), non prevederebbe sanzioni in caso di omissione di tale formalità!
2) per i confidi oggi iscritti 106, per diventare vigilati, dovranno invece ottenere apposita autorizzazione, (forse con requisiti nella sostanza rinforzati) anche se hanno presentato domanda di iscrizione (e maturato i requisiti) antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo D.lgs. e non ancora 'formalmente accettata' da BI.
Forse sull'argomento, anche per motivi di equità sostanziale, si potrebbero presentare delle osservazioni a favore di chi oggi ha già le condizioni per iscriversi ed ha fatto legittimo affidamento, anche con investimenti, sull'aspettativa di termini e condizioni normativamente previste, oggi ancora (solo formalmente) in vigore.
Tom, i nuovi 106 seguiranno le regole degli attuali 107, semmai precisate e rinforzate. Quindi presumo di sì. Ma le segnalazioni Ce.Ri non sono una quisquilia rispetto a quello che sta succedendo?
RispondiEliminaNic&Gabri: ma siete sicuri che la reiscrizione degli attuali 107 al nuovo albo 106 sarà una mera formalità? Parentesi: spero che presto il MEF aggiorni il testo sul sito di consultazione, che ha rimandi monchi. Parafrasando Loretta Goggi: che fretta c'era? ...
RispondiEliminaLuca, per la tempistica forse sarebbe stato meglio attendere la scadenza dei termini previsti dall'attuale normativa per la presentazione delle domande di iscrizione 107; tutti avrebbero giocato alle stesse regole e con lo stesso mazzo di carte!
RispondiEliminaA quali termini vi riferite? Il 31/8/2010 che vale per i confidi che devono (dovrebbero) iscriversi nel 2010?
RispondiEliminaSi Luca.
RispondiEliminaLa norma transitoria stabilisce che: Fino a tale data (6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo titolo V TUB) la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco speciale, nel quale, però, non possono più essere iscritti nuovi soggetti.
Ho capito bene che i Confidi che hanno presentato domanda per il 107 e che hanno il procedimento in corso, se non ottengono l'iscrizione prima dell'entrata in vigore del Decreto di fatto dovranno far riferimento al 106 e alle nuove disposizioni ?
RispondiEliminaPossibile che il comma 5 della lettera Z contenga un refuso e di fatto, nel riferirsi al 106, comma 3, lettere c), d), e) ed f), in realtà voglia riferirsi al processo di autorizzazione indicato nel nuovo art. 107 comma 1 e quindi, che i soggetti già iscritti al 107, per passare al 106, dovranno (nuovo 107, lettere citate del comma 1):
RispondiElimina"c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca
d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; .....". ?
La nuova previsione dell'art. 106 non vedo dove abbia le citate lettere.
L'attuale art. 106 come lettere se non erro, al comma 3, si fermi alla lettera "d)".
Fabio: c'è un errore nel riferimento, ovviamente. Sui punti c,d,e,f la penso come te (l'ho scritto ieri sera).
RispondiEliminaFabio, sul trattamento degli aspiranti 107 con domanda in corso alla data di entrata in vigore del decreto: sì, penso che debbano ripresentare domanda con le nuove regole, l'elenco speciale rimane attivo per sei mesi, ma le nuove iscrizioni sono bloccate, dice l'art. Z
RispondiEliminaLa prima impressione leggendo la bozza del provvedimento e' che l'organismo previsto espressamente per il microcredito possa agevolmente essere esteso anche ai confidi, magari con qualche dettaglio vista la particolarità.
RispondiEliminaAl proposito la normazione e il relativo elenco di cui all' art 112 a mio avviso riguarderebbe tutti i confidi, sia 106 sia non-106, proprio in quanto confidi. L'essere sottopsti a vigilanza sarebbe un quid pluris (di assoluto rilievo), ma non esimerebbe dall'elenco di ci al 112 (che in questo senso avrebbe la funzione sostitutiva del 155, c. 4).
A supporto di tale tesi c'è poi il fatto che lo stesso 112 regola nei successivi commi solo i confidi 106.
Ovviamente l'organismo preposto assume notevole importanza, con una valenza forse anche oltre il tecnico....
Ma e' una mia interpretazione
Luca: dopo la tua sollecitazione, rapidissima indagine e prime (credibili) indicazioni. Soglia invariata, solo 106 vigilati e chi resta fuori finisce, al massimo, nei mediatori creditizi; niente più confidi 106 "old style". Ti sembra credibile? Nel frattempo mi è giunta voce che si stanno organizzando le truppe cammellate per far pervenire in tempo utile le osservazioni. Credo sarebbe utile raccogliere osservazioni anche sul blog, e postarle in un link a parte amministrato da te. Cosa ne pensi?
RispondiEliminail processo di kafka...
RispondiEliminaecco, man mano la burocrazia si allarga man mano ci si allontana dalle imprese che si vorrebbero sostenere. Questa e' la verita'. Il resto e' tutto fumo.
Si vuole che i confidi siano vigilati? Bene. Albi o non albi, organismi che controllano altri organismi a loro volta controllati da un ulteriore organismo.
Il controllo loop and loop...
Si faccia un bel collegio sindacale con il presidente nominato da Banca d'Italia, sede regionale, che controlli il confidi sulla base di tecniche di revisione adottate per le banche, in particolare per il rischio di credito e quello di portafoglio per l'investimento dei fondi rischi. E morta li'.
Professore: dando per assodato che il riferimento del comma 5 all'attuale 106 sia un refuso, come è da interpretare che per chi ha già ottenuto il 107, per l'iscrizione al 106 debba attestare il capitale versato e presentare un "programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto" ?
RispondiEliminaIn pratica, si ricomincia da capo ?
Grazie, Roberto. Confidi tutti vigilati, ma i sottosoglia dal mitico Organismo e i soprasoglia da BI. Io l'ho capita così. Per il forum di discussione il blog va stretto. Se volete apro imo spazio su Google group o Google sites.
RispondiEliminaLo farei dedicato ai confidi, non a tutti gli intermediari del titolo V. Tieni a bada le truppe fino a domani. Ce la puoi fare?
Jaures: non si troverebbe mai un sindaco così poliedrico e coraggioso. Per controllare bisogna anche stare nella struttura e avere gli strumenti.
RispondiEliminaFabio: no, non penso si ricominci da zero, i 107 autorizzati dovranno presentare degli aggiornamenti, ma attenzione, iniziando a operare avrebbero dovuto comunque fare segnalazioni e rispondere a richieste di report dalla Vigilanza. I 107 seri sulla sostanza delle nuove norme ci sono già.
Da Pirandello a Kafka, passando per Harry Potter. Certo che per gente che all'apparenza sembra fatta solo di numeri e di commi non ce la caviamo male.
RispondiEliminaAvanti allora con la discussione, seguiamo "virtute e canoscenza".
Luca: credo anch'io sia così (almeno negli intendimenti di chi ha riscritto la norma). Personalmente sono d'accordissimo sull'aprire uno spazio. E, se mi è consentito, un piccolo consiglio: calma e riflessione. Il primo impatto è devastante, sono d'accordo (a Luca sono girate le ... scatole, il mio morale è sceso ben al disotto della suola delle scarpe), ma per il momento è ancora tutto da decidere. Fermiamo le scatole, risolleviamo il morale e uniamo le voci per dire quello che non va. Con buon senso e pragmatismo.
RispondiEliminaPenso che come molti di Voi devo metabolizzare e riuscire ad avere tempo e informazioni per riordinare le idee.
RispondiEliminaCerto mi viene in mente Banca Popolare di Garanzia e dall'altra parte Banca d'Italia che con l'attuale normativa, di fronte a Confidi 107 e non banche, nell'impossibilità di commissariare, ecc.
Penso che alla base ci sia una profonda riflessione sulla difficile attività esercitata dai Confidi, in particolare in tempo di crisi e che il fine sia di mirare ad una solidità degli operatori vigilati. I non vigilati direttamente, ma per il traminte del nuovo organismo, probabilmente dovranno avere caratteristiche di effettiva minore dimensione, anche con riferimento ai singoli rischi assumibili (e non solo il complessivo rischio).
Il Kaos è massimo e la situazione pare eccellente.
RispondiEliminaeccellente per cosa ?
RispondiElimina"Nel torbido si pesca meglio" (Tony Curtis in "Operazione sottoveste")
RispondiEliminaMi sforzo di vederla come un'opportunità per confidi dinamici..
Come già detto, calma e gesso. Sbollita in un paio di giorni la sorpresa bisogna capire la filosofia di questo rivolgimento copernicano. Poi, come al solito, il diavolo si nasconde nei dettagli, per cui la normativa completa (anche dei regolamenti di bankitalia, che necessiteranno di una revisione) potrebbe essere pessima a fronte di una filosofia ottima e viceversa.
RispondiEliminaOltre ad un posto dedicato, idea ottima di Luca, propongo anche un processo comune (a titolo esemplificativo):
1) lettura e comprensione di tutti gli aspetti;
2) condivisione e discussione per verificare di aver capito bene;
3) discussione per valutare pro e contro;
4) proposta di modifica del testo proposto;
Mi ripeto: prendetelo come un esempio. Siamo tante teste con tante opinioni spesso diverse ma con obiettivi comuni: il bene delle nostre imprese e del sistema confidi. Ci manca forse un po' più di metodo per essere non solo un blog, ma una fonte molto qualificata di intervento su un sistema, quello dei confidi, che conosciamo bene da molti punti di vista.
Fabio: corretto, una delle molle che ha fatto arrivare il DLgs è la necessità, oggi per la Vigilanza, di avere il kit completo di strumenti per la gestione delle crisi.
RispondiEliminaCarissimi, scrivo queste prime note di riflessione sul documento per la consultazione del MEF senza aver letto nessuno degli altri commenti. Mi scuso, quindi, se dirò cose scontate.
RispondiEliminaInnanzi tutto cominciamo dai commenti che ho sentito oggi al convegno su Basilea3 da parte del MEF e della Banca d'Italia. L'obiettivo è di fare "piazza pulita" dei 106 (secondo l'attuale numerazione). Ovviamente non solo i confidi. Quindi si aprono due strade: 1) diventare intermediari vigilati ex nuovo 106; questa categorai è simile all'attuale 107, ma con una vigilanza più intensa, direi molto più vicina a quella bancari di quanto non sia oggi, sia per quanto riguarda i provvedimenti che la BI può assumere sia per quanto riguarda le procedure di liquidazione. 2) diventare un intermediario di piccola dimensione che fa solo microcredito (vigilati non più da BI, ma da un Organismo creato ad hoc).
La conseguenza è che gli attuali "confidi-106" o "Confidi-155" sarebbero (ricordiamo che è sempre un documento per la consultazione) destinati a sparire.
Questo apre la strada a un nuovo e più vigoroso processo di rafforzamento dei confidi che ancora non sono diventati intermediari vigilati e che dovranno necessariamente decidere se stare sul mercato diventando intermediari vigilati o sparire.
Per i confidi già 107 la situazione è meno drammatica. E' vero che si chiede una nuova domanda di iscrizione nel nuovo albo (e questo, francamente, mi sembra una grossa stupidaggine, anche se la domanda è semplificata. Quindi è uno dei punti su cui sicuramente intervverò/interverremo in sede di risposta alla consultazione), ma di fatto l'operatività resta quella attuale. Il vero cambiamento è la vigilanza BI molto più invasiva, ma chi ha fatto il processo per diventare 107 già si era reso conto che le cose si facevano molto più serie.
Fine del commento.
Che fare in sede di consultazione? Sincermanete, la volontà forte di "annientare" i 106 (non solo confidi) mi spingerebbe a non chiedere una sorta di nuovo elenco generale; punterei su una fase transitoria più lunga. Ora sono solo 18 mesi (fino al 31.12.11) che mi sembrano sinceramente pochini per una tale rivoluzione.
Secondo, chiederei per gli IF vigilati la riduzine dei vincoli operativi, ad es. espandendo la possibilità di fare prestiti e altre attività, atteso che il livello di vigilanza è equivalente a quello previsto per le banche.
Adesso leggo gli altri commenti del blog e vedo se mi viene qualche altra idea
Ho letto i commenti di questo post. Vedo una preoccuppazione veramente eccssiva, soprattutta se confrontata con i toni concilianti di MEF e Bi di stamattina (sempre che non staino barando).
RispondiEliminaSul problema dei tempi, mi sembra una tipica cosa da puntualizzare in sede di commento alla consultazione. Io oggi la vedo così: chi ha un processo pendente, finisce il processo. Questo è ovvio, ci mancherebbe altro: un procedimento amministrativo avviato non può essere eliminato ex abrupto. Chi ha i requisiti maturati da poco e che avrebbe fatto istanza di iscrizione al cvecchio 107 a luglio-agosto 2010 dovrà fare istanza al nuovo 106.
Organismo nuovo. Non ci perderi molto tempo. Ricordiamo che questo organismo vigila solo gli operatori del microcredito, in pratica i confidi che imploderanno e che mi auguro siano pochi. Quelli che evolveranno (nuovbo 106) saranno vigilati da Bankit.
@Luca: non ti facevo cosi dietrologo. Non credo proprio che dietro questo decreto ci siano le istanze dei confidi! Il problema sono i 106 in generale. Se vi è capitato di andare in giro sul sito Bankit negli ultimi giorni avete visto quanti provvedimenti di cancellazione di 106 (tutti non confidi) ci sono?
Claudio: OK grazie per le news. Prendo per buone anche le tue considerazioni sui "toni concilianti" del MEF e di Bankit, per quanto, nella mia vita precedente, quando venivano usati toni accondiscendenti, era meglio camminare rasentando il muro! (Mi perdoni la battutaccia?). Comunque, se ho ben capito, resterebbero il problema della tempistica per i "vecchi 106", ma soprattutto l'intensità della Vigilanza sui "Nuovi 106". E' corretto o manca qualche altra cosa?
RispondiEliminaScusami Claudio ma da dove evinci che i confidi ex art. 155 comma 4 sono destinati a sparire?
RispondiEliminaClaudio: grazie dell'intervento da Roma, immaginavo che oggi ne avrebbero parlato. Sul punto dell'elenco confidi, non ho trovato nella bozza di decreto appigli per assimilare istituti di microcredito e confidi non vigilati. Dei primi si parla all'art. 111, dei secondi all'art. 112. L'Organismo gestore dell'elenco del microcredito è disciplinato all'art. 113, quello dei confidi è semplicemente menzionato al comma 1 del 112: sono la stessa cosa? Il 113 c.1 parla di elenchi e relative sezioni separate, l'elenco confidi è una sezione separata? Se fosse così, dal testo si evincerebbe una riproposizione della sezione speciale dell'elenco generale, dato che sempre all'art. 112 si dice che i confidi sopra le soglie sono tenuti a chiedere autorizzazione per iscriversi all'albo ex art.106, ma non si nega che possano sopravvivere confidi non iscritti, se iscritti all'elenco tenuti dal nuovo Organismo.
RispondiEliminaInsomma, ci sono alcuni punti ancora da chiarire.
Scusa per la trepidazione che posso aver trasmesso, ma l'effetto sorpresa all'inizio disorienta. Saremo più riflessivi d'ora in poi.
L'esempio che noi abbiamo posto è quello di un attuale 106 che ha depositato domanda di iscrizione al 107 non ancora accolta da BI. Se nelle more dovesse sopraggiungere l'entrata in vigore del nuovo titolo V del TUB che fine farebbe il procedimento?
RispondiEliminaAllo stato, la bozza della nuova normativa, nella parte che disciplina il regime transitorio, non sembrerebbe regolare la fattispecie, anzi si precisa che fino a sei mesi dall'entrata in vigore della legge, Banca d'Italia continua a tenere l‟elenco speciale" 107, nel quale non possono però essere iscritti nuovi soggetti.
Come deve interpretarsi tale norma relativamente alla fattispecie prospettata?
Il procedimento in essere si interrompe con la necessità di presentare una nuova domanda?
Oppure la domanda di iscrizione 107 dovrebbe convertirsi automaticamente in quella di autorizzazione per l'iscrizione al nuovo albo 106?
Che ne pensate?
Sarebbe il caso di far presente la problematica in sede di consultazione?
Ciao Luca e visitatori tutti. Se ritenete sia utile possiamo organizzare una videoconferenza (posso abilitare 20 postazioni, speriamo bastino. basta che vi attrezziate solo di web cam, e cuffia-microfono)magari per un venerdi pomeriggio o sabato mattina. Chiederei a Luca e Claudio D'Auria (ottima, come al solito, la sua "vision") di essere i conduttori e di aprire i lavori commentando il provvedimento in consultazione. Si potrebbe poi ascoltare gli altri partecipanti e alla fine tirare le somme fissando i punti inderogabili che potremmo far pervenire al Ministero e alle Federazioni dei confidi. Datemi istruzioni al riguardo. Un caro saluto a tutti, Bartolo
RispondiElimina@Nic&Gabri: mi sembra evidente che i procedimenti in corso saranno portati a conclusione. IL tempo c'è (6 mesi dall'entrata in vigore non sono pochi per procedimenti già avviati). Inoltre, direi che una domanda presentata sulla base di una determinata normativa non può venire accantonata perchè nel frattempo cambia la normativa. Va concluso comunque il procedimento pendente.
RispondiElimina@Alex: l'art. 155 è abrogato (vedi art. 2, comma 14 del decreto legislativo in consultazione).
@Luca: in effetti, non si dice da nessuna parte che l'Organismo vigilerà sui confidi non vigilati da BI. Però, ragioniamo: se un confidi non diventa vigilato ex nuovo 106 che fa? O viene cancellato oppure retrocede in una categoria diversa (microcredito, mediatori, ecc.). Comunque, concordo con te che l'art. 112 deve essere scritto meglio perchè si occupa solo dei confidi vigilati (il che fa pensare che altri tipi di confidi non sono immaginabili).
Ho appena notato che c'è un errore materiale all'art. 113, comma 2, laddove fa riferimento a un comma 5 dell'art. 111 che non esiste.
Evitiamo commenti spiacevoli.
@Roberto: bella la battutaccia!
@Caludio: grazie per la risposta.
RispondiEliminaQuindi chi ha presentato una domanda per l'iscrizione all'elenco 107, si vedrà automaticamente iscritto, in caso di concessione di autorizzazione da parte di BI, al nuovo albo 106.
Tuttavia, la norma transitoria tace in proposito.
Non pensi che occorrerebbe un regime transitorio che fissi anche una data, oltre la quale le nuove domande presentate saranno assogettate alla nuova procedura, secondo il principio del tempus regit actum?
Questo normalmente accade nelle normative procedurali.
@Nic&Gabri: purtroppo la norma transitoria prevede una nuova procedura di iscrizione al nuovo 106 anche per chi è gia iscritto al 107. Quindi chi ottiene l'iscrizione al vecchio 107 in base a un procedimento pendente, poi dovrebbe comunque chiedere l'iscrizione, secondo la procedura semplificata, al nuovo 106.
RispondiEliminaAnche se è una procedura semplificata, sinceramente non capisco il senso di questa norma che rappresenta un inutile appesantimento sulle strutture già 107 (confidi e non).
Come ho detto nel mio primo intervento in questo post, ritengo che un nuovo procedimento (seppure semplificato) per chi è già nell'elenco speciale sia un non senso e vorrei sottolinearlo nei commenti per il MEF.
Dott. D'Auria: grazie ancora. Condividiamo con lei nel considerare eccessivamente formale la norma che impone agli attuali 107 una nuova iscrizione con procedura semplificata al 106 novellato.
RispondiEliminaTuttavia, per chi non sarà iscritto al 107 al momento dell'entrata in vigore del nuovo titolo V ma avrà a quella data pendente una procedura di iscrizione (al vecchio 107), ci sarà da capire:
1)quali norme procedurali andranno a regolare l'iter di iscrizione. Con l'attuale norma transitoria, ai procedimenti pendenti a quella data si applicherà integralmente il nuovo titolo V che tra l'altro al novellato art. 107 comma 3 attribuisce a BI il potere di disciplinare le nuove procedure di autorizzazione.
2)a tal riguardo, per comprenderne appieno gli effetti concreti sulle procedure, bisognerà anche attendere la successiva normativa regolamentare di BI, rispetto alla quale si aprirà probabilmente una fase di consultazione pubblica.
3)se le nuove disposizioni si applicheranno indifferentemente a tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo impianto normativo e quindi anche a quelli in avanzato stato procedurale. E con l'attuale norma la risposta dovrebbe essere affermativa.
4)se ci sono o ci saranno in futuro norme procedimentali a contenuto più sostanziale immediatamente applicabili. Già il novellato art 107 prevede quale atto conclusivo dell'iter procedimentale un atto amministrativo a contenuto autorizzativo per l'iscrizione al nuovo 106 che dovrebbe applicarsi, stante l'attuale tenore letterale della norma transitoria, immediatamente anche ai procedimenti in corso.
5)in caso di esito positivo di tali procedimenti pendenti, gli intermediari non potranno essere iscritti all'attuale 107 per disposizione della norma transitoria. Quindi si deve presumere che saranno iscritti al nuovo 106.
6)E quindi anche questi dovranno attivare la procedura semplificata di nuova iscrizione prevista per gli attuali 107 già iscritti?
7)gli intermediari finanziari e i confidi che avranno pendente il procedimento di iscrizione all'attuale 107 dovranno almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato nella norma transitoria, presentare comunque istanza di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero nell'elenco di cui all'articolo 111 o nella relativa sezione speciale, dopo aver apportato allo statuto le necessarie modifiche.
Non crede che ci sarà qualche difficoltà da parte degli operatori sulle scelte da compiere in futuro?
Non sarebbe meglio inserire nella norma transitoria un momento temporale (cioè una data) dal quale far partire per le procedure pendenti l'efficacia della nuova normativa?
@ Claudio
RispondiEliminaTi dico come interpreto la riforma:
a)tutti i confidi ex art. 155 comma 4 verranno trasferiti in un elenco tenuto da un apposito organismo (vedi art. 112 comma 1);
b) i confidi che superano determinati volumi di attività finanziaria saranno tenuti ad iscriversi nell'albo previsto dall'articolo 112 comma 3 (il nuovo 106);
c)circa i requisiti di iscrizione (per i confidi ex art. 155 comma 4) si continua a far riferimento a quelli previsti nella Legge 326/03 aggiungendo però i requisiti onorabilità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
Conclusione ci saranno, come adesso, due elenchi o meglio un elenco ed un albo rispettivamente per i confidi ex art. 155 comma 4 e per i confidi ex art. 107.
Cosa cambierà per i confidi ex art. 155 comma 4?
solo che sarammo soggetti ad un maggior controllo pa parte di del organismo e questo è un bene per tutti.
@Alex: concordo. Hai ricevuto l'invito a decretoconfidi.smefin.org?
RispondiEliminaScusate correggo l'ultimo rigo
RispondiElimina"solo che sarammo soggetti ad un maggior controllo pa parte del nuovo organismo e questo è un bene per tutti".
Si Luca, mi sono anche registrato ma non riesco ad inserire i commenti.
RispondiEliminaL'accesso al sito col link 'Accedi' in basso a sinistra è macchinoso, prova a seguire le istruzioni che ci sono nella home page di decretoconfidi. Tieni conto che devi inserire l'email con cui ti sei registrato nel campo che appare cliccando sul link 'Accedi con un altro account', poi ti porta sulla pagina di login e allora, mettendo email e password, finalmente dovresti essere abilitato come editor del sito, quando torni alla home page vedi la barra di comandi in alto e i link e i bottoni per aggiungere commenti e allegati sulle pagine.
RispondiEliminaSe hai problemi sentiamoci, ci tengo che alla discussione partecipino esponenti del mondo 106 che come te sono desiderosi di restarlo evolvendo però in positivo, cambiando se è utile o necessario.
Il commento di Alex delle 17:05 andrebbe spostato sul nuovo sito perchè è una specie si punto fermo dal quale far ripartire la discussione. Infatti se è così allora le novità sono più formali che sostanziali. Il problema sarà quello di adeguare le norme all'intenzione del legislatore prevedendo un periodo transitorio.
RispondiEliminaGiusto, Sapio, l'ho copiato alla pagina dell'art. 112 c. 1 di decretoconfidi.smefin.org
RispondiEliminaCiao Alex probabilmente ci incrociamo in giro ma non ci conosciamo ancora...
RispondiEliminaSiamo frequentatori da tempo del sito di Luca e ci farebbe piacere scambiare qualche idea con te (magari anche sulla nuova disciplina per i confidi).
Se ti va,possiamo anche scambiarci delle mail oppure vederci.
Ciao
@ Nic&Gabri
RispondiEliminamolto volentieri, del resto siamo di Teramo.