Magda Bianco e Monica Marcucci (Banca d'Italia) sono intervenute alle Commissioni riunite giustizia e attività produttive della Camera per relazionare nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali. Cito alcuni passaggi:
E’ ancora complesso offrire giudizi analitici: emergono sia elementi positivi, sia alcune incertezze. Tra i primi si segnala una riduzione della durata delle procedure, in particolare con riguardo ai concordati preventivi, per i quali la percentuale di quelli che si conclude entro un anno è in media cresciuta; tra i secondi va valutata la percentuale di imprese che “sopravvive” a un concordato. [...]Una certa “mortalità” dopo un concordato può essere fisiologica (ed è stata riscontrata in altri sistemi dove istituti simili, quali il Chapter 11 negli USA, sono comuni), specie in un periodo di difficili condizioni economiche generalizzate; le percentuali – soprattutto quelle riferite alla sopravvivenza dopo l’apertura - potrebbero peraltro essere un segnale di un utilizzo non ancora maturo, in quanto prevalentemente liquidatorio e non conservativo, dello strumento.[...]Il documento approfondisce poi i temi dell'amministrazione straordinaria e dei reati fallimentari. E' corredato da grafici molto chiari.
Disciplina dei reati fallimentari a amministrazione straordinaria sono due profili importanti su cui non è intervenuta la riforma.[...]
Oltre a rivedere queste due aree, andrebbe considerata l’introduzione di una disciplina del fallimento della persona fisica e del piccolo imprenditore.[...]
la disciplina del concordato preventivo, [è] ancora migliorabile sul piano degli incentivi al raggiungimento di accordi che massimizzino l’interesse dei creditori. [...] Andrebbe pertanto considerata l’opzione di consentire che il piano di ristrutturazione non venga presentato contestualmente all’istanza di concordato, ma in un tempo ragionevole successivo ad essa, in modo da permettere al debitore di dedicarsi, opportunamente assistito, alla predisposizione di un piano di risanamento, al riparo dalle azioni esecutive e disgregatrici dei creditori.
Il secondo intervento, di portata più generale, dovrebbe essere quello di rendere disponibile a tutte le imprese, e non solo a quelle di grandi dimensioni, una disciplina specifica per la gestione della crisi nell’ambito dei gruppi.[...]
Un ulteriore aspetto per il quale andrebbe considerato un intervento normativo è infine quello della nuova finanza alle imprese in crisi. La disciplina prevista per i meccanismi stragiudiziali di composizione della crisi non prevede misure che agevolino l’imprenditore in difficoltà nel reperimento di nuovi finanziamenti per far fronte alle spese operative durante il periodo occorrente alla predisposizione delle soluzioni negoziali.
Non sono un esperto, ma ho lavorato sul tema nel progetto smefin e in lavori successivi. Dico quindi "Bravissime!" alle curatrici dello studio.
Luca
@ Nic & Gabri: ci aiutate ad inquadrare meglio i reati del creditore: bancarotta preferenziale e concessione abusiva del credito? Oggi fanno tanta paura ai funzionari bancari. Grazie
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