martedì 22 giugno 2010

Titolo V TUB: la relazione al Decreto precisa le norme transitorie sulle procedure di iscrizione dei confidi



Come segnalatomi da Nic&Gabri, sul sito della Camera è disponibile la Relazione al Decreto famoso sottoposto al parere del Parlamento (vedi ultimo post). Lo potete scaricare anche da qui.
Nicola e Gabriele mi fanno notare che la materia del titolo V TUB è contenuta nelle pagine 13 e seguenti della relazione. In particolare, mi hanno segnalato (a pag. 18) le norme transitorie (art. 10) che precisano alcuni punti non chiariti dalla bozza di consultazione, sui quali avevamo formulato delle osservazioni nel position paper del gruppo Smefin. Si tratta dei punti relativi alle domande pendenti di iscrizione a 107 e dei termini di presentazione delle iscrizioni al nuovo "Organismo confidi" (decorrenza dalla creazione dello stesso anziché scadenza fissa al 31/12/2011). Citiamo dalla relazione a pag. 18 (il sottolineato è nostro):
ART.10
La norma contiene le disposizioni transitorie.
Commi 1-3 e 6
Gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 e nella sezione di cui all'art.155 comma 4 TUB (che continuano ad essere tenuti dalla Banca d'Italia, con divieto di iscrivervi nuovi soggetti) possono continuare ad operare fino al termine di sei mesi successivi alla costituzione degli organismi che gestiscono i rispettivi elenchi [...]

Commi 5 e 5 bis
Si prevede l'iscrizione di diritto nell'albo di cui all'art. 106,previa comunicazione alla Banca d'Italia, per gli intermediari già iscritti nell'elenco ex art. 107, o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, al fine di evitare soluzioni di continuità. Analogamente, è prevista la valenza delle domande di iscrizione all'ex art. 107 non evase anche ai fini del nuovo 106, con proroga della relativa istruttoria, al fine di conservare l'attività espletata e di evitare aggravi procedimentali.
Tuttavia, pare presente un'asimmetria di contenuti tra la normativa transitoria contenuta nello schema di decreto e quella prevista nella relazione illustrativa (la versione del primo sul sito è probabilmente meno recente).

Luca

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.