mercoledì 6 luglio 2011

Affidamento gestione Fondo centrale: nota dell'Antitrust sui requisiti di gara

Non è ancora chiusa la querelle sulla gara indetta dal MiSE per selezionare il nuovo gestore del Fondo centrale di garanzia (avevo ripreso questa notizia). I discorsi sembravano chiusi con il ritiro da parte di Veneto Sviluppo del ricorso alla giustizia amministrativa (ne accennavo qui) avverso l'affidamento al Mediocredito Centrale. Invece lo scorso 7 giugno è stata inviata una segnalazione al Ministro dello sviluppo economico da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (grazie a Bartolo per la segnalazione). Ecco i rilievi dell'Antritrust:

[...] è importante che i requisiti tecnici ed economico-finanziari minimi richiesti non siano tali da escludere, esplicitamente o implicitamente, la possibilità che determinate tipologie di fornitori potenzialmente in grado di soddisfare l’esigenza di approvvigionamento delle Pubbliche Amministrazioni partecipino alla gara.
A tal fine, in linea con le specifiche indicazioni fornite dall’Autorità in passato1si rileva che il possesso di «un’esperienza riferita all’ultimo quinquennio nella gestione di interventi pubblici di agevolazione alle imprese per conto di pubbliche amministrazioni, centrali e/o locali, per un volume di contributi concessi non inferiore a 500 milioni di euro» (articolo 5.3), costituisce un ostacolo alla partecipazione al predetto bando laddove non è prevista la possibilità, per le imprese che non sono in grado, per giustificati motivi, di attestare il conseguimento del fatturato specifico richiesto per quinquennio, di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione, così come previsto dall’articolo 41, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice del contratti pubblici).
Allo stesso modo il requisito di solidità patrimoniale corrispondente al patrimonio netto dei partecipanti non inferiore a 200 milioni di euro (articolo 5.4) potrebbe non essere pienamente giustificato sia alla luce dell’entità del servizio da svolgere sia con riguardo all’esistenza di normative di settore e di Autorità preposte al controllo dell’adeguatezza patrimoniale dei soggetti ammessi a partecipare alla gara sulla base dell’articolo 5.1 del disciplinare di gara (banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 107 Decreto Legislativo n. 385/93).
 Che cosa implicherà questo rilievo? Si riaprirà la selezione? Spero di no, ci sono già abbastanza incertezze sullo sviluppo futuro del Fondo centrale. E c'è un enorme lavoro da far partire subito: intesa con le Regioni per condivisione dei rischi e delle risorse finanziarie, rifinanziamento dal 2013 in avanti, innovazione delle forme tecniche (tranching ecc.).
Confermiamo le scelte prese, piuttosto aumentiamo l'informazione pubblica sull'operatività del Fondo.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.