giovedì 24 novembre 2011

Fondo centrale: disposizioni sugli accordi transattivi e sull'inefficacia e revoca

Oggi giornata ricca di notizie sui confidi. Comincio con la circolare del MedioCredito Centrale n. 607 del 24 novembre 2011, con la quale il Gestore, con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI, comunica l’adozione di alcune modifiche alle condizioni di ammissibilità al Fondo di Garanzia scaturenti dal decreto MiSE del 10 novembre 2011 (in seguito “Decreto”) riguardanti
  • la possibilità per le imprese beneficiarie di formulare proposte transattive; i beneficiari della garanzia del Fondo possono presentarle, ma la percentuale di recupero proposta deve essere almeno del 15%;
  • il procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell’intervento; molti confidi lamentano la "caducità" delle contro-garanzie per vizi formali non gravi; la nuova disposizione consente di presentare delle contro-deduzioni alla comunicazione di revoca del gestore.



Penso che le richieste di escussione siano in crescita sostenuta, in linea con la crescita del contenzioso. Di qui la necessità di contenere, con queste disposizioni, il contenzioso tra beneficiari e Fondo centrale.
Riporto integralmente il contenuto della newletter del Customer Desk di MCC. Troverete nei prossimi giorni i documenti scaricabili (presumo) sul sito www.fondidigaranzia.it .


Criteri e modalità procedurali per la valutazione degli accordi transattivi Si evidenzia, prima di tutto, che nell’ambito dell’attivazione del garanzia del Fondo e delle attività di recupero, è stata introdotta la disciplina delle “Transazioni”, sulla base della prassi, ormai consolidata, del preventivo esame da parte del Comitato di Gestione delle proposte transattive, conseguenti ad intervenuti andamenti negativi dell’attività economica svolta dalle imprese, a definizione dell’esposizione debitoria di queste ultime al fine di non aggravare ulteriormente la loro situazione economica, prevedendo peraltro termini e condizioni perentori sanzionati con l’inefficacia della garanzia.
In tale contesto, l’istruttoria del Gestore, previa una prima verifica della sussistenza del rispetto dei termini che confermano l’efficacia della garanzia, è finalizzata a fornire elementi di valutazione di congruità della transazione prefigurata accertando: a) l’ammontare del debito residuo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta; b) l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento; c) l’ammontare dell’importo accolto in termini percentuali rispetto al debito complessivo; d) la perdita subita dalla banca finanziatrice a seguito dell’accoglimento; la conseguente perdita subìta dal Fondo; e) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell’impresa debitrice e/o degli eventuali garanti; f) le eventuali altre esposizioni debitorie dell’impresa nei confronti della banca finanziatrice; h) le valutazioni tecnico/legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.
A seguito di esame e delibera positiva da parte del Comitato, si rileva, altresì, che l’importo riconosciuto dal Fondo a titolo di perdita definitiva è pari a quello determinato all’atto della presentazione della proposta formulata dai soggetti richiedenti, come successivamente accolta dal medesimo Comitato, senza quindi possibilità di aggiungere ulteriori somme per interessi o spese accessorie.
In relazione agli indirizzi finora forniti dal Comitato, è stata prevista una percentuale minima al di sotto della quale non si ritiene congrua l’approvazione della proposta transattiva, determinata nel 15% dell’esposizione debitoria complessiva.
Tale indirizzo è stato adottato nel presupposto che la presentazione di accordi transattivi con percentuali di recupero esigue può indurre i soggetti richiedenti a sottoporre al Fondo proposte finalizzate esclusivamente ad ottenere il vantaggio di “chiudere” le relative posizioni in tempi celeri e ad evitare gli oneri (economici ed amministrativi) derivanti dalla prosecuzione di ogni possibile azione di recupero.
Per tali fattispecie, si è ritenuto che il rischio per il Fondo pubblico di risarcire la perdita per il totale dell’importo garantito, invece che aderire ad accordi con recuperi di esigua entità, potesse essere compensato dall’effetto - ottenuto dalla previsione di detta soglia minima - di incentivare i richiedenti ad esperire ogni tentativo utile per il reintegro del loro credito.
Da ultimo, riguardo le modalità di accertamento da parte del Gestore di quanto dichiarato ai fini della presentazione delle proposte transattive è fatta salva la facoltà del Gestore di acquisire ogni elemento probatorio ritenuto utile circa l’impossidenza del debitore, del garante e/o l’effettiva irrecuperabilità del credito.

Procedimento di inefficacia e revoca della garanzia del fondo Sono integrate le Disposizioni Operative con la regolamentazione dell’iter che porta all’inefficacia ovvero alla revoca della garanzia del Fondo.
Il procedimento, analogamente a quello normalmente seguito per la revoca delle agevolazioni gestite da MCC, prevede la comunicazione formale da parte del Gestore dei motivi di inefficacia o revoca, assegnando alla controparte un termine entro il quale la medesima può presentare le proprie controdeduzioni. Ricevute le controdeduzioni ovvero scaduti i i termini per la loro presentazione, il Gestore propone al Comitato l’adozione dell’idoneo provvedimento.
La procedura si conclude con un provvedimento motivato del Comitato che potrà essere la conferma ovvero l’inefficacia della garanzia, la revoca dell’intervento ovvero l’archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all’avvio dello stesso.

6 commenti:

  1. Caro Prof., ecco l'ennesimo intervento di cui a) nessuno era informato preventivamente e b) nessuno ne sentiva reale bisogno, almeno per come è stato testualmente formulato.
    Continuo a chiedermi come sia possibile che, con tutti i controlli di legittimità che hanno gli organi di indirizzo, vigilanza e perfino esecutivi (il Governo con il Consiglio di Stato, i Ministeri con la Corte dei Conti) e legislativi (Parlamento ancora con il Consiglio di Stato e le commissioni parlamentari interne), questo Comitato di gestione del FdGaranzia possa 'legiferare' a livello nazionale senza che nessuno apra bocca. Pur essendo una classica vox clamans in deserto, continuo a stupirmi.
    Ma ancora di più mi stupisce l'effetto delle disposizioni: in presenza di una garanzia pubblica e di un prestito non restituito, basta che la PMI ci metta il 15% che poi, per il resto, i soldi alla banca li restituisce lo Stato (arrivando in alcuni casi sino all'80%). E meno male che il decreto l'ha firmato Romani e non Passera .... o sbaglio ? Bah...

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  2. Secondo commento sul procedimento di inefficacia, ora introdotto ... << INTRODOTTO ?>> ... e le centinaia di garanzie dichiarate inefficaci fino ad oggi ?
    Ahhhh, ma c'è la possibilità di presentare controdeduzioni .... già, peccato che il Comitato non legge, perché MCC ne fa un riassunto, peraltro parziale e per nulla obiettivo, dopo di che conferma l'inefficacia; il Comitato ratifica quello che dice MCC.
    Ari-bah.....

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  3. La possibiltà di formulare una proposta transattiva vale solo per le imprese beneficiarie o anche per i confidi?

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  4. Il termine, per presentare le richieste al Gestore, di 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive è ordinatorio o perentorio?

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  5. A distanza di diversi mesi rinnovo la domanda suindicata.

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